Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-12-2011, n. 27638

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In un procedimento di divorzio la Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 05 settembre 2006, accoglieva parzialmente l’appello proposto da P.P. nei confronti di B. M., avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 26 maggio 2002, in punto assegno.

Ricorre per cassazione il P., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la B..

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per inadeguatezza dei quesiti, relativi a violazioni di legge, nonchè delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione ai vizi di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Tanto i quesiti che le sintesi consistono infatti in una sorta di riassunto della trattazione del ricorso (estesa per alcune pagine) da cui non emerge con chiarezza nè ciò che si chiede a questa Corte nè il fatto controverso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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