Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-08-2011, n. 4749 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il professore appellato, nato il 26 gennaio 1940, ordinario di ostetricia e ginecologia della Facoltà di medicina e chirurgia, a seguito della modifica introdotta dall’art. 72, comma 7 del d.l. n. 112 del 2008 conv. dalla legge n. 133 del 2008, presentava la domanda di permanenza in servizio.

La domanda del prof. M. veniva esaminata, peraltro con esito negativo.

Infatti, il senato accademico, nella delibera del 10 marzo 2010 e il Consiglio di Amministrazione del 12 marzo, riproducendo i criteri individuati l’anno precedente, avevano indicato alcuni criteri per la valutazione del contributo eccezionale ed insostituibile del docente ai fini del trattenimento in servizio: unico docente inquadrato in settore scientifico disciplinare relativo ad insegnamenti da impartire obbligatoriamente nei corsi di studio e per cui non siano inquadrati docenti in settori affini nell’intero Ateneo; partecipazione ad un bando PRIN nell’ultimo triennio; punteggio complessivo nella valutazione CIVR 20012003; responsabilità di progetti di ricerca nel programma quadro dell’Unione europea;

Con decreto rettorale del 26 luglio 2010 tale domanda è stata respinta sulla base delle delibere del Senato accademico del 10 marzo 2010 e del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2010, che avevano determinato i criteri, in base ai quali, concedere in via eccezionale il prolungamento biennale del servizio. Infatti, il senato accademico, nella delibera del 10 marzo 2010 e il Consiglio di Amministrazione del 12 marzo, riproducendo quelli individuati l’anno precedente, avevano indicato alcuni criteri per la valutazione del contributo eccezionale ed insostituibile del docente ai fini del trattenimento in servizio: unico docente inquadrato in settore scientifico disciplinare relativo ad insegnamenti da impartire obbligatoriamente nei corsi di studio e per cui non siano inquadrati docenti in settori affini nell’intero Ateneo; partecipazione ad un bando PRIN nell’ultimo triennio; punteggio complessivo nella valutazione CIVR 20012003; responsabilità di progetti di ricerca nel programma quadro dell’Unione europea.

Il docente impugnava innanzi al TAR per il Lazio il decreto, le deliberazioni del senato accademico, nonché tutti gli altri atti indicati nelle sentenze appellate.

Il TAR per il Lazio accoglieva il ricorso del docente con la sentenza indicata in epigrafe.

Il giudice di primo grado riteneva illegittimi i criteri adottati con le deliberazioni del senato accademico perché più restrittivi di quelli ex lege previsti. Essi privilegiavano pressoché esclusivamente la ricerca e tenevano conto di parametri parziali, quali i finanziamenti PRIN, la valutazione CIVR, la ripartizione dei fondi FFO, senza considerare altri profili quali l’esperienza professionale dei docenti, e fattori ulteriori relativi alla qualità e ai risultati dell’offerta formativa, all’attività didattica, all’efficacia ed efficienza delle sedi didattiche di Ateneo.

Lo stesso criterio derogatorio (unico docente del settore scientifico disciplinare per insegnamenti obbligatori e senza docenti inquadrati in settori affini dell’intero ateneo) appariva irragionevole, in relazione ad una compiuta valutazione delle esigenze organizzative dell’amministrazione, potendo il collocamento a riposo del docente interessato pregiudicare l’efficienza e la qualità dell’offerta formativa dell’Università di Firenze.

L’appellato si costituiva in giudizio.

Nella camera di consiglio del 12 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

La Sezione non può che confermare quanto già deciso con la propria sentenza 24 gennaio 2011, n. 479.

L’art. 16 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, affermava che "è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio (…) per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi"; tale norma riconosceva quindi ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici (compresi i professori universitari) un vero e proprio diritto potestativo a permanere in servizio per il periodo riposo descritto (Cons. Stato, IV, 21 febbraio 2005, n. 573).

Successivamente l’art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992 è stato integralmente sostituito dall’art. 72, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, il quale, introducendo parametri di determinazione positiva, prevede ora che: "È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all’amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento".

Questa normativa sopravvenuta non contempla più un diritto soggettivo alla permanenza in servizio del pubblico dipendente, ma prevede che l’istanza vada valutata discrezionalmente dall’amministrazione e possa avere accoglimento solo in concreta presenza degli specifici presupposti individuati dalla disposizione, i primi dei quali sono legati ai profili organizzativi generali dell’amministrazione medesima ("in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali") e i seguenti alla situazione specifica soggettiva e oggettiva del richiedente ("in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi").

