Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-07-2011) 28-07-2011, n. 30202 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.V., S.S., Se.Pa.An. G., ricorrono, a mezzo dei loro difensori, avverso la sentenza 16 novembre 2010 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza 7 luglio 2009 del G.U.P. del Tribunale di Milano, per reati in tema di sostanze stupefacenti, riducendo la pena per la sola Se..

1.) il capo di imputazione e le conformi decisioni dei giudici di merito.

Con sentenza del G.U.P. di Milano del 7 luglio 2009, B. V. S.S. e Se.Pa.An.Gi. sono stati condannati, a seguito di rito abbreviato: I primi due alla pena di anni 18 di reclusione ed Euro 100.000 di multa, la terza alla pena di anni 14 di reclusione e Euro 80.000 di multa.

I tre sono imputati del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, lett. a) come modificato ed integrato dalla L. n. 49 del 2006, perchè in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 dello stesso D.P.R.:

B.V., S.S. e S.P.A. G., illecitamente detenevano, in un appartamento di (OMISSIS), a fini di spaccio, kg. 170,00 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 150 panetti contenenti: reperto "1" cocaina della misura del 77% pari a gr. 772 di principio attivo in grammi 1002,90 di sostanza repertata; S.S. e B. V., illecitamente detenevano, in un appartamento in (OMISSIS), a fini di spaccio, kg. 170,00 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in svariate valige contenenti: reperti di cocaina nella misura da un minimo del 60% pari a grammi 596 di principio attivo in grammi 992,6 di sostanza repertata ad un massimo, nella misura dell’85%, pari a grammi 853 di principio attivo in grammi 10041,1 di sostanza repertata. Cocaina, sostanza stupefacente compresa nella tabella 1 prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14. Con l’aggravante per tutti della ingente quantità. In (OMISSIS) in epoca anteriore e prossima al (OMISSIS).

La Corte di appello di Milano, decidendo sul gravame dei tre imputati ha ridotto la pena inflitta a Se. ad anni 10 e mesi 6 di reclusione ed Euro 60 mila di multa confermando nel resto la decisione del primo giudice.

2.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.

Ciascuno dei tre condannati ha presentato appello con distinti ricorsi, e motivi comuni; inoltre vi è un ulteriore gravame per due dei ricorrenti, S. e Se., con il patrocinio dell’avv. Arcadipane.

2.1.) il ricorso di S.S. con il patrocinio dell’avv. Terranova.

Con l’appello il ricorrente aveva lamentato, pur nell’ammissione di un suo intervento per la presa in locazione dei due appartamenti nei quali è stata trovata la sostanza stupefacente, la incongruenza che si ricavava dalla prima sentenza, la quale non aveva colto la sostanziale inconciliabilità tra la pretesa di ritenerlo artefice di primario grado della vicenda e una serie di emergenze di causa che, viceversa, contrastavano tale pretesa.

La corte distrettuale ha confermato in ogni sua parte la decisione del primo giudice.

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta per S. manifesta illogicità e comunque mera apparenza, della motivazione in ordine: alla sua ritenuta penale responsabilità; al grado del suo coinvolgimento nella vicenda e alla conseguente determinazione della sanzione; alla ritenuta sussistenza di due diversi episodi avvinti dal vincolo della continuazione, anzichè di un unico episodio, con le conseguenze in punto di aumento della pena per la continuazione.

2.2.) il ricorso di Se.Pa.An.Gi. con il patrocinio dell’avv. Terranova.

La ricorrente Se. aveva una relazione sentimentale con il coimputato S., con il quale era andata a convivere nell’abitazione di Milano, via Preneste 4.

Con un unico motivo di impugnazione si prospetta per la Se. manifesta illogicità, e comunque mera apparenza, della motivazione in ordine alla ritenuta penale responsabilità ed in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Per il ricorrente la sentenza impugnata, anzichè convincere della fondatezza degli elementi portati dal primo giudice a supporto della sentenza di condanna, ha reso ulteriormente illogica la motivazione attraverso una serie di affermazioni in contrasto con dati obiettivi di causa e frutto di gratuite considerazioni.

2.3) il ricorso di S.S. e S.P.A. G., con il patrocinio dell’avv. Arcadipane.

Con un unico articolato motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza o erronea applicazione della legge penale, manifesta mancanza della motivazione del provvedimento impugnato con riferimento alla mancata assoluzione della ricorrente Se. dal reato contestato nel capo di imputazione e del mancato riconoscimento in suo favore dell’attenuante di cui all’art. 114, c.p., nonchè in relazione al mancato riconoscimento in favore di entrambi i ricorrenti del beneficio delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p., con valutazione di prevalenza o di equivalenza rispetto alla contestata aggravante.

Per il ricorso, la sentenza impugnata sarebbe del tutto carente ed insufficiente a giustificare il rigetto delle argomentazioni difensive esplicitate in sede di appello, posto che la corte distrettuale si sarebbe limitata ad affermare che la sentenza va confermata ad eccezione della quantificazione della pena in relazione alla Se.: se infatti la pena finale era adeguata il G.I.P. vi è pervenuto attraverso un errato aumento irrogato per l’aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80. 2.4) le ragioni della decisione di inammissibilità dei ricorsi di S.S. e Se.Pa.An.Gi..

I motivi di censura proposti dai due ricorrenti a mezzo dei rispettivi difensori, in punto di affermazione di colpevolezza, non superano la soglia dell’ammissibilità.

Nella specie esiste un’ampia, ragionevole e adeguata argomentazione dei giudici di merito i quali con una doppia conforme pronuncia di responsabilità hanno analiticamente affermato la colpevolezza dei due imputati utilizzando e correlando tra loro una pluralità complessa e conforme di dati probatori, tutti convergenti e coerenti rispetto all’assunto accusatorio.

Va Infatti preliminarmente precisato che nella verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di secondo grado, tale decisione non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che entrambe risultano sviluppate e condotte secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti.

In buona sostanza ed in altre parole, nella specie, ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, le quali concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente, si da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza sia dello S. che della Se..

Inoltre i profili di responsabilità di entrambi e le loro singole interazioni, funzionali alla pronuncia di colpevolezza, sono state oggetto di una precisa disamina dei giudici di merito (in particolare, vds. pag. 14 sentenza 1^ grado, pagg. 16 e 17 sentenza appello), i quali hanno escluso, in modo incensurabile in questa sede: per la Se., la sussistenza di una minimalità nell’apporto concorsuale da lei assicurato, e, per entrambi, la non ricorrenza di elementi favorevoli idonei a fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valutati gli indici di gravità della condotta, le modalità "insidiose" della stessa e la professionalità manifestata nell’esecuzione dell’illecito.

In conclusione l’esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato dalle prospettazioni alternative di ciascun ricorrente le quali si risolvono nel delincare una "mirata rilettura" di quegli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione, nonchè nella autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e delle condotte (anche ex art. 62 bis cod. pen.), da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchè illustrati come maggiormente plausibili, oppure perchè assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta si è in concreto esplicata.

Quanto alla questione della unicità della condotta, vanno qui richiamate le argomentazioni di inammissibilità espresse al p.2.5) a proposito dei motivi 8^ e 9^ del B..

I ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili.

2.5) il ricorso di B.V. e le ragioni della decisione della Corte.

Il ricorrente, in via preliminare, lamenta che la sentenza del g.i.p. del tribunale di Milano abbia affermato la penale responsabilità del B., "liquidando" la sua posizione processuale in sole due facciate, entrambe dedicate ad evidenziare unicamente la disponibilità, in capo al medesimo, degli immobili siti in (OMISSIS), alle (OMISSIS), deducendo da tale dato di fatto la consapevolezza della detenzione dello stupefacente ivi custodito.

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione con riguardo, in particolare, alla pretesa "valenza probatoria a carico" dell’assioma secondo cui, "negare di avere la disponibilità delle chiavi degli immobili di cui trattasi" equivarrebbe ad affermare "di essere consapevoli di quanto colà custodito".

Con un secondo motivo si lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo, in particolare, alla pretesa valenza probatoria "a carico" della sola circostanza di aver il B. negato la disponibilità delle chiavi dell’immobile sito in (OMISSIS).

Con un terzo motivo si prospetta contraddittorietà della motivazione con riguardo, in particolare, alla pretesa valenza probatoria "a carico" della richiesta avanzata dallo S. alla S. P. di predisporre una copia delle chiavi della casa da consegnare ad una terza persona.

Con un quarto motivo si evidenzia mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo, in particolare, alla pretesa irrilevanza probatoria "a discarico" della "consegna spontanea alla polizia giudiziaria" del "mazzo di chiavi" dell’immobile sito in (OMISSIS).

