Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 27640

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, il Ministero della Giustizia impugnava il decreto della Corte d’Appello di Genova, del 21 gennaio 2009 che lo aveva condannato al pagamento di somma in favore di P.G., socio unico dell’omonima s.r.l., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento. Resiste con controricorso il P., nella sua ualità.

Il collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento.

Il P. ha proposto ricorso tardivo davanti alla Corte di Appello in data 18 settembre 2008: il fallimento era stato chiuso in data (OMISSIS). E’ applicabile ratione temporis la normativa fallimentare previgente. E dunque il decreto di chiusura diventava definitivo a 15 gg. dalla data di affissione, ai sensi della L. Fall., art. 119. Del resto, la decadenza sussisterebbe, anche a voler considerare il "termine lungo" di un anno, che, secondo una parte della giurisprudenza, pure operava, a talune condizioni, nell’ambito della procedura fallimentare nella formulazione originaria.

Dovendo il ricorso del P. essere depositato entro un semestre dal provvedimento definitivo, e risultando quindi tardivo, in accoglimento del ricorso dell’Amministrazione, va cassato il decreto impugnato, e dichiarato inammissibile il ricorso del P..

Le spese seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato; dichiara inammissibile il ricorso di P.G. che condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, che liquida in Euro 600,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito, nonchè delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 900,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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