Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 27643

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto n. 1333 depositato il 25 agosto 2008, la Corte d’appello di Napoli ha parzialmente accolto la domanda di equa riparazione proposta da P.A. in relazione a processo introdotto innanzi alla Corte dei Conti sezione della Campania con atto del 5 ottobre 1992 e definito con sentenza depositata l’8 maggio 2007, liquidando per l’eccesso di durata riscontrato in anni 11, mesi 6 e giorni 19, l’equo indennizzo in Euro 5.726,00, oltre interessi dalla data della decisione.

Avverso questo decisione P.A. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.

Il Ministero dell’Economia intimato ha resistito con controricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorrente con entrambi i motivi censura la liquidazione del danno non patrimoniale che la Corte del merito avrebbe, a suo avviso, eseguito disattendendo gli indici di riferimento elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed applicati in sede nazionale, tenendo conto della posta in gioco che non potrebbe giammai determinare parametro di disapplicazione di quei criteri, vincolanti per il giudice.

I quesiti di diritto chiedono: 1.- se e in che misura la Corte d’appello avrebbe violato la regola giuridica applicabile disapplicando parametri CEDU e,- 2, se vi si stata irrilevanza della posta in gioco in relazione alla liquidazione dell’equa riparazione della durata del processo.

Occorre rilevare che le censure esposte nei motivi, all’esito della loro illustrazione, non si sono tradotte nel quesito di diritto che, secondo quanto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., deve tendere all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dicta" giurisprudenziali sulla questione addotta che, sollecitando la funzione nomofilattica di questa Corte, individui la regula juris applicabile al caso concreto.

La riscontrata omissione determina l’inammissibilità del ricorso. Ne discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in 600,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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