Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-12-2011, n. 27577 Assicurazione sulla vita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che P.G.M., M.D., M. S. e M.I. citarono dinanzi al tribunale di Termini Imerese la Ticino ass.ni per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 103.341, oltre rivalutazione e interessi, per il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dall’assicurazione sulla vita stipulato da M.A., loro dante causa quale – rispettivamente – marito e figlio, ucciso ad opera di ignoti in data 14.10.00;

1.2. che il Tribunale respinse – tra l’altro e per quel che qui ancora interessa – la tesi della Ticino ass.ni sull’esclusione della copertura assicurativa, fondata sulla riconducibilità dell’evento ad un agguato mortale di stampo mafioso; e condannò pertanto la convenuta al pagamento di quanto richiesto, oltre che delle spese processuali;

1.3. che la Corte di appello di Palermo, adita dall’assicuratrice, con sentenza n. 1274/03 del 6.10.08 riformò integralmente la pronuncia di primo grado, ritenendo l’ontologica differenza tra infortunio ed omicidio, tanto da rigettare la domanda degli eredi dell’assicurato, beneficiari dell’assicurazione;

1.4. che per la cassazione di tale ultima sentenza costoro ricorrono, affidandosi a due motivi; sicchè, non svolgendo l’intimata attività difensiva ed all’ud. 18 novembre 2011 comparendo il difensore dei ricorrenti, il Collegio ha deciso, raccomandando una decisione semplificata.

2. Deve al riguardo considerarsi in diritto:

2.1. che i ricorrenti sviluppano due motivi:

2.1.1. un primo, di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, concludendolo con il seguente quesito: ai sensi del combinato disposto degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1369 e soprattutto art. 1370 cod. civ., sulla interpretazione dei contratti, è legittima una sentenza che, chiamata ad applicare un contratto assicurativo a garanzia di infortuni extraprofessionali, respinga l’indennizzo perchè la morte dell’assicurato è stata causata da un evento doloso di terzi, non espressamente previsto dal contratto come ipotesi di esclusione di garanzia?;

2.1.2. un secondo, di vizio di motivazione, relativo alla mancata considerazione della circostanza che il loro dante causa era stato vittima di un agguato destinato ad altro soggetto, invece scampato;

ma non è concluso con il prescritto momento di riepilogo;

2.2. che però, ad avviso del Collegio, il primo motivo di ricorso è inammissibile, per mancata integrale riproduzione del contenuto del contratto azionato dai ricorrenti o quanto meno delle sue clausole decisive, di queste essendo solo riportata una riassuntiva indicazione: e tanto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (per un caso assolutamente analogo, vedi Cass. 6 giugno 2006, n. 13266) ed a prescindere dall’ulteriore questione della (in)sindacabilità in cassazione dell’interpretazione dell’oggetto del contratto (per un caso assolutamente analogo, vedi Cass. 14 novembre 2008, n. 27267) o dell’eventuale applicabilità dei principi in tema di infortuni sul lavoro (per casi analoghi: Cass. 29 ottobre 1998, n. 10815; Cass. 11 giugno 2009, n. 13599);

2.3. che il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile, ma per altro verso, in quanto difetta del momento di sintesi o di riepilogo previsto dal capoverso dell’art. 366 bis cod. proc. civ., invece necessario (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680): esso deve indicare in modo sintetico, evidente e soprattutto autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (da ultimo, v. Cass., ord. n. 27680 del 2009); occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002); tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure; mentre invece, nella fattispecie, tale separato momento di sintesi o di riepilogo manca del tutto.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata qui svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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