Va considerato, invero, che la permanenza in servizio oltre i limiti ordinari di età è istituto che, medio tempore, ha subito una radicale trasformazione rispetto alla configurazione che aveva avuto dall’art. 3 l n. 421 del 1992. Infatti, con l’innovazione introdotta dall’art. 72, comma 7, d.l. n. 112 del 2008 è divenuto istituto da considerare ormai eccezionale a causa delle esigenze generali di contenimento della spesa pubblica espressamente perseguito con la manovra di cui allo stesso decretolegge, e segnatamente con le disposizioni del Capo II, tra cui è quella in esame. Pertanto la sua determinazione in concreto va sorretta, se nel senso della protrazione del servizio, da adeguate giustificazioni in relazione ai parametri di valutazione indicati dalla disposizione.

Tra questi è la considerazione delle effettive "esigenze organizzative e funzionali" dell’amministrazione, rispetto a cui "la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti" rappresenta un criterio giustificativo necessario, ma ulteriore, e non già la ragione determinante.

Si tratta infatti di dar corso ad un’ipotesi eccezionale di provvista di docente, che deve essere adeguatamente giustificata da oggettivi e concreti fatti organizzativi, tali da imporre che si faccia ricorso a tale particolare strumento. L’esternazione di una tale giustificazione della scelta – insieme a quella sugli altri elementi richiesti dalla disposizione – è necessaria per dar conto del come e perché l’amministrazione si determini, derogando alle esigenze di risparmio perseguite dalla legge, a seguire questa speciale via. Non così è quando l’Amministrazione si determini negativamente, ricorrendo allora la situazione ordinaria di normale estinzione del rapporto lavorativo per raggiungimento dei limiti di età, che non richiede una speciale esternazione circa la particolare esperienza professionale dell’interessato. La ratio della nuova norma è infatti essenzialmente di contenimento finanziario e questo prevale, perché così vuole questa legge, sulla qualità professionale del docente: sicché è nella prima valutazione che va incentrata la scelta e ne va, se positiva rispetto alla disponibilità offerta dall’interessato, manifestata la ragione.

Non v’è chi non veda, del resto, che una diversa opinione comporterebbe la rappresentazione di una valutazione che sarebbe essenzialmente incentrata – se non addirittura come in passato sulla mera volontà del docente – su detta esperienza professionale, dalla cui "particolarità", piuttosto che dalle oggettive esigenze organizzative dell’amministrazione, verrebbe a dipendere una protrazione di rapporto che la nuova norma vuole ormai in principio limitare perché va ad incidere negativamente sulle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Questa è la ragione della stessa ipotesi dell’art. 72, comma 9, sul doveroso riesame (tale è il significato di "riconsiderare") dei provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati, imposto direttamente dalla disposizione: l’àmbito della cui motivazione, per questa evidente identità di funzione, è il medesimo di quello del comma 7. I parametri sono dunque gli stessi.

È stata dunque, con l’innovazione del 2008, introdotta una nuova disciplina, che ha invertito il rapporto tra regola ed eccezione della legislazione del 1992. L’uso del termine "facoltà" per descrivere ora null’altro che la possibilità, da parte dell’interessato, di domandare all’Amministrazione il trattenimento in servizio, ma non più un diritto all’ufficio. La struttura della fattispecie definita dalla nuova disposizione si configura come eccezionale e soggetto a rigorose condizioni l’accoglimento.

I criteri seguiti dall’appellante Ateneo, per il contenimento delle spese, appaiono al Collegio idonei presupposti per l’adozione dei successivi decreti di diniego: il che non implica, ovviamente, sottovalutazione del ricchissimo e ragguardevole curriculum dell’appellato, ma solo non si sono ravvisate le esigenze eccezionali che avrebbero legittimato la deroga al criterio generale.

Il percorso argomentativo sviluppato dal primo giudice non resiste pertanto alle censure articolate nell’appello. Il gravame dell’Amministrazione contro la sentenza deve conseguentemente essere accolto, con conseguente riforma delle decisioni e reiezione dei ricorsi di primo grado.

La circostanza che l’appellato sia un professore ordinario della facoltà di medicina e chirurgia e che svolga funzioni assistenziali non può giustificare, in conformità all’art. 3 della Costituzione, un trattamento differenziato rispetto ai docenti universitari di altre materie.

Sussistono nondimeno le condizioni di legge per compensare le spese processuali sostenute dalle parti a cagione della complessità delle questioni devolute all’esame del Collegio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso presentato in primo grado.

Compensa spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *