Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 28-07-2011, n. 30199

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La difesa di Y.D. ricorre avverso l’Ordinanza della Corte d’Appello che ha rigettato la domanda per la restituzione in termine, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., onde proporre appello avverso la Sentenza contumaciale del Tribunale di Treviso, divenuta definitiva il 17.10.2007 e preceduta da ordine di carcerazione notificatogli in carcere.

Lamenta il ricorrente che erroneamente i giudici d’appello hanno riscontrato la tardività della richiesta, alla luce dei termini dettati dall’art. 175 c.p.p., poichè l’ignoranza della lingua italiana e la complessità del provvedimento impedirono a suo tempo al D. di capacitarsi del contenuto del provvedimento che gli era stato a suo tempo notificato.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Valgono, invero, tutte le ragioni esposte nell’impugnata Ordinanza per affermare la sufficiente ricorrenza di elementi che attestano la sicura conoscenza della lingua italiana dell’imputato, dimorante in (OMISSIS) (almeno) sin dal (OMISSIS).

Basti considerare che, alla recezione dell’Ordine di carcerazione, egli immediatamente nominò difensore fiduciario, professionista, dunque, in grado di informarlo sul contenuto dell’atto giudiziale, che dispose per l’avviso al proprio fratello e per il silenzio sulla carcerazione agli organi consolari.

Attività che logicamente sostiene l’assunto dei giudici lagunari.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue non soltanto la condanna alle spese processuali ma anche al pagamento della sanzione ex art. 616 c.p.p. che si ritiene equo fissare in Euro 1.000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa per le Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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