Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-08-2011, n. 4729 Politica economica e sociale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto del Dirigente generale dell’Ufficio centrale per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 ottobre 1997, l’amministrazione approvava i progetti da finanziare nell’ambito dell’iniziativa comunitaria "Occupazione". Tra questi il progetto denominato "Ulisse Sardegna", proposto dall’ente di formazione professionale B.T.E., per un costo complessivo di lire 1.163.595.199, somma gravante in parte sul Fondo sociale ed in parte sul Fondo di rotazione nazionale.

L’ente ricorrente riceveva per la realizzazione di questo progetto anticipazioni per un totale di lire 1.037.002.740.

Concluse le attività in progetto, l’ente B.T.E. trasmetteva il rendiconto finale delle spese alla Direzione provinciale del lavoro – Servizio iIspezione di Cagliari – che procedeva alla sua verifica ex post.

Nel corso della verifica i funzionari incaricati procedevano allo spostamento di alcune spese da una macro voce di spesa ad un’altra.

Per effetto di tali spostamenti alcune macrovoci di bilancio superavano sia quanto previsto nel preventivo approvato, che quanto presentato a consuntivo dall’ente ricorrente. In esito a detto sforamento i funzionari ministeriali addetti alla verifica, pur riconoscendo in toto le spese come effettivamente sostenute per la gestione delle attività progettuali, procedevano alla decurtazione degli importi eccedenti la macro voce di preventivo originariamente approvata, senza motivare – a giudizio del ricorrente in primo grado – né sulla necessità dello spostamento operato, né sulla decurtazione, se non con la generica indicazione, nel primo caso "per competenza", nel secondo "perché superano il preventivo approvato".

1.1 Non condividendo quanto operato dai verificatori, l’ente ricorrente presentava al Ministero del Lavoro in data 5 aprile 2002 una richiesta di riesame, contenente controdeduzioni.

Con nota n. 7947/IC del 25 febbraio 2003, il Ministero comunicava il rigetto delle controdeduzioni, confermando le decurtazioni di cui alla verifica ispettiva "per le motivazioni ivi riportate".

2. Contro tali atti del Ministero l’ente BTE ricorreva al TAR Sardegna con ricorso n. 733 del 2003, che veniva integralmente respinto.

3. Contro tale negativa decisione del TAR Sardegna (adottata con sentenza n. 394 del 2006) ricorreva al Consiglio di Stato la ditta BTE.

La VI Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 6513 del 2006, accoglieva la richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

Nel ricorso venivano riproposti i motivi già avanzati in primo grado.

Veniva ribadita la violazione dei diritti partecipativi del ricorrente alle diverse fasi della procedura; l’insufficienza e la genericità della motivazione degli atti adottati dall’amministrazione; la violazione di legge, in quanto il Ministero avrebbe assunto le proprie determinazioni sulla base di un parere fornito da un non meglio specificato gruppo di lavoro; l’arbitrarietà degli spostamenti operati da una macrovoce all’altra in assenza di una qualsivoglia, plausibile giustificazione; l’eccesso di potere e la violazione di legge, in particolare per il mancato esame di atti utili alla definizione della controversia e per non aver rispettato la norma che prevede che i tagli in esubero debbano essere disposti nel limite del 20 per cento e non per l’intero; la contraddittorietà con quanto operato dall’Amministrazione in occasione di casi analoghi a quello in esame.

4. La causa veniva assunta in decisione alla pubblica udienza del 21 giugno 2011.

4.1 Occorre, in premessa, sottolineare, come ricordato dalla sentenza di questa sezione n. 7011 del 21 settembre 2010, che l’intervento dello Stato è giustificato in tale materia dagli obblighi di sorveglianza imposti ai Paesi membri dell’Unione Europea dagli articoli 23 e 25 del regolamento n. 4253 del 1988, per interventi formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo; con conseguente responsabilità di ciascuno Stato nei confronti dell’Unione, in ordine alla corretta utilizzazione dei contributi comunitari.

Da qui la necessità di un puntuale, responsabile controllo sulla legittimità delle somme erogate.

4.2 Venendo alla prima censura, relativa ai diritti partecipativi, va ricordato, come rilevato dal TAR, il valore sostanziale e non formale dell’obbligo generale di comunicare l’avvio del procedimento, ove il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (v. da ultimo Consiglio di Stato, VI, 24 febbraio 2011, n. 1167).

Va a questo proposito ricordato che, in presenza dei richiamati accertamenti istruttori prescritti dalla normativa europea da ultimo ricordata, l’Amministrazione sarebbe stata comunque tenuta ad adottare, in ogni caso, il provvedimento in esame.

Dovrà quindi accertarsi, nel caso di specie, se il ricorrente abbia potuto, nel corso del procedimento, far valere i propri motivi di doglianza avverso le risultanze dei verbali di verifica, esercitando il proprio diritto ad un informato contraddittorio.

Ora, risulta che l’ente BTE sia stato posto dall’Amministrazione in siffatte condizioni, esercitando il proprio diritto al contraddittorio nella fase procedimentale di verifica amministrativo contabile e presentando controdeduzioni nei termini di cui alla circolare ministeriale n. 57 del 2000, senza quindi alcun pregiudizio per il suo intervento nella complessiva procedura che, si ricorda, vede la determinazione impugnata come atto conclusivo di una verifica del rendiconto presentato e del procedimento di finanziamento del progetto, che si è attivato con la sua presentazione ad istanza del ricorrente.

