Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-08-2011, n. 4726 Sospensione cautelare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto dal signor A. R. per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, ha respinto il ricorso dallo stesso proposto per l’annullamento del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa dal servizio emesso dal Preside dell’Istituto magistrale di Avezzano in data 26 gennaio 1996 e del successivo decreto, in data 31 gennaio 1996, del Direttore generale dell’Istruzione classica, scientifica e magistrale, di convalida della disposta sospensione cautelare facoltativa.

2. L’appellante lamenta la violazione del termine di 40 giorni, stabilito dell’art. 92 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, entro il quale debbono essere contestati gli addebiti disciplinari. Sostiene, in particolare, che il termine di 40 giorni per l’avvio del procedimento disciplinare dovrebbe essere fatto decorrere non (come ha ritenuto il Tribunale amministrativo regionale) dal 2 febbraio 1996 (data di convalida della sospensione facoltativa da parte del Ministero), ma dal giorno 24 gennaio 1996 (data del provvedimento di sospensione, avente oggetto immediato, adottato in via d’urgenza del Preside dell’Istituto magistrale).

3. Il ricorrente sostiene, inoltre, che l’atto di contestazione degli addebiti abbia natura recettizia e, quindi, acquisti efficacia solo al momento dell’effettiva conoscenza, che nel caso di specie sarebbe avvenuta in data 11 marzo 1996, con la conseguenza che l’intempestiva comunicazione della contestazione determinerebbe in ogni caso l’inefficacia del provvedimento di sospensione.

4- L’appello non merita accoglimento.

5. Risulta, in primo luogo, dirimente la considerazione secondo cui la comunicazione dell’atto di contestazione degli addebiti si è perfezionata per l’Amministrazione in data 4 marzo 1996, data nella quale l’atto di contestazione è stato consegnato all’ufficio postale per la successiva spedizione postale.

Deve, infatti, ritenersi applicabile anche alla presente fattispecie il principio, oggi espressamente sancito per le notifiche degli atti giudiziari a mezzo posta dall’art. 149 Cod. proc. civ. – e già espresso dalla Corte costituzionale nelle sentenze 26 novembre 2002, n. 477 e 23 gennaio 2004, n. 28 – secondo cui per il notificante la notifica si perfeziona al momento della consegna all’ufficiale postale. Tale principio si applica anche alla comunicazione dell’atto di contestazione della violazione disciplinare in quanto anche in questo caso viene in rilievo l’esigenza di conciliare le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario della notificazione con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità.

Il fatto che il ricorrente abbia ritirato il plico solo in data 11 marzo 1996 non può assumere alcun rilievo, in quanto altrimenti si darebbe la possibilità al destinatario del procedimento disciplinare di far scadere il termine per la contestazione degli addebiti semplicemente non presentandosi a ritirare la raccomandata.

6. Inoltre, va ancora rilevato che il dies a quo del termine per la contestazione degli addebiti è, nella presente fattispecie, iniziato a decorrere non, come sostiene il ricorrente, il 26 gennaio 1996 (data del provvedimento di sospensione adottato in via d’urgenza del preside dell’Istituto magistrale), ma il 2 febbraio 1996 (data della convalida da parte del Ministero): è, infatti, il Ministero che, in quanto titolare del potere disciplinare, deve procedere alla contestazione degli addebiti, con la conseguenza che il termine può decorrere solo a partire da quando lo stesso Ministero sia venuto a conoscenza della violazione disciplinare.

7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali a favore del Ministero della pubblica istruzione (oggi Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca) che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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