Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-07-2011) 28-07-2011, n. 30208 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.S. ricorre, a mezzo del suo difensore avverso l’ordinanza 15 marzo 2011 del Tribunale del riesame di Milano (che ha respinto il ricorso contro l’ordinanza 8 novembre 2010 dal Gip del Tribunale di Milano che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per associazione finalizzata al narcotraffico – capo A – e per un singolo episodio di detenzione – capo C2), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.

1.) la vicenda processuale e le decisioni cautelari.

Il P., arrestato in (OMISSIS) in esecuzione di mandato di arresto europeo, interrogato il 28.2.2011 dal G.I.P. presso il Tribunale di Busto Arsizio a ciò delegato si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Con richiesta di riesame rilevava come, a prescindere dalla sussistenza di una associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, dai fatti esposti in ordinanza non emergesse un consapevole concorso dell’indagato al sodalizio contestato, alla luce della occasionali e non pertinenza con il traffico sostanze stupefacenti dei contatti intercorsi con alcuni dei coindagati.

Il Tribunale del riesame,in relazione alla diffusa motivazione del primo giudice sostiene invece che è stata individuata una organizzazione criminale composta da persone provenienti dalla ex Jugoslavia, che ha goduto per un certo periodo, tra 2008 e metà 2009, di una posizione dominante, essendo capace di rifornire le associazioni criminali del milanese con un prodotto caratterizzato da ottima qualità (grado di purezza attorno al 90%) e da prezzo concorrenziale.

Era stato, in particolare, l’indagato Pe.Fr., arrestato perchè trovato in possesso di quasi cinquanta chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina, a indicare negli "slavi" i suoi abituali danti causa e a fornire significativi dati oggettivi che avrebbero in seguito consentito di focalizzare il prosieguo delle indagini sull’attività di quel gruppo.

Per il P., il Tribunale del riesame ha evidenziato una serie di convergenti circostanze idonee ad accreditare ragionevolmente l’Ipotesi d’accusa.

Si è quindi argomentata ed affermata la sussistenza di gravi indizi in ordine alla partecipazione all’associazione, con ruolo di procacciamento ed intestazione fittizia di mezzi ed in ordine al consapevole apporto e concorso nella detenzione dello stupefacente rinvenuto in (OMISSIS) (kg. 89 di cocaina).

Gli elementi utilizzati per il P. sono stati evidenziati:

a) nel "contatto" documentato con gli occupanti dell’immobile in data (OMISSIS);

b) nel trasferimento di borse verificato nell’occasione (una borsa visibilmente pesante davanti al ristorante, prelevata da T. dalla Golf e caricata sulla Passat di P.; una borsa, prelevata da J. mentre accede all’abitazione di via (OMISSIS) con P.);

c) nell’accertato accesso all’appartamento la stessa notte;

d) nel rinvenimento nell’alloggio di documentazione afferente all’indagato, e segnatamente un’autorizzazione a favore di T. a condurre auto a lui intestata, e di copia del contratto assicurativo relativo a motociclo BMW patimenti a lui intestato;

e) nel rinvenimento, nel box di (OMISSIS), aperto con chiavi presenti nell’abitazione di (OMISSIS), di un motociclo Honda, anch’esso intestato a P., oltre a vettura con doppiofondo atto al trasporto ed occultamento di stupefacente.

Tali elementi, considerati unitariamente, sono stati ritenuti dai giudici cautelari indicativi di un ruolo di consapevole partecipe all’associazione, e di codentenzione dello stupefacente.

In proposito si è pure osservato che il P. non si è limitato ad intestarsi una vettura per conto dei sodali, ma ben tre mezzi; nè il suo ruolo risulta limitato a tali incombenti, perchè egli risulta aver partecipato ad incontro con compartecipi di elevato spessore, J.R., T.B. e G.D. e perchè la sera dell’incontro egli ebbe ad accedere direttamente alla abitazione usata come deposito.