4.3 Per quanto attiene alla seconda censura, relativa al difetto di motivazione, si ricorda come un provvedimento amministrativo, preceduto da atti istruttori e da pareri, possa ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo ad essi (v., da ultimo, la sentenza n. 1156 del 24 febbraio 2011, di questa sezione).

Nel provvedimento impugnato si fa riferimento alle risultanze della verifica amministrativocontabile ex post effettuata dagli ispettori della Direzione provinciale del lavoro di Cagliari. Le controdeduzioni al verbale di verifica ex post presentate dall’ente non hanno offerto elementi utilmente valutabili in relazione agli storni in questione, cosicchè l’Amministrazione non ha potuto che confermare le decurtazioni operate dai funzionari in sede di verifica. Il riferimento alle risultanze della verifica di cui sopra, può pertanto soddisfare l’esigenza dell’obbligo di motivazione per relationem, per quanto attiene al provvedimento impugnato.

4.4 Per quanto attiene al motivo di appello relativo al vizio di violazione di legge e di incompetenza, in quanto il Ministero avrebbe assunto le proprie determinazioni in base al parere di un non meglio specificato gruppo di lavoro, si ricorda che il parere del Comitato consultivo previsto dal decreto dirigenziale n. 382/VI/2000 sull’atto in questione "ha carattere facoltativo e non vincolante". Conseguentemente, il dirigente della divisione di gestione rimane in ogni caso titolare del potere di definire autonomamente, o in altro modo, il subprocedimento aperto con le controdeduzioni.

Il gruppo di lavoro costituito per rispondere all’urgenza di definire contabilmente i progetti, al fine di consentire la presentazione delle domande di pagamento definitivo alla Commissione Europea entro l’inderogabile termine del 31 marzo 2003, risultava essere una semplice articolazione di supporto tecnico interno alla Divisione IV. Il dirigente della divisione manteneva la piena titolarietà dell’esercizio dei poteri, adottando i provvedimenti definitivi, a conclusione della fase di verifica ex post del rendiconto e previo esame delle eventuali controdeduzioni. Non può quindi ritenersi che l’atto sia stato adottato con l’illegittimo intervento di un soggetto terzo.

4.5 Ulteriore motivo di ricorso è quello relativo all’applicazione del decreto direttoriale del 4 marzo 1998, prot. 11974, considerato dal ricorrente la lex specialis del progetto, nonché delle circolari n. 63/97 e n. 67/97, nella parte in cui si ammetteva la possibilità di storni e, conseguentemente, l’arbitrarietà dei successivi spostamenti disposti dai funzionari preposti alla verifica.

Ora, il manuale "AdaptOccupazionespese ammissibiliprocedure per l’erogazione dei contributirendicontazione delle spese", adottato con nota U.C.O.F.P.L. n. 80 del 26 novembre 1998 e reso noto dal Ministero agli interessati, con la scheda n. 14, ha inteso condizionare la possibilità di variare le principali voci di costo al rispetto di una precisa forma procedurale, l’autorizzazione della Divisione IV dell’Ufficio centrale OFPL, senza che ciò si ponga in contrasto con alcuna previsione del disciplinare standard accettato dall’ente. Infatti, quello che l’appellante qualifica come "Decreto Direttoriale", risulterebbe in realtà una lettera contenente il disciplinare standard delle condizioni e modalità operative, alla cui accettazione è subordinata la concessione del finanziamento del progetto.

Il procedimento autorizzatorio previsto dalla scheda n. 14 sopra ricordata, non si ritiene determini un contrasto qualificante con le previsioni del disciplinare accettato dall’ente.

Nessuna autorizzazione allo storno, come previsto dalla normativa da ultimo richiamata, risulta richiesta o ottenuta dall’Ente, il che rende legittime le decurtazioni effettuate.

4.6 Veniamo ora alla censura relativa alla decurtazione dell’intero ammortare del sopravanzo, anziché nei limiti del 20 per cento previsti dalle Circolari ministeriali n. 10 del 24 gennaio 1997 e n. 63 del 28 aprile 1997. Tale decurtazione non è stata però operata in violazione delle suddette circolari, ma è basata sul diverso presupposto della mancata richiesta di una preventiva autorizzazione agli storni dei fondi, da una macrocategoria all’altra, in base alla lettura coordinata della Circolare ministeriale n. 63 del 1997 e della sopra richiamata scheda 14 del Manuale "AdaptOccupazione". La censura non può pertanto essere accolta.

4.7 Per quanto attiene da ultimo al motivo nuovo – e per questo già di per sé inammissibile – avanzato a conclusione del ricorso in appello, relativo ad una presunta disparità di trattamento, il confronto risulta operato con le risultanze di una verifica amministrativo contabile su di un progetto diverso da quello in esame, dovendosene quindi rilevare la inammissibilità.

Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso dalla reiezione dell’appello.

Per le ragioni sopra diffusamente esposte, il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge il ricorso avanzato, confermando l’appellata sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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