Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 28-07-2011, n. 30197 Riapertura delle indagini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’impugnazione interposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino si duole che il Giudice di Pace di Avigliana abbia reso la decisione liberatoria ritenendo esaurito il potere d’agire dell’organo di Accusa che, per il medesimo fatto e la medesima persona, aveva già richiesto (sia pure in persona di diverso Sostituto procuratore) ed ottenuto decreto di archiviazione.

Il ricorso lamenta, invero, che lo svolgimento processuale vedeva, in ordine di tempo, per prima la richiesta di citazione a giudizio dello Z. e, successivamente, l’istanza di archiviazione (ad opera, evidentemente di altro collega ignaro della pregressa attività processuale). L’esito che contemplò la reiezione della promozione di azione penale si fonda sull’errato presupposto per cui il decreto di archiviazione sia ostativo nei confronti di qualsivoglia ulteriore provvedimento sullo stesso fatto. Detto decreto, infatti, non gode di siffatta forza preclusiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Nel caso in esame non fu richiesta, da parte del pubblico ministero che dirigeva le indagini preliminari, la riapertura delle indagini ai sensi dell’art. 414 c.p.p.. Mancò, quindi, autorizzazione alla riapertura delle indagini.

L’omissione ha determinato la preclusione dell’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero, come èagevole ricavare a contrariis dal testo dell’art. 345 c.p.p..

Preclusione che, secondo costante giurisprudenza, condiziona solo la condotta dell’ufficio inquirente che chiese ed ottenne il relativo provvedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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