Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 27641

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 20 novembre 2002 il Tribunale di Roma rigettava la domanda che la SACED-Società Appalti Costruzioni Edili s.r.l., appaltatrice dei lavori di adeguamento della statale n. (OMISSIS), aveva proposte nei confronti della committente Anas, per ottenere il risarcimento dei danni e la rifusione dei maggiori oneri iscritti nelle riserve degli atti contabili dell’appalto.

Il successivo gravame era respinto dalla Corte d’appello di Roma con sentenza 16 giugno 2008 per carenza di prova delle variazioni eseguite rispetto al progetto dell’opera e dell’allegato inadempimento colpevole della committente, per errori tecnici e lacune progettuali; previa dichiarazione di inammissibilità sia dei mezzi di prova testimoniale, per omissione dei capitoli di prova e dell’indicazione specifica dei testi da escutere, sia della consulenza tecnica d’ufficio che appariva richiesta al fine di sopperire alle lacune probatorie.

Avverso la sentenza, non notificata, la Saced proponeva ricorso per cassazione notificato il 18 luglio 2009.

Resisteva l’Anas con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

All’udienza del 31 ottobre 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale.

All’esito della deliberazione in camera di consiglio, il collegio disponeva la stesura della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

Premesso che la norma si applica ai ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006, senza che abbia alcun rilievo la data di notifica del provvedimento da impugnare (Cassazione civile, sez. 3^, 5 giugno 2007, n. 13067), si osserva come il requisito sia tuttora applicabile, ratione temporis, per i ricorsi proposti prima della sua abrogazione per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69. Non solo perchè alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 disp. gen., comma 1, la norma, in mancanza di espressa disposizione contraria, non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo (avendo l’abrogazione solo l’effetto di porre un limite temporale finale alla sua vigenza); ma anche in virtù della disposizione specifica di cui alla citata L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, secondo cui lo jus superveniens si applica ai ricorsi per cassazione proposti avverso provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009): con la conseguenza che per quelli antecedenti (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40: e cioè, dal 2 marzo 2006) la formulazione dei quesito di diritto per ogni singola censura è ancora richiesta a pena di inammissibilità (Cass., sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119; Cass., sez. 2, 27 settembre 2010, n. 20323).

Nella specie, la Saced s.r.l. ha del tutto omesso di corredare le proprie doglianze – peraltro esposte in forma discorsiva, senza l’articolazione di motivi distinti, singolarmente dotati della specifica indicazione delle norme violate – di adeguati quesiti di diritto o di un momento di sintesi delle carenze motive, ex art. 366 bis cod. proc. civ..

Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile; con la conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero complessive delle questioni svolte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 9.200,00, di cui Euro 9.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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