Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-08-2011, n. 4727 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R. per il Lazio dichiarava la sopravvenuta carenza d’interesse in relazione al ricorso n. 229 del 2006, proposto dall’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (A.I.D.A.A.) nei confronti del Comune di Gaeta avverso il silenziorigetto formatosi sull’istanza presentata dalla ricorrente all’Amministrazione comunale il 5 dicembre 2005, volta al "rilascio in copia semplice degli elenchi dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione affissi nell’albo pretorio nel mese di ottobre 2004 al fine di operare uno studio in materia di abusivismo nonché al fine i vagliare la possibilità di agire in giudizio per il risarcimento dei danni ambientali eventualmente arrecati" (v. così, testualmente, l’istanza di accesso), in quanto il Comune aveva provveduto a inviare alla ricorrente, dopo la proposizione del ricorso, la richiesta documentazione. Il T.A.R., all’esito della delibazione della c.d. soccombenza virtuale ai fini della decisione sulle spese, non riconosceva tuttavia alla ricorrente le spese di causa, dichiarandole interamente compensate fra le parti sulla base del rilievo che il ricorso introduttivo doveva ritenersi irricevibile per essere stato notificato l’8 febbraio 2006, a fronte di istanza di accesso pervenuta al Comune il 5 dicembre 2005, senza che quest’ultimo si fosse pronunciato entro il termine di trenta giorni ex art. 25, comma 4, l. 7 agosto 1990, n. 241 (nella versione vigente alla data di presentazione dell’istanza), con conseguente proposizione del ricorso oltre il termine di trenta giorni ex comma 5 del citato art. 25 (sempre nel testo in vigore all’epoca dei fatti) dalla formazione del silenziorigetto.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’associazione ricorrente, deducendo l’erroneità della ritenuta irricevibilità del ricorso, essendo lo stesso stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 3 febbraio 2006, nel rispetto del termine di legge. Assumeva la fondatezza del diritto di accesso e chiedeva, in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna dell’Amministrazione comunale a rifondere ad essa appellante le spese del doppio grado.

3. Sebbene ritualmente evocato in giudizio, l’appellato Comune ometteva di costituirsi nel presente grado.

4. All’udienza camerale del 21 giugno 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

5. L’appello è fondato e merita accoglimento.

Dall’esame degli atti processuali di primo grado emerge che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica (poi eseguita a mezzo del servizio postale) il 3 febbraio 2006 (v. data del timbro di specifica dei diritti di notifica, apposto dall’ufficiale giudiziario in calce all’atto notificando), sicché la notificazione deve ritenersi perfezionata, nei confronti del ricorrente, alla data predetta (v. Corte Cost. 26 novembre 2002, n. 477, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4, comma 3, l. 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede(va) che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella antecedente di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, cui è seguita la novella apportata all’art. 149 c.p.c. dall’art. 3 l. 28 dicembre 2005, n. 238, entrata in vigore il 1 marzo 2006; al caso di specie si applica ratione temporis il dictum della Corte Cost.), con conseguente impedimento della decadenza dal termine d’impugnazione di trenta giorni decorrente dalla formazione, in data 4 gennaio 2006, del diniego tacito dell’istanza di accesso.

Nell’ambito del giudizio sulla c.d. soccombenza virtuale ai fini della decisione sulle spese, va pertanto affermata la tempestività del ricorso in primo grado, il quale – sempre nell’ambito di tale giudizio delibativo – deve altresì ritenersi sorretto da sufficienti elementi di fondatezza, attesa la particolare ampiezza dell’accesso in materia ambientale, sancito dall’art. 3 d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 (recante "Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente" e applicabile ratione temporis alla fattispecie sub iudice), secondo cui "le autorità pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all’ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse" (sulla particolare ampiezza del c.d. accesso ambientale, per presupposti soggettivi e oggettivi, v. C.d.S., Sez. IV, 07 settembre 2004, n. 5795).

In parziale riforma dell’impugnata sentenza – ferma restando la declaratoria d’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, non impugnata -, l’Amministrazione comunale, in applicazione dei criteri della c.d. soccombenza virtuale e della causalità, deve essere condannata a rifondere all’appellante le spese del primo grado.

5. Considerato l’esito del giudizio, pure le spese del presente grado vanno poste a carico dell’Amministrazione comunale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condanna l’appellato Comune di Gaeta a rifondere all’appellante le spese del doppio grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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