I primi quattro motivi, per come prospettati, sono al limite dell’ammissibilità e comunque inaccoglibili per la loro sostanziale infondatezza.

Tuttavia la formulazione – accorta e suggestiva – delle doglianze impone una necessaria disamina delle "valenze probatorie" che sono state contestate nel gravame sub specie di vizio di motivazione.

Il ricorrente Infatti, con molta abilità, estrapola dal complesso ed articolato paniere probatorio, singoli spezzoni di valutazione del giudice di merito, per aggredirli singolarmente, disafferenziandoli però dal terreno unitario che ha invece connotato le singole condotte dei correi ed ha condizionato l’approccio e l’apprezzamento del giudicante, in punto di finale responsabilità degli autori.

Trattasi peraltro di una metodica che finisce – necessariamente – con parcellizzare ed isolare dei dati il cui significato probatorio, tagliato ed allontanato dal contesto, viene irragionevolmente svilito, e, per ciò stesso, essa non può trovare ingresso in sede di legittimità, posto che con tale approccio valutativo (improntato ad un evidente "animus disconoscendo il ricorrente finisce con il proporre una sua diversa valutazione delle prove, a fronte di una decisione di colpevolezza che risulta progressivamente costruita in modo persuasivo e coerente, senza illogicità apprezzabili ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). I motivi vanno quindi rigettati.

Con un quinto motivo si sostiene inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 133 cod. pen..

Con un sesto motivo si illustra violazione di legge con riferimento all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il quinto ed il sesto motivo non superano la soglia dell’ammissibilità.

Richiamato in proposito quanto già rilevato al p.2.4 per S. S. e Se.Pa.An.Gi., va ribadito che il riconoscimento delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Cass. pen. sez. 1, 6992/1992 Rv. 190645- Cass. pen. sez. 1, 6992/1992 Rv. 190645).

Orbene nella specie i giudici di merito hanno entrambi fatto buon governo di tali criteri evidenziando il complesso delle realtà personali ed oggettive dell’imputato, ostative al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e l’assenza di evidenze di positività idonee ad elidere il quadro generale di spiccata illiceità delle condotte, espressione tutte di una professionalità criminale espressa con "modalità tecniche ineccepibili".

Da ciò la declaratoria di inammissibilità di tali due ultimi motivi.

Con un settimo motivo si eccepisce ancora violazione di legge avuto riguardo all’omessa concessione dell’attenuante ex art. 114 cod. pen..

Il motivo non ha pregio avuto riguardo al ruolo attribuito ed accertato a carico del ricorrente ed alla giustificazione di responsabilità contenuta nella motivazione di entrambe le conformi sentenze di condanna più che idonea per escludere in radice l’ipotizzabilità anche teorica la "minima importanza" valorizzabile ex art. 114 cod. pen..

Con un ottavo motivo si contesta l’erronea applicazione dell’art. 81 cpv. cod. pen. senza considerare che sì è trattato di un’unica partita di droga, ricevuta in un’unica soluzione e solo successivamente ripartita tra gli immobili de quibus per ragioni di opportunità.

Con un nono motivo si evidenzia manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo, alla pretesa valenza probatoria "a carico" per non avere gli imputati riferito alcunchè circa il fatto che si "trattasse di un’unica importazione, divisa all’ultimo momento".

I due motivi, da trattarsi assieme, sono palesemente privi di fondamento, qui osservato che non è il numero delle parole che danno sostanza alla motivazione del giudice di appello, ma la loro aderenza alle risultanze processuali e la loro rispondenza alle critiche del gravame.

Sul punto esiste una precisa argomentazione del primo giudice (pag.

14) ed una successiva amplificata spiegazione della corte distrettuale (pagg. 15 e 16) la quale evidenzia in proposito, con un giudizio di merito, incensurabile in questa sede per la sua correttezza e logicità, la diversità del grado di purezza dello stupefacente custodito nei due appartamenti, ed il valore congetturale della evenienza difensiva di un’unica importazione, confluita in due diversi luoghi di custodia.

Il ricorso del B. non può quindi essere accolto. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di S.S. e Se.Pa.An.Gl., con condanna al pagamento di Euro 1.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di B.V.; dichiara inammissibili i ricorsi di S.S. e Se.Pa.An.Gi., che condanna al pagamento di Euro 1.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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