Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 27645

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’avvocato P.M. e il dott. Pa.Or. ricorrono per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Bari in data 24 febbraio 2006, non notificata, che ha accolto la domanda proposta contro la Regione Puglia da A.R. C., assistita dal primo dei due ricorrenti nel giudizio di merito, e ha condannato la convenuta al pagamento delle spese, distratte a favore "del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario".

Il ricorso, notificato il 7 luglio 2 006, espone un unico motivo di censura.

La Regione Puglia non ha svolto difese.

2. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta che la distrazione non sia stata pronunciata a favore dei difensori della parte, che erano due e non uno.

3. Il ricorso è inammissibile, sollevando una questione che doveva essere dedotta in via di correzione di errore materiale, come ritenuto dalle sezioni unite di questa corte (Cass. Sez. un. 7 luglio 2010 n. 16037).

In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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