Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 27639

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di divorzio, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 03 ottobre 2007, rigettava l’appello principale proposto da G.G. ed accoglieva parzialmente l’appello incidentale proposto da B.R., avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 16 settembre 2004, in punto assegno divorzile.

Ricorre per cassazione il G., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la B..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti di diritto, di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *