Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-08-2011, n. 4728 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato l’11 ottobre 2002, la società T. P. s.r.l., impugnava atti del Ministero delle politiche agricole e forestali, del P. tecnologico agroalimentare dell’Umbria, del disciplinare IGP "Prosciutto di Norcia", concernenti prescrizioni per l’adeguamento del piano dei controlli delle materie prime utilizzate nella produzione del "Prosciutto di Norcia " IGP, nella parte in cui imponevano, per l’elaborazione di tale prodotto, l’utilizzo esclusivo di carni di provenienza nazionale.

2. Con sentenza 16 giugno 2006 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respingeva il ricorso.

3. Contro la decisione del TAR Lazio, che respingeva il ricorso, faceva appello presso il Consiglio di Stato la Società T. P..

Con ordinanza in data 20 dicembre 2006, questa Sezione respingeva l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

4. Con nota in data 6 maggio 2011, a firma dell’avvocato Leonardo Lavitola, difensore della T. P., veniva comunicato che, in data 12 novembre 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento CE dell’11 novembre 2009, n. 1082 della Commissione, recante l’approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare IGP relativo al "Prosciutto di Norcia".

Tali modifiche stabilivano, tra l’altro, nell’articolo 3.3 che non vi fosse limitazione geografica all’origine dei suini.

Il difensore chiedeva pertanto che venisse dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La causa veniva assunta in decisione alla pubblica udienza del 21 giugno 2011.

Nel corso dell’udienza veniva confermata dalle parti la sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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