Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 27644

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’avvocato L.A. ricorre per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Bari in data 21 dicembre 2005, non notificata, che ha accolto la domanda proposta contro la Regione Puglia da C.A.R., da lui assistita unitamente all’avvocato P. nel giudizio di merito, e ha condannato la convenuta al pagamento delle spese, che ha distratto a favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario. Il ricorso notificato il 7 luglio 2006, espone un unico motivo di censura.

La Regione Puglia non ha svolto difese.

2. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta che la distrazione non sia stata pronunciata a favore dei difensori della parte, che erano due e non uno.

3. Il ricorso è inammissibile, sollevando una questione che doveva essere dedotta in via di correzione di errore materiale, come ritenuto dalle sezioni unite di questa corte (Cass. Sez. un. 7 luglio 2010 n. 16037).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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