Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-08-2011, n. 4732

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La fondazione Severino Servanzi Collio chiede la riforma della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo delle Marche ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso le deliberazioni del Comune di Tolentinio istitutive della fondazione Tassoni Porcelli e ha respinto il ricorso avverso il riconoscimento regionale della medesima fondazione.

I) La vicenda che ha dato luogo alla controversia è stata originata dalla pubblicazione del testamento olografo dell’avvocato Gianfranco Tassoni, avvenuta il 30 maggio 1998, con la quale veniva resa nota la volontà del de cuius di lasciare l’intero patrimonio a "fondazioni che si verranno a costituire aventi per finalità premi e borse di studio da assegnare a studenti universitari che frequentano università nelle Marche da una parte, e assistenza ad animali abbandonati".

La fondazione appellante, costituita con lo scopo di perseguire entrambe le finalità fissate nel testamento e riconosciuta con deliberazione della giunta della Regione Marche 1° febbraio 1999, n. 189, ha accettato l’eredità, con beneficio di inventario, il precedente 21 gennaio.

Con deliberazione 13 aprile 1999, n. 52, al dichiarato scopo di perseguire le finalità espresse nel testamento, il Comune di Tolentino ha promosso la costituzione della fondazione Tassoni Porcelli, il cui patrimonio sarebbe stato costituito dai beni lasciati in eredità, peraltro già acquisiti dalla fondazione appellante. Tale deliberazione, e la successiva deliberazione n. 54 del 30 aprile 1999 di parziale modifica, sono state oggetto del ricorso n. 541/99 davanti al Tribunale amministrativo regionale delle Marche.

Con un secondo ricorso, iscritto al numero 1026/99, è stata impugnata la deliberazione consiliare n. 88 dell’8 luglio 1999, recante ulteriore modificazione dell’atto costitutivo della fondazione Tassoni Porcelli, il cui riconoscimento da parte della giunta regionale con deliberazione 13 settembre 1999, n. 2273 è oggetto del terzo ricorso (n. 1180 del 1999) deciso con la sentenza impugnata.

II) Il Tribunale amministrativo delle Marche, riuniti i tre ricorsi, ha dichiarato inammissibili i primi due, in quanto proposti avverso atti che non hanno natura provvedi mentale, ed ha respinto il terzo, ritenendolo infondato.

III) Avverso tale sentenza la fondazione appellante deduce che:

– contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza, essa non ha inteso proporre azione per controllare l’uso del denaro pubblico, ma per tutelare il proprio interesse legittimo derivante dalla qualità di erede dell’avvocato Tassoni, e quindi per valutare la legittimità dell’istituzione della fondazione controinteressata da parte del Comune;

– circa il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Tassoni Porcelli,

la sentenza erra nel ritenere non rilevanti nel giudizio, in quanto di carattere civilistico, le censure proposte avverso l’atto costitutivo (inesistenza del patrimonio, impossibilità dello scopo, mancato rispetto della clausola non lucrativa), che invece costituiscono le condizioni per la validità del negozio istitutivo della fondazione,

– la Regione avrebbe dovuto limitarsi a verificare l’esistenza delle condizioni per il riconoscimento della fondazione, e non suggerire al Comune, come ha fatto, modificazioni ed integrazioni dell’atto costitutivo;

– se si ritiene ammissibile un tale potere di integrazione da parte della Regione, analogo apporto collaborativo avrebbe dovuto essere fornito alla fondazione appellante mediante risposta ai rilievi da questa sollevati con l’intervento nel procedimento amministrativo.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Marche e il Comune di Tolentino, resistendo all’appello; l’Amministrazione municipale ha rilevato che le questioni oggetto del contendere rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale già pendono, e che ha dichiarato la nullità dell’atto costitutivo della fondazioni Tassoni Porcelli con la sentenza del Tribunale di Macerata n. 104 del 30 gennaio 2008, oggetto di appello davanti alla Corte d’appello di Ancona.

All’odierna pubblica udienza l’appello è passato in decisione.

Motivi della decisione

IV) Ciò ricordato in punto di fatto, il Collegio osserva che le questioni oggetto del giudizio, pur frammentate nella prospettazione dell’appellante e nella stessa sentenza impugnata, concernono al fondo la legittimità dell’operato del Comune di Tolentino nell’istituire una fondazione capace di acquisire l’eredità dell’avvocato Tassoni, e del conseguente riconoscimento della fondazione stessa da parte della Regione Marche.

Come ha osservato il primo giudice, nella prima delle questioni così riassunte vengono in rilievo aspetti rientranti nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, non tanto e non solo, come si legge nella sentenza impugnata, perché gli atti impugnati non costituiscono provvedimenti amministrativi o perché la ricorrente pretenderebbe di esercitare una inammissibile azione popolare, ma piuttosto in quanto l’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuabile con riguardo ai fatti indicati a sostegno della pretesa avanzata indicano come la situazione giuridica avente rilevanza individuatrice della domanda si iscrive nell’ambito di protezione assicurato dall’ordinamento ai diritti soggettivi.

Il criterio di riparto di giurisdizione condotto, come di dovere, secondo il petitum sostanziale, da identificare non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, indica come la fondazione ricorrente abbia proposto ricorso a presidio di un preteso diritto, derivante dalla accettazione dell’eredità di cui trattasi, avvenuta prima della costituzione e del riconoscimento della fondazione contro interessata, la quale sarebbe, innanzitutto, nata senza il necessario patrimonio.

La cognizione ne spetta, quindi, al giudice ordinario.

V) La carenza di giurisdizione amministrativa, dichiarata dal primo giudice con riguardo ai ricorsi aventi ad oggetto la costituzione della Fondazione Tassoni Porcelli, deve ugualmente essere riconosciuta con riferimento al terzo dei ricorsi sopra ricordati, rivolto avverso il riconoscimento, da parte della Regione, della personalità giuridica della medesima fondazione.

In merito, vale lo stesso principio del petitum sostanziale, rafforzato dalla considerazione che alla Regione la ricorrente imputa l’omessa verifica della mancanza dei presupposti civilistici di esistenza dell’ente, evidenziata con i primi ricorsi; tale principio vale, peratro, anche con riguardo ai pretesi vizi del procedimento (mancata considerazione delle osservazioni proposte dalla ricorrente, apporto collaborativo dell’Amministrazione regionale, e non meramente accertativo), dal momento che identica è la causa petendi, secondo quanto si è detto.

A tale proposito, inoltre, va ribadito che la lesione lamentata dalla ricorrente va ricondotta alla costituzione della fondazione controinteressata, rispetto alla quale il riconoscimento della personalità giuridica assume, con riferimento alla lesione stessa, carattere accessorio; e che le ragioni di invalidità ed inefficacia dell’atto costitutivo di una fondazione, anche dopo che sia intervenuto il provvedimento amministrativo di riconoscimento, devono essere fatte valere dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria dato che il negozio di fondazione integra un atto di autonomia privata, che non partecipa della natura del provvedimento amministrativo di riconoscimento, ma è regolato in relazione alla sua validità ed efficacia dalle norme privatistiche e genera rapporti di diritto privato e posizioni di diritto soggettivo (Cass., SS.UU., 26 febbraio 2004, n. 3892).

VI) In conclusione, i ricorsi di primo grado esulano dalla giurisdizione amministrativa, e devono, quindi, essere dichiarati inammissibili, ma le spese del giudizio possono, in ragione della complessità della controversia, essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l’effetto, dichiara inammissibili i ricorsi di primo grado, per carenza di giurisdizione.

Spese del secondo grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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