Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-07-2011) 28-07-2011, n. 30212

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.K., ricorre, a mezzo del suo difensore avverso l’ ordinanza 12 aprile 2011 del Tribunale di Milano (che ha rigettato il riesame dell’ordinanza 3 marzo 2011 del G.I.P. del Tribunale di Milano il quale aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicata in relazione all’accusa D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 di associazione finalizzata al narcotraffico, con compiti esecutivi inerenti la custodia il trasporto e la consegna dello stupefacente introdotto in Italia), deducendo vizi e violazioni nella motivazione della decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) l’accusa e la motivazione dell’ordinanza impugnata.

Il K. è indagato ed in stato di custodia cautelare in carcere per il delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 di associazione finalizzata al narcotraffico con compiti esecutivi inerenti la custodia il trasporto e la consegna dello stupefacente introdotto in Italia.

Con istanza 2.3.2011 a difesa del K. ha chiesto la perdita di efficacia della misura, perchè l’indagato è stato interrogato dal G.I.P. di Roma a ciò delegato in data 25,2.2011 senza la presenza dei difensori di fiducia precedentemente nominati.

Il G.i.P. ha respinto l’istanza, rilevando trattarsi di nullità di ordine generale a regime intermedio, sanata se non eccepita tempestivamente, cioè prima del compimento dell’atto; e che, comunque, in concreto, la questione non risulta essere stata eccepita in sede di interrogatorio dall’interessato o dal difensore nominato d’ufficio.

Il Tribunale della libertà investito dell’appello sulla decisione del G.I.P. ha respinto il gravame con ordinanza 12 aprile 2011.

La gravata ordinanza ha precisato che l’art. 179 c.p.p. qualifica come nullità assolute solo l’omessa citazione dell’imputato e l’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è prevista la presenza: non costituisce pertanto nullità assoluta l’omissione dell’avviso al difensore, quando l’imputato non sia stato, in concreto, privato nella necessaria assistenza tecnica.

In ordine all’interpretazione dell’art. 179 c.p.p., e in particolare della locuzione "assenza del suo difensore" il Tribunale chiarisce che la legge si riferisce in modo promiscuo e indistinto tanto al difensore d’ufficio e che a quello di fiducia; nel senso che l’assenza, rilevante ai fini dell’art. 179 c.p.p. deve riguardare il professionista che assicura la difesa tecnica, a nulla rilevando che si tratti de difensore di fiducia o di quello d’ufficio: le due figure sono equiparate ne disegno de codice, sicchè il silenzio del legislatore in ordine ad un’eventuale differenziazione di regime giuridico per i fini previsti dall’art. 179 c.p.p. depone decisivamente per l’evocazione delle figura unitaria dei difensore, comprensiva sia di quello di fiducia che di quello d’ufficio.

Ne consegue che l’omesso avviso ai difensore di fiducia della data fissata per l’udienza concretizza una nullità di ordine generale prevista nell’art. 178 c.p.p., in quanto attinente all’assistenza dell’imputato.

Trattasi non di nullità assoluta, perchè non ricompresa nella dizione dell’art. 179 c.p.p., ma a regime intermedio, e pertanto soggetta alla disposizione di cui all’art. 182 c.p.p., comma 2, secondo cui la nullità di un atto deve essere eccepita dalla parte che vi assiste prima de suo compimento ovvero, quando ciò non è possibile, subito dopo, laddove il termine "parte" si riferisce tanto all’imputato che al suo difensore.

Nel caso di specie, rileva il Tribunale, che all’udienza fissata per l’interrogatorio di garanzia, dinanzi al G.I.P. delegato presso il Tribunale di Roma, il difensore d’ufficio del K. nulla eccepì circa l’omesso avviso al difensore di fiducia, nè lo fece l’indagato.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione in relazione all’art. 294 c.p.p., (interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare personale), art. 302 cod. proc. pen. (estinzione della misura) e art. 182 c.p.p., comma 2, parte seconda, dovendosi nella specie fare applicazione del comma secondo nella parte in cui stabilisce che "negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dall’art. 180 e art. 181, commi 2, 3 e 4".

Il ricorrente osserva criticamente che dalla lettura dell’atto di appello non risultava affatto alcuna contestazione in ordine alla validità di tale principio di diritto, dato che il difensore si era limitato a sostenere la non – corrispondenza ed applicabilità del suddetto principio al caso concreto.

La difesa infatti aveva rilevato che nella fattispecie doveva trovare applicazione la seconda parte dell’art. 182 c.p.p., comma 2 attesa l’obiettiva ed insuperabile impossibilità, sia per l’indagato, che per il difensore di ufficio, di "conoscere" dell’omesso avviso ai difensori già nominati in atti e, quindi, di eccepire preventivamente all’espletando interrogatorio la relativa nullità:

cosa che invece, correttamente e doverosamente, era stata fatta "immediatamente dopo" (nella sua corretta accezione, e cioè appena la suddetta circostanza concretamente venuta a contezza e conoscenza) da parte della difesa tecnica fiduciaria con la depositata istanza 2/3/11 al G.I.P..

A tali obiezioni (inapplicabilità, nel caso di specie, del disposto dell’art. 182 c.p.p., comma 110, prima parte ma al contrario operatività – con le conseguenze dedotte ex artt. 294 e 302 c.p.p. della seconda parte di detto comma) avrebbe invero dovuto dar adeguata risposta il Tribunale del Riesame, il quale al contrario si è limitato a ribadire il principio di diritto della Suprema Corte, mai contestato, senza nulla osservare in ordine alla sua applicabilità all’ipotesi in esame.

Da ciò la richiesta di annullamento dell’impugnata ordinanza e, per l’effetto, di immediata scarcerazione del prevenuto in forza del combinato disposto di cui agli artt. 294 e 302 c.p.p..

La critica, per come formulata, è infondata ed il ricorso non può essere accolto.

Come esattamente chiarito dai giudici di merito, nei termini dianzi ripresi, il difensore d’ufficio risulta nella specie aver pienamente svolto il suo compito tecnico di assistenza del K. e la mancata "relazione informativa" tra l’interessato ed il suo difensore, circa la presenza di precedenti avvocati di fiducia "non notificati", con conseguente mancata tempestiva deduzione dell’eccezione sul punto, non realizza alcuna invalidità o "vulnus" apprezzabile in relazione alle norme processuali invocate, non essendosi in alcun modo verificata alcuna realtà di "assenza del difensore".

E’ infatti onere dell’indagato-imputato che, come nella vicenda, sia assistito da difensore d’ufficio, nonchè obbligo del professionista che sia stato nominato d’ufficio, verificare l’esistenza nel procedimento di nullità od irregolarità anteatte ritualmente ed utilmente deducibili avanti al giudice procedente.

Dall’inerzia di entrambi (indagato e difensore d’ufficio) consegue l’intempestività della successiva deduzione con rigetto della proposta impugnazione.

Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonchè apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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