Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-08-2011, n. 4744 Vincoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società G. R. chiedeva al Comune di Otranto l’autorizzazione paesaggistica per la ristrutturazione dalla "Masseria La Muzza".

Tale autorizzazione veniva rilasciata con provvedimento del 19 marzo 2009, n. 54.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce e Brindisi disponeva, con decreto 6 agosto 2009, l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune, ravvisando in essa un vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione.

2. Avverso tale atto ricorreva al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, la società G. R., deducendo eccesso di potere per illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria e di motivazione.

Sosteneva la ricorrente in primo grado che l’atto della Soprintendenza non avrebbe tenuto conto della necessaria inerenza del vincolo allo specifico oggetto di tutela, nel caso in esame la masseria e non la circostante area annessa, quest’ultima sottoposta ad un più limitato vincolo archeologico ed alla quale andavano invece riferiti i previsti lavori.

Il TAR ha accolto tale censura, ritenendo, dopo aver disposto in sede cautelare il riesame del provvedimento da parte della Soprintendenza, che anche il successivo atto dell’Amministrazione non tenesse sufficientemente conto della differente tutela prevista dalla normativa di riferimento (in particolare dalla legge regionale n. 20 del 1998) relativamente ai beni architettonici (nel caso di specie la masseria), rispetto a quella riservata ai beni archeologici delle aree annesse al bene architettonico principale. In tali ultime aree si sarebbero dovute effettuare i previsti interventi censurati dalla Soprintendenza, ma gli interventi stessi avrebbero dovuto ritenersi ammissibili in quanto non riguardanti in maniera immediata la masseria, oggetto della tutela paesaggistica.

Il provvedimento della Soprintendenza veniva quindi annullato dal Tribunale amministrativo regionale.

3. Contro tale sentenza, il Ministero ha proposto appello al Consiglio di Stato, chiedendone in via prioritaria la sospensione, deducendo una errata lettura da parte del TAR Lecce delle norme in esame, sottolineando altresì in punto di fatto che le previste opere di escavazione avrebbero interessato la masseria e non solo le adiacenti aree archeologiche annesse e che pertanto le opere stesse ben avrebbero dovuto essere dichiarate illegittime.

4 La richiesta cautelare di sospensione veniva portata alla Camera di Consiglio del 5 luglio 2011.

Il Collegio, sentite le parti, riteneva di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ex articolo 60 del codice del processo amministrativo.

5 L’appello va dichiarato irricevibile, in accoglimento di una specifica eccezione, proposta dalla società appellata nella sua memoria difensiva.

La sentenza impugnata del TAR Lecce, depositata il 13 gennaio 2011, è stata notificata all’Amministrazione dalla società G. R. il 3 marzo 2011.

Il ricorso in appello risulta notificato alla società martedì 3 maggio 2011, il giorno successivo, quindi, alla scadenza del termine di 60 giorni, previsto dall’articolo 92, comma 1, del Codice del processo amministrativo.

6. Valutato il contenuto sostanziale dell’atto di appello, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, dichiara irricevibile per tardività l’appello n. 4565 del 2011, ex art. 35, comma 1, lettera a).

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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