Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-12-2011, n. 27576 Rivalsa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società CARIGE Assicurazioni propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Genova con la quale era stata rigettata la domanda di rivalsa ai sensi della L. n. 990 del 1960, art. 18, proposta dalla società nei confronti dei coniugi Z.D. e R. R., sulla deduzione che la polizza per la r.c.a. subordinava la copertura assicurativa del ciclomotore (che, di proprietà della Z. ed assicurato dal R., era rimasto coinvolto in un incidente stradale provocato dal conducente R.P., figlio di proprietaria ed assicurato, a seguito del quale la CARIGE Assicurazioni aveva dovuto risarcire i danni sofferti da C. C., trasportata sul ciclomotore) all’esistenza di un trasporto conforme a legge e che, nel caso di specie, ciò non era accaduto.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza pubblicata il 2 dicembre 2008, ha accolto l’appello ed ha dichiarato tenuti e condannato in solido gli appellati R.R., Z.D. e R.P. al rimborso in favore dell’appellante della somma di Euro 28.953,89, con condanna degli appellati al pagamento delle spese del grado.

Avverso quest’ultima sentenza i coniugi Z. e R. ed il loro figlio R.P. propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. Si è difesa l’intimata Carige Assicurazioni S.p.A. con controricorso e memoria.

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata.

Il ricorso per cassazione in esame è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (2 dicembre 2008).

1.- Il primo motivo del ricorso, con il quale si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 1888 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, è inammissibile per difettosa formulazione del quesito di diritto.

Infatti, il quesito è formulato in termini tali ("Si chiede che la Scema Corte affermi che ai sensi dell’art. 2729 c.c., quando per la prova di un contratto è richiesta la forma scritta, non è ammessa la prova presuntiva") da esprimere un principio di carattere generale, senza alcun cenno al caso di specie, in particolare senza alcun cenno al contratto di che trattasi ed al suo contenuto nè alle prove offerte ed ammesse e, quindi, valutate dal giudice a quo.

Conclusivamente, il quesito di diritto non consente a questa Corte l’individuazione dell’errore di diritto denunciato dai ricorrenti con riferimento alla fattispecie concreta nè l’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso e delle questioni che esso pone non è fornita alcuna valida sintesi logico- giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 26020 del 30 ottobre 2008). Manca inoltre ogni riferimento -ritenuto necessario da precedenti di questa Corte (tra cui Cass. n. 24339/08, n. 4044/09), che qui si ribadiscono- alla ratio decidendi della sentenza impugnata ed alle ragioni di critica sollevate dai ricorrenti.

2.- Analoghe ragioni di inammissibilità sussistono con riferimento agli altri tre motivi, dal momento che tutti sono espressi nei termini generici già evidenziati per il primo, per come è reso evidente da quanto appresso.

2.1.- Col secondo si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1888 cod. civ., nonchè degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, e la relativa illustrazione è conclusa dal seguente quesito di diritto: "Si chiede che l’Ecc.ma Corte affermi che un fatto non può essere considerato pacifico, anche in mancanza di contestazione, e non può essere posto a base della decisione del giudice come fatto non contestato, allorquando la legge richieda per la prova di quel fatto un atto scritto ad probationem". 3.- Col terzo si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e la relativa illustrazione è conclusa dal seguente quesito di diritto: "Si chiede che l’Ecc.ma Corte affermi che nel giudizio di appello l’eventuale indispensabilità dei documenti può essere valutata dal giudice se non si è verificata la decadenza di cui all’art. 184 c.p.c., nel precedente grado, e sempre che si tratti di documenti nuovi, la cui esistenza non era stata affermata dalla parte decaduta dalla facoltà di produrli". 4.- Col quarto si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1888, 2702, 2719 cod. civ. e art. 215 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e la relativa illustrazione è conclusa dal seguente quesito di diritto:

"Si chiede che l’Ecc.ma Corte affermi che ai fini della prova scritta delle condizioni generali di assicurazione richiamate per relationem in una polizza di assicurazione, il disconoscimento delle condizioni di assicurazione prodotte, non sottoscritte dalle parti, preclude l’utilizzabilità diretta del documento, salva la facoltà del giudice di accertarne la conformità all’originale con altri mezzi di prova".

Tutti e tre i quesiti non presentano i caratteri richiesti dal citato art. 366 bis cod. proc. civ., così come interpretato dai precedenti di questa Corte sopra richiamati e da numerosi altri conformi.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

5.- La condanna alle spese, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di Carige Assicurazioni S.p.A., delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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