Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-12-2011, n. 27573

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 3172/2008, depositata il 3 settembre 2008, la Corte di appello di Napoli ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33 da S.G. contro la s.p.a. Axa Assicurazioni, a seguito del Provvedimento 28 luglio 2000 n. 8546 dell’autorità garante della concorrenza e del mercato. Con tale provvedimento l’AGCM ha inflitto sanzioni ad un largo numero di società assicuratrici, fra cui AXA, per avere posto in essere un’intesa orizzontale, nella forma di una pratica concordata, consistente nello scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti, con riferimento alle polizze di RCA. L’Autorità garante ha altresì rilevato che detta pratica ha comportato un notevole incremento dei premi, nel periodo interessato dal comportamento illecito (anni 1994 – 2000), con riferimento sia al livello in vigore prima del 1994, anteriormente alla liberalizzazione delle tariffe; sia alla media dei premi sul mercato europeo, che è risultato inferiore di circa il 20% rispetto a quelli praticati in Italia.

L’odierno ricorrente, assicurato con AXA nel periodo 8 luglio 1997- 29 luglio 1998, ha per l’appunto quantificato il danno personalmente subito nel venti per cento della somma pagata per il premio di polizza (Euro 516,35), cioè in Euro 103,27.

La Corte di appello ha respinto la domanda sul rilievo che la somma pagata come premio includeva Euro 64,54 per le imposte ed Euro 33,56 per il contributo al S.S.N., somme che configurano una percentuale assai prossima al 20%; il che smentisce l’assunto che l’incremento del premio sia da ascrivere all’intesa illecita.

Il S. propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

Resiste Axa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio logico della motivazione per inesatta determinazione dei presupposti numerici di risultanze probatorie documentali, sul rilievo che la Corte di appello ha travisato il contenuto dei documenti prodotti – ed in particolare della polizza assicurativa – nella parte in cui ha ritenuto che la somma del 20%, chiesta in risarcimento dei danni, sia stata calcolata sul premio pagato, al lordo delle imposte e del contributo al SSN. Dai documenti prodotti risulta, per contro, che egli ha pagato la somma di L. 999.790 (Euro 516,35) all’anno, per il solo rischio R.C., al netto dei suddetti caricamenti. Imposte e contributi sono stati pagati a parte, unitamente al premio per il rischio infortuni, pattuito con la medesima polizza. La somma complessivamente versata nel periodo considerato – comprensiva dei premi relativi ai due settori di rischio, delle relative imposte e contributi al SSN – è infatti pari a L. 1.405.000 (Euro 725,62).

La Corte di appello è quindi incorsa in errore sui presupposti numerici che ha posto a base della decisione, errore che configura un vizio logico della motivazione, deducibile in sede di legittimità. 1.1.- Il motivo è fondato.

Le argomentazioni del ricorrente sono confermate dai documenti da lui prodotti e non sono contestate dalla resistente, che ha articolato le proprie difese su tutt’altre argomentazioni.

La motivazione della sentenza impugnata – che si fonda esclusivamente sull’erronea premessa di cui sopra – è palesemente viziata da illogicità e da incongruenza con le risultanze probatorie, ed è inidonea a giustificare la decisione.

Trattasi effettivamente di errore causato dall’inesatta determinazione dei presupposti numerici di un’operazione, che è deducibile in sede di legittimità, in quanto si risolve in un vizio logico della motivazione, a differenza dell’errore materiale di calcolo (cfr. Cass. civ. 23 maggio 1990 n. 4666; Cass. civ. 11 gennaio 2006 n. 262 e 7 marzo 2006 n. 4859, fra le altre).

2.- Le censure di cui agli altri motivi sono inammissibili, poichè attengono alle ragioni di merito che l’attore aveva posto a base della sua domanda, su cui la Corte di appello non ha emesso alcuna pronuncia.

3.- In accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinchè prenda in esame le censure dell’attore in ogni loro aspetto.

4.- Il giudice di rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri motivi.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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