Quest’ultimo particolare, è stato definito di particolare rilievo perchè deve escludersi che un estraneo venga posto in condizione di conoscere il luogo ove vengono custoditi beni mobili di tale valore, col rischio che se ne impossessi (considerato anche il fumus di partecipazione a delitti contro il patrimonio, dato che il P. è stato fermato in (OMISSIS) in possesso di chiavi alterate e grimaldelli.

L’impugnata ordinanza osserva ancora:

– che la posizione del P. non possa equipararsi a quella di Ma.Ma., che pure si intesta una (sola) vettura in uso al gruppo, ma che viene contattato in un bar, non ha alcun recapito nè utenza telefonica del T., nè viene messo a conoscenza del luogo di occultamento di stupefacente e denaro;

– che infine, il P. ha in alcun modo confutato la gravita ditale quadro indiziario, spiegando in modo alternativo rispetto alla lineare ricostruzione operata le ragioni della frequentazione e le plurime intestazioni.

Infine il Tribunale del riesame ha condiviso la valutazione del G.I.P. in punto di concretezza ed intensità dell’esigenza di difesa sociale, pericolo di fuga, esigenze di tutela della prosecuzione delle indagini, precisando che le indagini sono in corso, e debbono essere concluse in condizioni di tutela da inquinamenti esterni da parte degli indagati.

Il P. è cittadino straniero, residente all’estero, in Serbia, ma arrestato in (OMISSIS), privo di contatti stabili col territorio, che agevolmente si sottrarrebbe alle indagini ed alla pena irroganda.

I fatti appaiono gravi, per il contesto associativo internazionale, per le quantità e qualità dello stupefacente trasportato e detenuto dall’organizzazione, di elevatissimo valore commerciale; per l’accurata predisposizione di mezzi e locali; circostanze che documentano una spiccata capacità criminale ed elevata pericolosità sociale.

In considerazione della presunzione di idoneità della sola misura della custodia in carcere, stabilita per il reato contestato, l’ordinanza è stata così confermata dal Tribunale del riesame.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione il P. prospetta nullità dell’impugnata ordinanza per violazione di legge, carenza illogicità e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e).

Sostiene il ricorrente che il Tribunale del Riesame ha erroneamente ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine sia al capo A) che al capo C) contestati al P..

Quanto al primo capo A) di incolpazione, l’ordinanza applicativa della misura risulterebbe priva di motivazione in ordine alla posizione del P., non potendosi ritenere corretto l’assunto secondo cui si è partecipi di una associazione per il solo fatto di aver partecipato ad uno dei presunti reati fine.

Inoltre si rileva criticamente tutta un’altra serie di circostanze che, se attentamente valutate, avrebbero portato alla esclusione dei gravi indizi anche per la sostanza stupefacente di cui al capo C), la quale è stata rinvenuta nell’appartamento il (OMISSIS), quindi quattro mesi dopo la cena valorizzata dai giudici cautelari.

La conclusione del ricorso è che il P. è stato ritenuto gravemente indiziato di partecipare ad una associazione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente di carattere transnazionale, solo perchè ha partecipato per mezz’ora ad una cena e perchè ha acconsentito a farsi intestare una moto ed una macchina che non sono stati mai usati per trasporti illeciti.

Da ciò la conseguenza che l’ordinanza sarebbe priva di motivazione in ordine alla sussistenza di indizi a carico di P. con riferimento ad entrambi i capi di incolpazione.

Il motivo è palesemente inammissibile per più profili.

Va subito premesso che per consolidata giurisprudenza in materia di misure cautelari personali, la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici.

Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino).

Inoltre va ribadito che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, pertanto, assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nella vicenda- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro.

Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N. 1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007 Rv.

237012).

Nella fattispecie, nessuna di tali due evenienze – violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) – risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione che è stata in concreto diffusamente prospettata in modo logico (nei termini dianzi trascritti), senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata necessità di persistenza della misura e della sua adeguatezza.

Il ricorso è dunque, inammissibile per manifesta infondatezza e, a norma dell’art. 616 c.p.p.. Il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Inoltre, non conseguendo dalla decisione la rimessione in libertà del ricorrente, va disposta, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter la trasmissione di copia del provvedimento ai direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato è ristretto, per gli adempimenti di rito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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