Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-08-2011, n. 4743 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che:

– l’ing. U. R. ha proposto ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza 3 febbraio 2011, n. 783, con la quale questo Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, ha ordinato a R. F. I. s.p.a. di esibire all’ing. R. la documentazione richiesta nell’istanza di accesso del 17 dicembre 2009, con specifico riferimento a: a) tutti i documenti contenenti valutazioni sul dipendente ing. R., i suoi dati personali, nonché gli atti ed i documenti riguardanti la sua vita privata; b) la memoria riepilogativa del rapporto tra l’ing. R. e l’ing. Camponeschi firmata da quest’ultimo e richiesta dal responsabile della Direzioen patrimonio FS; c) tutte le comunicazioni di R. F. I. a Trenitalia riguardanti l’ing. R.; d) i documenti da cui risultano i criteri di valutazione delle posizioni dirigenziali, con riferimento alle posizioni occupate dal ricorrente;

– la sentenza, ritualmente notificata alla resistente, non risulta essere stata eseguita, nonostante le richieste presentate dal legale del ricorrente;

– pertanto, il ricorso per l’ottemperanza deve essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi a R. F. I. s.p.a. di esibire al ricorrente i documenti sopra specificati entro quarantacinque giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione;

– nel caso di ulteriore inerzia nel termine assegnato, deve nominarsi sin da ora come commissario ad acta, che provvederà in sostituzione di R. F. I. s.p.a., il Dirigente della Direzione Generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi Euro 1.500, oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie il ricorso in ottemperanza e, per l’effetto, ordina a R. F. I. s.p.a. di esibire al ricorrente i documenti indicati in motivazione nel termine di giorni quarantacinque decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione. Nomina, in caso di ulteriore inerzia, come commissario ad acta, il Dirigente della Direzione Generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Condanna R. F. I. al pagamento delle spese processuali a favore dell’ing. U. R., che liquida in complessivi Euro 1.500, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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