Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 28-07-2011, n. 30196 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Lecce ha confermato, in data 21.5.2010, la sentenza di condanna resa nei confronti di D.V. il 9.11.2006 dal Tribunale di Brindisi. Questi fu tratto a giudizio quale colpevole del reato di bancarotta fraudolenta (impropria) patrimoniale conseguente al fallimento (dichiarato il (OMISSIS)) di Sas. DERNA SUPERMERCATO di cui il prevenuto era titolare.

La condotta censurata si riassume nelle seguenti distrazioni di ricchezza, pertinente al patrimonio personale dell’accomandatario o della società:

– in data 1.12.1997 prelievo per cassa della somma di L. 50.000.000;

– in data 31.12.1997 prelievo per cassa della somma di L. 170.000.000;

– in data 3.9 sottoscrizione di contratto preliminare di acquisto di immobile per L. 120.000.000 (con acconti in due riprese, prima 40 milioni e, poi, 80 milioni erogati al venditore, Ordine dei Frati predicatori della provincia d (OMISSIS)) con versamento a saldo in data 6.2.2001, immobile il cui godimento era destinato a sè;

– costituzione di fondo patrimoniale disposta il 4.11.1998 in cui confluiva metà di I immobile intestato al prevenuto.

Il ricorso, personalmente interposto dal D. eccepisce:

a) la prescrizione del reato;

b) l’erronea valutazione delle emergenze processuali e carenza di motivazione,circa la ricorrenza del dolo in capo al D. essendo mancata la consapevolezza del possibile danno ai creditori, mancando dimostrazione della sua rappresentazione del successivo fallimento poichè la condotte incriminate sono ben anteriori alla data della sentenza concorsuale;

c) l’illogicità della motivazione quanto al prelievo di cassa, votato al pagamento di usurai, occorso tre anni prima del fallimento, uscita che necessariamente restò priva di puntuale giustificazione, per l’evidente rischio gravante sulla propria incolumità;

d) l’illogicità della motivazione per la costituzione del fondo patrimoniale, operazione risalente nel tempo rispetto alla dichiarazione di fallimento ed incidente soltanto per la metà del cespite immobiliare, circostanze che depongono per l’assenza di dolo;

e) la carenza, ancora, della motivazione circa i prelievi per l’acquisto dell’immobile non essendo emersa prova che il pagamento sia avvenuto con soldi dell’accomandatario e non del figlio di questi, come asseverato dall’istruttoria dibattimentale, sicchè la dotazione d’accusa è insufficiente, circostanza che impone assoluzione ex art. 530 cpv. c.p.p.;

f) l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 219, comma 1, L. Fall.: l’assenza di costituzione di parte civile dei creditori smentisce la gravità del pregiudizio arrecato alla massa passiva;

g) l’erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 219, u.c., L. Fall..

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile o per genericità o per la manifesta infondatezza. Invero:

1) manifestamente infondata è la reclamata estinzione per prescrizione del reato, raccolta in un mero enunciato, senza alcuno sviluppo argomentativo del ricorrente. Trattandosi di disciplina da valutarsi ai sensi dell’art. 157 c.p. nella sua nuova formulazione il decorso prescrizionale maturerà in data 16.5.2013;

2) del tutto privi di specificità sono i motivi sub b), c), d), e).

Essi – replicando le doglianze del gravame di appello – ignorano le attente osservazioni che giustificano la presente decisione (anzi, il silenzio alla decisione di seconde cure, a tratti lascia dubitare che i motivi siano quelli a suo tempo rivolti alla decisione di primo grado).

In fatto, trascurano la ricerca del momento del dissesto, ragionevolmente fissato alle prime insolvenze, databile dell’esercizio 1996, epoca antecedente alle condotte di manomissione patrimoniale ed attestante l’immediata rappresentazione del danno che l’azione depauperativa avrebbe cagionato alla massa dei creditori.

Dimenticano che vi è puntuale spiegazione dell’inattendibilità della versione che vorrebbe il figlio e non il ricorrente la persona che provvide al pagamento dell’immobile acquisto dalla Provincia religiosa.

In diritto, errano nel sorvolare che non soltanto il delitto in esame riveste natura di reato di pericolo, ma anche che la fattispecie non suppone il dolo di danno, proiettato al futuro, ma il dolo generico focalizzato sulla condotta di attuale pregiudizio ai creditori;

3) Manifestamente versati in fatto sono i motivi sub e) essendovi – al contempo – compiuta e corretta analisi della ragione per cui le giustificazioni rese risultano smentite dalla logica o dalla plausibile attendibilità. Che la metà del bene vincolato al fondo patrimoniale era l’unica porzione intestata al D. e che, dopo l’operazione, egli risultò privo di possidenza fondiaria (Sent. pag.

3-4): inesistente quindi l’argomento a sostegno della buona fede;

4) manifestamente infondato è il mezzo che si duole dell’aggravante dell’art. 219, comma 1, L. Fall., poichè essa mai è stata contestata, come già rammentato dai giudici di secondo grado e che, inoltre, lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale dell’ultimo comma della norma citata, attesa l’evidente significatività economiche delle distrazioni perpetrate,come ritualmente già osservato dalla Corte territoriale.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue non soltanto la condanna alle spese processuali ma anche al pagamento della sanzione ex art. 616 c.p.p. che si ritiene equo fissare in Euro 1.000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa per le Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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