Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-07-2011) 28-07-2011, n. 30076

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. R.M., nato a (OMISSIS), e R.N., nato a (OMISSIS), erano indagati – il primo in stato di fermo – del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 110 c.p., nonchè dalla L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3 n. 8 e art. 4 n. 7 per avere, in concorso tra di loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, favorito la prostituzione di R.L. ((OMISSIS)) e V.B.S. z. ((OMISSIS)) conducendole nelle località di esercizio del meretricio, vigilando durante la fase dell’adescamento dei clienti ed infine riaccompagnandole al domicilio (in (OMISSIS)).

Con ordinanza emessa in data 24.3.2011 il g.i.p. presso il Tribunale di Bologna dichiarava l’incompetenza per territorio dell’A.G. bolognese a favore di quella del tribunale di Modena in relazione ai fatti ivi specificati.

2. Con successiva ordinanza dell’8.4.2011 il g.i.p. presso il tribunale di Modena, vista la richiesta del P.M. in sede di provvedere a norma dell’art. 27 c.p.p. per la posizione del fermato e di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del coindagato R.N., rinnovava l’ordinanza del 24.3.2011 del g.i.p. del Tribunale di Bologna e disponeva nei confronti di R.M., la misura cautelare della custodia cautelare in carcere. Applicava poi a R.N. la misura cautelare della custodia in carcere, ordinando che lo stesso fosse immediatamente catturato e condotto in un istituto di custodia per restarvi a disposizione dell’A.G..

In particolare il g.i.p. riteneva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di entrambi gli indagati, così come poteva desumersi dalle risultanze investigative dei C.C. di (OMISSIS). Ed infatti il favoreggiamento e lo sfruttamento dell’altrui meretricio era dimostrato dai reiterati servizi di osservazione, controllo e pedinamento – in parte anche con l’ausilio di immagini estrapolate dal sistema di video sorveglianza installato nell’area antistante il magazzino edile, di (OMISSIS), uno dei luoghi di prostituzione – posti in essere da militari della Stazione Carabinieri di (OMISSIS) a partire dagli inizi del mese di febbraio. Nel corso di tali appostamenti era emerso come in (OMISSIS) e specificatamente nel predetto piazzale e in quello antistante il distributore di metano, ubicato al civico n. (OMISSIS) e nel piazzale antistante il vivaio "(OMISSIS)", situato al civico n. (OMISSIS), solevano posizionarsi le prostitute R.L. (generalizzata nel corso del primo controllo del (OMISSIS)) e V.B.S.z.

(identificata nel corso del controllo del (OMISSIS)), quotidianamente accompagnate con vetture in uso a gli indagati, controllate e "gestite" da R.M. e R. N. (generalizzati dai carabinieri nel corso del primo controllo in data (OMISSIS) e, nuovamente, nel corso del controllo del (OMISSIS)). In data (OMISSIS), dopo il fermo di R.M., veniva assunta a sommarie informazioni R.L. la quale confermava che sia lei che R.S.z. si prostituivano e che "sia M. che N. transitavano a bordo delle predette autovetture, sempre sulla (OMISSIS), sul luogo di prostituzione, perchè avevamo paura che qualcuno ci facesse del male". 3. Avverso questa ordinanza l’indagato R.M. propone ricorso per cassazione con un unico motivo.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente da una parte lamenta che l’ordinanza impugnata è priva di motivazione autonoma ed è argomentata per semplice riferimento alla precedente ordinanza del 24 marzo 2011 del g.i.p. del tribunale di Bologna dichiaratosi incompetente per territorio. D’altra parte il ricorrente eccepisce l’incompetenza territoriale del tribunale di Modena atteso che il favoreggiamento della prostituzione sarebbe iniziato in (OMISSIS) in provincia di (OMISSIS), luogo nel quale e dal quale, tramite l’accompagnamento delle due prostitute, venivano realizzati i primi atti di favoreggiamento della prostituzione.

2. Il ricorso per cassazione, come tale, è inammissibile, ma va qualificato come istanza per riesame.

Il ricorrente muove, per saltum, censure di merito all’impugnata ordinanza del g.i.p.. Tale è anche l’eccezione di incompetenza per territorio che si fonda sull’allegato dato di fatto che la condotta di favoreggiamento, accertata in (OMISSIS) in un piazzale antistante un distributore di metano, luogo rientrante nella competenza territoriale della tribunale di Modena, fosse in realtà iniziata altrove, in (OMISSIS), luogo questo rientrante invece nella competenza della tribunale di Bologna.

In proposito questa Corte (Cass., sez. 3 25 febbraio 2010 – 15 marzo 2010, n. 10232) ha affermato che il ricorso immediato per cassazione, avverso l’ordinanza che dispone una misura cautelare coercitiva, proposto per vizio di motivazione e non per violazione di legge, deve essere qualificato come richiesta di riesame, con conseguente trasmissione degli atti al competente Tribunale della libertà. Conf.

Cass., sez. 5, 4 agosto 1998 – 19 agosto 1998, n. 4942, che parimenti ha ritenuto che il ricorso immediato, per saltum, per cassazione, alternativo al riesame, a norma dell’ art. 311 c.p.p., comma 2 è consentito solo quando si deduca da parte del ricorrente la mancanza assoluta o materiale, o la mera apparenza della motivazione dell’ordinanza che dispone la misura coercitiva, non per la generica insufficienza o incompletezza dell’apparato argomentativo, in quanto solo l’assenza degli elementi strutturali di siffatta ordinanza integra una violazione di legge sanzionata con la nullità. 3. Pertanto il ricorso va qualificato come istanza di riesame con conseguente trasmissione degli atti al tribunale di Bologna.

P.Q.M.

la Corte qualifica il ricorso come istanza di riesame e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Bologna.

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