Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-08-2011, n. 4734

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il signor G. A. proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, avverso il silenzio formatosi sul ricorso gerarchico da lui avanzato il 28 aprile 2004, relativamente al decreto del prefetto di Mantova del 23 marzo 2004, con il quale gli veniva negata la licenza di porto da fucile da caccia, nonché avverso lo stesso decreto.

Il Tribunale amministrativo regionale, con la sentenza n.787 del 25 luglio 2005, respingeva il ricorso, ritenendo giustificato il giudizio di non idoneità al porto dell’arma dal fatto che il ricorrente aveva subito, nel 2000, un trattamento sanitario obbligatorio disposto per "eccitamento maniacale".

Il TAR riteneva di non poter accogliere le ulteriori doglianze avanzate in merito al provvedimento che aveva a suo tempo disposto il TSO, per l’avvenuto decorso dei termini di decadenza.

2. Contro tale sentenza del TAR, l’interessato ricorreva al Consiglio di Stato con l’appello in esame.

Dopo un’ampia descrizione del contesto familiare in relazione al quale si erano sviluppate le vicende valutate in sede amministrativa, venivano sostanzialmente riproposte le doglianze avanzate in primo grado, soffermandosi, in particolare, sulla tipologia della diagnosi redatta in occasione del citato ricovero ospedaliero, ritenuta dal ricorrente di "stato depressivo" e non di "eccitamento maniacale". Ciò avrebbe dovuto comportare, sosteneva l’appellante, una revisione del parere espresso a suo tempo dal Collegio medico legale della A.S.L. di Mantova, posto a fondamento del diniego opposto dal Questore della stessa città alla richiesta di porto d’armi.

Successivamente, con una lettera in data 30 giugno 2011, l’appellante comunicava la propria rinuncia al ricorso in oggetto.

3. La causa veniva assunta in decisione alla pubblica udienza del 5 luglio 2011.

4. Il Collegio prende atto della rinuncia al ricorso manifestata dal ricorrente, dichiarandone pertanto l’improcedibilità ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo.

La natura della questione consente di compensare le spese del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, dichiara improcedibile l’appello n. 9418 del 2006.

Compensa le spese del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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