Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-12-2011, n. 27575

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Va rilevato in fatto:

1.1. che la CO.M.IN. spa, venditrice con patto di riservato dominio – regolarmente trascritto nel registro previsto dalla L. n. 1329 del 1965 presso il Tribunale di Cosenza – di un escavatore cingolato in data 16.4.97 e beneficiarla del contratto di assicurazione stipulato dall’acquirente ICEA srl con la Unipol spa, a seguito del mancato pagamento delle rate del prezzo e del furto del macchinario in data tra il 20 ed il 29 dicembre 1997 convenne in giudizio le parti del contratto di assicurazione per conseguire la condanna dell’assicuratrice al pagamento della somma di L. 403.230.000, oltre interessi e rivalutazione;

1.2. che il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 3614 del 13.12.01, disattese le contestazioni della sola controparte costituita e cioè dell’assicuratrice, accolse la domanda, ma ravvisò un rapporto di coassicurazione e limitò la condanna di Unipol alla quota di rischio assunto da questa, pari al 34%, per sole L. 137.088.000;

1.3. che avverso tale sentenza propose appello la CO.M.IN. spa per conseguire l’accoglimento integrale della domanda dispiegata in primo grado, mentre la sola Unipol spa, dispiegando gravame incidentale, ne chiese invece la reiezione;

1.4. che la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 375, pubbl. il 21.8.08, respinse entrambi gli appelli, confermando – per quel che qui ancora interessa – l’esistenza della coassicurazione sulla base di una clausola di un allegato alla prima polizza, benchè sottoscritto soltanto dalla Unipol, in quanto la seconda andava qualificata meramente sostitutiva dell’oggetto del contratto;

1.5. che per la cassazione di tale sentenza ricorre, affidandosi a due motivi, la CO.M.IN. spa, notificando il ricorso, in luogo della ICEA srl, al curatore del suo fallimento.

Motivi della decisione

2. La ricorrente sviluppa:

2.1. un primo motivo, di violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1372 cod. civ., sostenendo che erroneamente i giudici del merito avevano potuto ritenere valida la clausola contenuta nella polizza precedente (recante il n. 30/26396752), benchè questa fosse stata per intero superata ed assorbita da una successiva (recante il n. 30/27352052); e concludendo con il prescritto quesito di diritto;

2.2. un secondo motivo, di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1392, 1888, 1911 e 2729 cod. civ., lamentando la necessità della prova scritta ad probationem anche per la delega a stipulare la coassicurazione o per la sua ratifica, come pure per il contratto che quest’ultima contenga: e rilevando che invece nel caso di specie si era in presenza di un solo unilaterale documento sottoscritto dalla Unipol, sia pur delegata alla coassicurazione; e concludendo con il prescritto quesito di diritto.

3. Il primo motivo, anche come concluso con il relativo quesito, va disatteso perchè non pertinente alla ratio decidendi: infatti, la Corte territoriale espressamente motiva sulla finalità meramente sostitutiva dell’oggetto del contratto da riconoscere alla polizza successiva, quale ragione della riconosciuta persistenza dell’operatività della clausola di delega alla coassicurazione:

sicchè la mera adduzione dell’omessa considerazione della posteriorità temporale non coglie il motivo per il quale è stata ritenuta, proprio invece all’esito della valutazione di tale consecuzione, dalla qui gravata sentenza l’operatività della clausola adietta alla polizza originaria.

4. Il secondo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., nn. 4 e 6:

4.1. al riguardo (sulla trasposizione del principio di autosufficienza nella previsione dell’art. 366 cod. proc. proc. civ., n. 6, tra le tante v. Cass., ord. 24 febbraio 2011, n. 4564), sono indispensabili ammennicoli del requisito della specificità del ricorso per cassazione l’inserimento nel suo testo tanto dell’analitica indicazione della sede processuale di ciascun documento invocato che della sua testuale trascrizione;

4.2. eppure, quanto ai documenti decisivi per la stessa disamina del ricorso e cioè le polizze nn. 30/26396762 con relativo allegato e 30/27352052, non si indica nè la sede in cui erano stati prodotti nelle fasi di merito, nè -soprattutto – se e dove siano stati prodotti in questa sede di legittimità, in modo da poter essere esaminati dalla Corte anche nel loro complessivo contenuto, sia per riscontrare la conformità delle parti riassunte e solo in parte riprodotte nel ricorso, sia per apprezzarne il significato nell’economia complessiva dei documenti.

5. L’inammissibilità di entrambi ì motivi, sia pure per motivi in parte diversi, impone il rigetto del ricorso; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati in questa sede svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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