Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-08-2011, n. 4740 Indennità di fine rapporto o servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti, dipendenti dell’Istituto intimato, espongono di aver chiesto al Tribunale amministrativo del Lazio l’accertamento del diritto alla conservazione del trattamento di cui alla polizza assicurativa n. 253 del 1948, accesa dall’Istituto stesso ai sensi dell’art. 4 legge 8 gennaio 1942, n. 5 con l’INA per garantire ad ogni dipendente con la qualifica di impiegato, al compimento del sessantesimo anno di età se uomo e al cinquantacinquesimo se donna un trattamento di fine rapporto superiore a quello spettante in base ai versamenti al fondo di cui all’art. 3 del citato regio decreto. Gli interessati hanno ricevuto i certificati assicurativi fino al 1985; a far data dal 1986 l’Istituto ha ritenuto risolta la convenzione con l’INA a seguito dell’entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Il Tribunale amministrativo adito, con la sentenza n. 3187 del 2008, ha respinto il ricorso, ritenendo che la soppressione del fondo per l’indennità impiegati ad opera delle legge n. 297 del 1982 avesse travolto il contratto di assicurazione a suo tempo stipulato dal datore di lavoro.

Il Consiglio di Stato, al quale i ricorrenti si erano rivolti per ottenere la riforma della sentenza, ha accolto l’appello con la decisione 4 dicembre 2009, n. 393, notificata il 15 marzo 2010, sul presupposto che la legge citata non trovasse applicazione per gli enti pubblici, in forza della esplicita esclusione recata dall’art. 4 comma 4, laddove l’Istituto Poligrafico è stato trasformato in ente pubblico economico solo a seguito della legge 11 luglio 1988, n. 266.

Nonostante la notificazione della sentenza e la successiva messa in mora dell’Amministrazione, alla decisione non è seguita l’esecuzione dell’obbligo, derivante dalla pronuncia del dal Consiglio di Stato, di corrispondere a ciascuno dei ricorrenti il valore della polizza adeguato al 14 luglio 1988 (data di entrata in vigore della legge n. 266 del 1988) con rivalutazione monetaria e interessi.

A tanto essi, pertanto, chiedono sia condanna l’INA; chiedono altresì il risarcimento del danno, a carico dell’Istituto, per la mancata esecuzione del giudicato come sopra formatosi.

Resiste l’Istituto intimato, che ha dimostrato l’esistenza del procedimento volto a dare esecuzione alla sentenza in esame.

Il ricorso non è fondato.

Come ha evidenziato l’Amministrazione resistente, alla notifica della sentenza della quale si chiede l’esecuzione sono seguiti incontri e corrispondenza con i ricorrenti, relativi alla portata dell’obbligo derivante dalla pronuncia del Consiglio di Stato, obbligo che l’Istituto poligrafico ritiene esigibile al momento della cessazione del servizio, laddove i ricorrenti ne pretendono la liquidazione, comprensiva di rivalutazione e interessi, a far data dal 1988. La disponibilità dell’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza è stata da ultimo ribadita con nota del 30 dicembre 2010, nella quale si ribadisce la legittimità del calcolo delle somme accessorie a decorrere dalla data di cessazione dal servizio: in data 18 maggio 2011 le somme così calcolate per i dipendenti cessati dal servizio sono state consegnate al procuratore dei ricorrenti (mentre per quelli ancora in servizio sono state accantonate), ma sono state rifiutate.

Da quanto sopra esposto deriva l’infondatezza del ricorso esaminato: il rimedio apprestato dall’ordinamento per ottenere l’ottemperanza al giudicato, ha, infatti, quale presupposto l’inerzia dell’Amministrazione a fronte dell’ordine derivante dalla pronuncia giudiziale, inerzia che, nella fattispecie in esame, non si è verificata, essendo tuttora in corso trattative aventi per oggetto la corretta e satisfattiva esecuzione della sentenza in discorso. Solo all’esito di tali trattative, che appaiono condotte con intenti non dilatori, né altrimenti elusivi del giudicato, potrà essere eventualmente esperito il normale rimedio impugnatorio, ove il risultato finale sia ritenuto viziato per contrasto con il giudicato.

Le spese del giudizio possono, tuttavia, essere compensate tra le parti per giustificati motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge, a spese compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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