Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-08-2011, n. 4747

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, rubricato al n. 1055/2010, con il quale la M. piccola società cooperativa a r.l. in persona del legale rappresentante impugnava il decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro n. 56 in data 15 luglio 2010, recante la sua declaratoria della decadenza dalla concessione demaniale marittima, già assentita con la licenza n. 21 del 28 ottobre 2009 per la durata di anni quattro, per il periodo dal 1 settembre 2009 al 31 agosto 2013, con riferimento al manufatto demaniale marittimo iscritto al n. 29 del Mod. 23/D in catasto al Fg. 38 del Comune censuario di Crotone p.lla 297, sito presso il Porto Vecchio di Crotone, della superficie complessiva di mq. 517,45;

Considerato che la concessione è stata assentita allo scopo di adibire la struttura a deposito, lavorazione, conservazione, refrigerazione e vendita di pesce, previa realizzazione di lavori di ristrutturazione, quali spicconatura degli intonaci interni ed esterni, rifacimento pavimentazione, rifacimento della copertura con capriate in acciaio, realizzazione di impianto idrico, realizzazione di impianto fognario da allacciare alla rete comunale, realizzazione di un bagno con antibagno, realizzazione di più ingressi, realizzazione di impianto elettrico;

Considerata la motivazione del provvedimento impugnato concernente, in particolare, la non conformità dei lavori di ristrutturazione eseguiti rispetto alle previsioni della detta licenza n. 21 del 2009, soprattutto a causa della installazione di celle frigorifere e della demolizione delle muratura di tamponamento;

Vista la sentenza n. 523 in data 14 aprile 2011 con la quale il Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, ha respinto il ricorso;

Visto l’appello, rubricato al n. 5313/11, con la quale M. piccola società cooperativa a r.l. contesta gli argomenti che costituiscono il presupposto della sentenza chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado;

Rilevato che i lavori in questione rientrano nelle previsioni dell’atto di concessione in quanto questo espressamente prende in considerazione – tra l’altro – il rifacimento dei pavimenti e l’apertura di nuovi ingressi;

Rilevato come l’abbattimento di muri perimetrali è connesso all’autorizzata apertura di nuovi ingressi;

Rilevato che i relativi progetti sono stati approvati dal Genio civile e che il direttore dei lavori ha attestato la loro conformità alla concessione;

Rilevato come non sia stato adeguatamente controbattuto il fatto, affermato e documentato dall’appellante, della realizzazione delle celle frigorifere da parte del precedente detentore, il Comune di Crotone;

Rilevato che le celle frigorifere costituiscono, evidentemente, necessario complemento di un impianto destinato al deposito, lavorazione, conservazione, refrigerazione e vendita del pesce, per cui non appare comprensibile perché sia stata ritenuta necessaria la loro rimozione;

Ritenuto che i lavori eseguiti appaiono conformi allo scopo, volto alla valorizzazione dell’immobile, per il quale è stata rilasciata la concessione;

Ritenuto che, comunque, eventuali parziali difformità dalla concessione potrebbero legittimare, al più, la diffida a rimuovere le irregolarità, mentre è palesemente sproporzionata la comminatoria della decadenza della concessione;

Ritenuto che, ciò stante, l’appello debba essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, annullato il provvedimento impugnato in prime cure;

Ritenuto che le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, debbano essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso in appello n. 5313/11, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado, per l’effetto annullando il provvedimento impugnato in prime cure.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento,in favore dell’appellante, di spese ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre agli accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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