Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-08-2011, n. 4724 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con autonomi ricorsi proposti innanzi al Tribunale amministrativo regionale del FriuliVenezia Giulia, il Comune di Grado ha rispettivamente impugnato i seguenti atti: a) deliberazione della Giunta regionale n. 3652 del 30 dicembre 2004, avente ad oggetto: "approvazione dello schema dell’intesa con lo Stato per l’esercizio delle funzioni amministrative nella laguna di MaranaGrado"; b) deliberazione della Giunta regionale n. 200001 del 3 agosto 2005 recante "Indirizzi operativi per l’esercizio delle funzioni amministrative nella laguna di MaranoGrado".

2. Entrambi i ricorsi si fondano sul presupposto che, poiché la lacuna di MaranoGrano non è un bene appartenente al demanio statale (appartenendo invece al Comune di Grado), vi è un assoluto difetto di competenza da parte della Regione a disciplinare l’esercizio delle funzioni amministrative sul bene in questione.

3. La sentenza appellata, dopo averli riuniti, ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia relativa a diritti soggettivi (la titolarità della laguna) e rientrante, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario.

4. Per ottenere la riforma di tale sentenza ha proposto appello il Comune di Grado, evidenziando come l’oggetto principale dei ricorsi sia, in realtà, non la questione della sussistenza del diritto reale, ma la legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

Alla causa del 14 giugno 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. L’appello non merita accoglimento.

Come il Tribunale amministrativo ha già correttamente evidenziato, la pretesa attorea, al di là della prospettazione formale, è volta sostanzialmente al’accertamento della titolarità comunale dell’area in questione, previa negazione della demanialità della stessa.

Secondo consolidata giurisprudenza, invero, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Nel caso di specie, il giudizio non ha ad oggetto il corretto uso del potere, bensì l’accertamento della sussistenza o meno del diritto di proprietà sulla laguna.

Va confermata, quindi, la sussistenza della giurisdizione ordinaria.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Comune di Grado a favore della Regione Friuli Venezia Giulia che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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