Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 28-07-2011, n. 30198

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.L. venne tratto a giudizio avanti il Giudice di Pace di Ciro per rispondere di minaccia in danno di C. D.: egli fu assolto con sentenza 10.2.2010, sulla base di due ragioni, l’assenza di prova sul fatto storico e la carenza di intimidazione della persona offesa.

Interpone ricorso il Procuratore della Repubblica dolendosi dell’erronea applicazione della legge penale, poichè il delitto di minaccia non suppone un effettivo intimorimento della vittima e della carenza di motivazione sia questo profilo sia sulla dichiarata mancanza di prova sull’effettivo accadimento storico del fatto.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

La tacitiana decisione, che pure è suscettibile di qualche dissenso (la condotta avrebbe potuto meglio trovare allocazione nel contesto dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p., eventualmente nella forma putativa) perviene ad un risultato giuridicamente corretto, mancando in atti la dimostrazione che nel comportamento minatorio sia rinvenibile l’essenziale profilo dell’ingiustizia del danno minacciato ad opera del soggetto attivo, ancorchè per tracciati di motivazione non condivisibili.

L’erronea motivazione non costituisce motivo di nullità della sentenza, se non si riflette su un’errata conclusione della vicenda esaminata: la corte di cassazione non può annullare il provvedimento per vizio di motivazione quando il dispositivo è conforme a legge.

Non risultando integrata la fattispecie incriminatrice, doverosa si prospetta la soluzione liberatoria per l’accusato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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