Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-07-2011) 28-07-2011, n. 30214

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Investito dalla richiesta ministeriale di cui all’art. 703 c.p.p., trasmessa a cura del locale Procuratore Generale, la Corte di Appello di Reggio Calabria con ordinanza in data 19.5.2011 ha applicato – per finalità di estradizione esecutiva a norma della convenzione europea di estradizione del 1957 ( L. 30 gennaio 1963, n. 300)- la misura cautelare della custodia in carcere L.G., attinto dalla richiesta di consegna estradizionale del Governo della Repubblica di Francia (istanza 15.2.2011 del Procuratore Generale di Parigi) per l’esecuzione della condanna alla pena dell’ergastolo inflittagli con sentenza 16.4.1991 della Corte di Assise minorile di Parigi, definitiva, per i delitti di concorso in duplice tentato omicidio premeditato ed in detenzione e porto illegali di un revolver Astra cal. 22 magnum, commessi a (OMISSIS).

Avverso l’ordinanza coercitiva hanno proposto ricorso per cassazione ( art. 719 c.p.p.) i difensori dell’estradando, deducendo la specifica violazione dell’art. 714 c.p.p., comma 2 in riferimento alla assenza di elementi asseveranti in concreto pericolo di fuga del L. nonchè la lacunosità della documentazione di supporto allegata alla richiesta di estradizione avanzata dalle autorità governative francesi.

Nelle more della trattazione del ricorso, fissata per l’odierna udienza camerale, il ricorrente L. è stato restituito alla libertà a seguito della revoca dell’ordinanza coercitiva adottata nei suoi confronti. Revoca indotta dall’accertata sussistenza di una dirimente causa ostativa all’accoglimento della richiesta di estradizione, costituita -in virtù del principio del ne bis in idem sancito dall’art. 9 ( L. n. 300 del 1963) della C.E. di estradizione- dal giudizio subito in Italia dal L. per i medesimi fatti reato oggetto della domanda estradizionale. E’ emerso, infatti, che con sentenza del 20.3.1991 il giudice istruttore del Tribunale di Roma ha dichiarato improcedibili per intervenuta amnistia i reati commessi a (OMISSIS) dal L. il (OMISSIS), previa qualificazione del duplice tentato omicidio in lesioni volontarie aggravate.

Correttamente, a fronte della perenzione del censurato regime cautelare carcerario, i difensori del L. hanno comunicato (con nota giunta in data 11.7.2011) di rinunciare, "anche per conto dell’interessato", alla proposta impugnazione, allegando copia dell’ ordinanza del 20.6.2011, con cui la Corte di Appello reggina ha revocato la misura carceraria disposta nei confronti del L., ordinandone la liberazione. Con analoga sollecitudine anche il Procuratore Generale di Reggio Calabria ha compiegato a questa Corte copia della ridetta ordinanza di revoca della misura custodiale.

Alla luce della descritta situazione evidente si prospetta la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (id est dell’oggetto del ricorso: caducazione del provvedimento impugnato), cui consegue l’inammissibilità dell’impugnazione. Declaratoria che trova causa, prima ancora che nella volontà abdicativa del mezzo di impugnazione espressa dai difensori del ricorrente (ma non anche personalmente da costui e – quindi – inefficace per gli effetti di cui all’art. 589 c.p.p., comma 2), nella palese sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente agli esiti della decisione di legittimità sul ricorso. Questo va dichiarato, per tanto, inammissibile per tale causa, senza spese di sorta a carico del ricorrente. In vero, in base al generale principio di cui all’art. 91 c.p.c., non può reputarsi soccombente e non deve, quindi, essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di cui all’art. 616 c.p.p. il ricorrente la cui impugnazione sia dichiarata inammissibile per carenza d’interesse determinata, come nel caso in esame, da causa successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *