Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-08-2011, n. 4730 Politica economica e sociale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto del Dirigente generale dell’Ufficio centrale per l’orientamento e la formazione professionale dei Lavoratori del Ministero del Lavoro del 22 aprile 1996, l’amministrazione approvava i progetti da finanziare nell’ambito dell’iniziativa comunitaria "Occupazione". Tra questi, il progetto denominato "Innova telerete Sardegna", proposto dall’ente di formazione professionale B.T.E., per un costo complessivo di lire 1.333.333.333 (Euro 688.609,20), somma gravante in parte sul Fondo Sociale Europeo, in parte sul Fondo di Rotazione nazionale ed in parte a carico dell’ente.

L’ente riceveva per la realizzazione di questo progetto anticipazioni per un totale di lire 1.013.333.333.

In data 5 agosto 1999 l’ente B.T.E. trasmetteva il rendiconto finale delle spese al Ministero del Lavoro, che procedeva alla sua verifica ex post e, in data 26 ottobre 2000, redigeva il relativo verbale.

In tale documento veniva riconosciuto – pagato e impegnato – un totale di lire 871.785. 845, con decurtazione di lire 186.457.007, per una serie di ragioni specificate nella relazione.

L’ente inviava le proprie controdeduzioni in data 21 novembre 2000 ed una integrazione alle stesse in data 24 novembre 2001.

In data 28 febbraio 2003, la Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari procedeva alla verifica del quietanziamento delle spese impegnate per il progetto.

Con nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 12680/IC del 26 marzo 2003, esaminate le considerazioni del ricorrente e le risultanze delle verifiche, accolte parzialmente talune osservazioni, l’ente veniva invitato a restituire al Ministero una parte delle somme percepite quali anticipi sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di rotazione, in quanto alcune spese non venivano riconosciute ammissibili.

2. Contro tale provvedimento l’ente B.T.E. ricorreva al TAR Sardegna, con ricorso n. 834 del 2003.

Eccepiva il ricorrente la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento; l’insufficienza e la genericità della motivazione; in relazione al riconoscimento di alcune voci di spesa rispetto ad altre la violazione del principio dell’affidamento in relazione al non riconoscimento delle spese effettuate dopo il 31 dicembre 2001.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con sentenza in data 16 febbraio 2006, respingeva il ricorso.

3. Contro la sentenza del TAR Sardegna presentava ricorso al Consiglio di Stato l’ente di formazione in questione.

Con ordinanza in data 19 dicembre 2006, la VI Sezione del Consiglio di Stato accoglieva l’istanza di sospensione avanzata.

Nel ricorso venivano riproposti tutti i motivi già avanzati in primo grado.

Veniva ribadita la violazione dei diritti partecipativi del ricorrente alle diverse fasi della procedura (non riproponendosi tuttavia la questione dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento); la carenza e l’insufficienza della motivazione, in particolare in quanto l’amministrazione non avrebbe preso posizione sulle controdeduzioni della B.T.E. ai verbali di verifica; la mancata, puntuale comunicazione all’ente del termine temporale entro il quale effettuare le suddette spese, così determinando una violazione del principio dell’affidamento ingenerato dall’Amministrazione. Si riproponevano quindi le ragioni a fondamento della ritenuta legittimità di talune voci di spesa decurtate dall’amministrazione, ricordando altresì che, per ammissione dello stesso Ministero, anche le spese non riconosciute erano state utilizzate per la realizzazione del progetto

4. La causa veniva assunta in decisione alla pubblica udienza del 21 giugno 2011.

4.1 Occorre in premessa sottolineare, come ricordato dalla sentenza di questa sezione n. 7011 del 21 settembre 2010, che l’intervento dello Stato è giustificato in tale materia dagli obblighi di sorveglianza imposti ai Paesi membri dell’Unione Europea dagli articoli 23 e 25 del regolamento n. 4253/88, per interventi formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, con conseguente responsabilità di ciascuno Stato nei confronti dell’Unione, in ordine alla corretta utilizzazione dei contributi comunitari. Da qui la necessità di un puntuale, responsabile controllo sulla legittimità delle somme erogate.

4.2 Per quanto attiene ora il primo motivo di gravame, relativo alla ritenuta violazione dei diritti partecipativi del ricorrente, si ricorda, come sopra riportato, che in sede di appello non è stata espressamente riproposta la questione della omessa comunicazione dell’avvio di procedimento.

Relativamente ai diritti partecipativi va ricordato, come rilevato dal TAR, il valore sostanziale e non formale dell’obbligo generale di comunicare l’avvio del procedimento, ove il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso (v. da ultimo Consiglio di Stato, VI, 24 febbraio 2011, n. 1167).

Va a questo proposito ricordato che, in presenza dei richiamati accertamenti istruttori reclamati dalla normativa europea da ultimo ricordata, l’Amministrazione sarebbe stata comunque tenuta ad adottare in ogni caso il provvedimento in esame.

Dovrà quindi accertarsi, nel caso di specie, se il ricorrente abbia potuto, nel corso del procedimento, far valere i propri motivi di doglianza avverso le risultanze dei verbali di verifica, esercitando il proprio diritto ad un informato contraddittorio.

Ora, risulta che l’ente BTE sia stato posto dall’Amministrazione in siffatte condizioni, esercitando il proprio diritto al contraddittorio nella fase procedimentale di verifica amministrativo contabile, presentando controdeduzioni nei termini di cui alla Circolare Ministeriale n. 57/2000, senza quindi alcun pregiudizio per il suo intervento nella procedura.

Per quanto attiene alla seconda censura, relativa al difetto di motivazione, si ricorda come un provvedimento amministrativo, preceduto da atti istruttori e da pareri, possa ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo ad essi (v., da ultimo, la sentenza n. 1156 del 24 febbraio 2011, di questa sezione).

Nel provvedimento impugnato si fa riferimento alle risultanze della verifica amministrativocontabile ex post effettuata dagli ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari il 28 febbraio 2003, e trasmessa al Ministero con nota 2510 del 3 marzo 2003. Tale riferimento si ritiene possa soddisfare l’esigenza dell’obbligo di motivazione per relationem di cui sopra, per quanto attiene al provvedimento impugnato.

Si ricorda a tale proposito che, dagli atti di causa, risulta che l’Amministrazione prima di emettere il provvedimento abbia esaminato le controdeduzioni avanzate dal ricorrente in relazione alle verifiche amministrativocontabili operate, adottando solo successivamente il provvedimento di determinazione definitivo del finanziamento poi impugnato.

Ciò sta a significare che il verbale di verifica ex post, cui si fa riferimento per relationem nell’atto impugnato, era noto al ricorrente che ha potuto avanzare le proprie controdeduzioni, esaminate dall’Amministrazione prima di adottare il provvedimento definitivo. Il ricorrente, in buona sostanza, tanto conosceva le motivazioni poste a fondamento dell’atto impugnato, che ad esse ha potuto controdedurre.

4.3 Ulteriore censura è quella di eccesso di potere, relativamente alla violazione del principio dell’affidamento ingenerato dall’Amministrazione.

Ciò in quanto nessuna indicazione sarebbe stata fornita, a giudizio del ricorrente, sulla perentorietà del termine relativo alla necessità di effettuare le spese entro il 31 dicembre 2001.

Ora va ricordato come il suddetto termine non sia stato introdotto dall’Amministrazione, bensì imposto dalla normativa comunitaria (decisione della Commissione europea C (94) 3927, del 22 dicembre 1994, e successiva modifica intervenuta con la decisione n. 2801 dell’8 ottobre 1999), che espressamente prevede, all’articolo 5 della decisione suddetta come modificata, che " la data limite della chiusura dei pagamenti connessi a variazioni è fissata al 31 dicembre 2001". Con ciò prorogando -evidentemente a favore delle imprese- i precedenti termini in scadenza il 31 dicembre 2000.

Che ciò fosse stato comunicato ai destinatari del finanziamento risulta dalla nota della Divisione IV del Ministero del Lavoro del 2 febbraio 2000, e da quella successiva del 22 gennaio 2001, nonché dalla lettera circolare, sempre del Ministero, del 20 aprile 2001, che ricordavano le suddette scadenze.

Su tale questione – cioè a dire sul carattere cogente della previsione e sulla perentorietà del termine del 31 dicembre 2001 – si è peraltro pronunciata in sede consultiva la seconda sezione del Consiglio di Stato, con i pareri n. 2006/1927 del 3 dicembre 2008, e n. 2005/3503 dell’8 aprile 2009. Pareri che hanno confermato l’inammissibilità delle spese effettuate dopo il 31 dicembre 2001.

4.4 Per quanto attiene poi all’ultima censura avanzata, relativa alla violazione di legge e all’eccesso di potere per illogicità, contradditorietà e insufficienza della motivazione per il mancato riconoscimento della spesa su alcune voci, essa non può essere accolta, relativamente alle voci già richiamate in primo grado, per le ragioni che seguono.

Per quanto riguarda la parcella emessa dalla dottoressa C. per lire 20.000.000, essa risulta decurtata in quanto riferita ad una attività di consulenza prestata per una stesura di massima del progetto esecutivo, la predisposizione del formulario, in base ad una semplice autocertificazione resa dalla medesima. Non risulta presentato dalla società, neanche in sede di appello, il contratto o altro atto idoneo a documentare le specifiche attività svolte dalla medesima. Idonea documentazione risulta invece presentata per gli altri due soggetti richiamati, che hanno partecipato con la dottoressa C. alla stesura del progetto, rendendo quindi insussistente la ritenuta disparità di trattamento.

Per quanto riguarda invece le fatture emesse dalla ditta F. G. e dalla ditta E., lo stesso ricorrente riconosce che, per un "mero errore d’imputazione", esse sono state iscritte alla voce "manutenzione ordinaria e pulizia locali".

Si tratta però, come afferma il giudice di primo grado, di voci (acquisto tende e realizzazione di una linea elettrica) riconducibili alla manutenzione straordinaria e, come tali, non ammissibili alla luce delle circolari ministeriali n. 98 del 12 agosto 1995 e n. 130 del 25 ottobre 1995 che, nell’ambito delle spese generali relative ad immobili, non considera appunto ammissibili i costi relativi alla manutenzione straordinaria.

Per quanto attiene infine alle ulteriori doglianze su altre specifiche voci di denegato rimborso, con particolare riferimento a quelle sostenute per viaggi e consequenziali spese di vitto e alloggio, a fronte di una loro astratta riconoscibilità a mente della nota ministeriale n. 13855/IC del Ministero del lavoro, la ricorrente non risulta aver fornito sufficiente documentazione a dimostrazione dell’attività prestata in occasione di tali trasferte, giustificando quindi la decurtazione effettuata.

Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso dalla reiezione dell’appello.

Per le ragioni sopra ampiamente ricordate, il ricorso non può pertanto essere quindi accolto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge il ricorso proposto, confermando l’appellata sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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