Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-08-2011, n. 4725 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto dall’Università degli Studi di Lecce per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Puglia, Lecce, di estremi indicati in epigrafe, che, in primo grado, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal signor M. F., ha annullato l’art. 12 del regolamento concorsuale di Ateneo (adottato con d.r. 31 dicembre 2003, n. 2658), il bando di selezione e l’intera serie di atti posti in essere dalla commissione di valutazione sino alla graduatoria finale.

2. Il Tribunale amministrativo ha annullato gli atti indicati riscontrando due motivi di illegittimità: a) la violazione dell’art. 57 del pertinente C.C.N.L., nella parte in cui prevede, ai fini della progressione verticale, l’adeguata valorizzazione del possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno a ciascuna categoria; b) la violazione dell’art. 12 del regolamento di Ateneo, nella parte in cui prevede la verifica delle capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche e la verifica della conoscenza di una o più lingua straniere (secondo il Tribunale amministrativo, anche se le previsioni del regolamento sembrano deporre nel senso della facoltatività della scelta di procedere alla valutazione delle conoscenze informatiche e linguistiche, la peculiarità della procedura avrebbe, tuttavia, dovuto indurre la Commissione a procedere all’indagine in concreto circa la capacità di preparazione in campo informatico e linguistico.

3. Per ottenere la riforma di questa sentenza, ha proposto appello l’Università degli Studi di Lecce deducendo: 1) l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione e carenza di interesse; 2) l’insindacabilità della scelta compiuta dall’Amministrazione in sede di fissazione dei criteri e, in particolare, di attribuzione del punteggio al titolo di studio, trattandosi di valutazione di merito riservata all’Amministrazione.

4. Si è costituito in giudizio il signor M. F., che ha chiesto il rigetto dell’appello principale ed ha proposto appello incidentale volto ad ottenere, mediante l’esame dei motivi assorbita in primo grado, il riconoscimento del suo diritto a vedersi vincitore nella predetta procedura selettiva.

5. Alla pubblica udienza del 14 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. L’appello principale proposto dall’Università è infondato alla luce delle seguenti considerazioni:

a) il signor M. F., avendo partecipato alla procedura selettiva in contestazione, e potendo ottenere, in caso di accoglimento del ricorso, l’accesso al posto di categoria superiore è senz’altro titolare sia della legittimazione ad agire, sia dell’interesse al ricorso;

b) l’appello dell’Università si indirizza solo verso un capo della sentenza (quello concernente la non adeguata valorizzazione del titolo di studio in sede di attribuzione dei punteggi), senza contestare l’altro capo autonomo (quello in cui il primo giudice censura la mancata verifica delle conoscenze linguistiche ed informatiche), sicché il suo eventuale accoglimento non avrebbe comunque l’effetto di superare l’annullamento pronunciato in primo grado e, dunque, di evitare la caducazione dell’intera procedura concorsuale, che consegue all’accertamento di tale vizio;

c) in ogni caso, il motivo di appello diretto a sostenere l’insindacabilità delle scelte dell’Amministrazione in ordine all’attribuzione dei punteggi risulta infondato. Nella fattispecie, invero, la valutazione dell’Amministrazione ha superato i limiti della discrezionalità ad essa riconosciuta in quanto, in violazione del criterio alla cui osservanza era tenuta, della "adeguata valorizzazione" del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla qualifica superiore, ha attribuito al titolo di studio un punteggio pari soltanto a punti 2/100. Si tratta di una scelta che, come correttamente rilevato dal Tribunale amministrativo, si rivela palesemente arbitraria e tale da inficiare l’intera procedura concorsuale, perché incide anche sul peso relativo attribuito agli altri titoli, i quali, quindi, vanno tutti riponderati.

L’Amministrazione, in particolare, dovrà procedere ad una nuova assegnazione dei punteggi nell’ambito della quale, ferma restando la sua valutazione discrezionale, dovrà comunque attenersi al criterio della adeguata valorizzazione previsto dall’art. 57 C.C.N.L..

7. Va respinto anche l’appello incidentale proposto dal F.. Egli, infatti, contesta il mancato esame da parte del Tribunale amministrativo di censure che, ove positivamente vagliate, avrebbero potuto determinare il riconoscimento della sua pretesa di collocarsi al primo posto della graduatoria.

Tali motivi, tuttavia, sono stati correttamente assorbiti dalla sentenza appellata che, nel momento in cui ha ritenuto irragionevoli i criteri fissati, non poteva poi modificare quegli stessi criteri e, sostituendosi all’Amministrazione, riformulare la graduatoria.

Del resto, nel momento in cui viene accolto un motivo che determina il travolgimento dell’intera procedura concorsuale (l’illogicità dei criteri di valutazione dei titoli, in un concorso per soli titoli), diventano logicamente incompatibili, e come tali vanno doverosamente assorbiti, i motivi che mirano invece ad modificare la sola graduatoria.

Sotto questo profilo, quindi, le censure del ricorrente incidentale non hanno pregio.

8. Le spese seguono la soccombenza sull’appello principale e vengono liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge sia l’appello principale che l’appello incidentale.

Condanna l’Università degli studi al pagamento delle spese processuali a favore del signor M. F. che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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