Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 28-07-2011, n. 30195 Falsità ideologica in atti pubblici Falsità materiale in atti pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Notaio A.A. venne tratto a giudizio avanti il Tribunale di Gallipoli, e quivi condannato il 9.4.2009, per avere confezionato atto ideologicamente falso nell’attestazione di avere presenziato alla firma vergata da G.C. in calce ad un contratto di compravendita di un’automobile, sottoscrizione – così egli attestò – effettuata presso il proprio studio in (OMISSIS), quando – invece – l’atto fu firmato dallo G., ma in assenza del notaio dall’interessato il quale siglò il documento presso la propria abitazione, ove gli era stato portato da un amico che, di poi, lo riportò al Notaio. La Corte d’Appello di Lecce ha confermato il 25.6.2010 la prima condanna.

Il ricorso che la difesa dell’ A. ha interposto eccepisce:

– l’inosservanza della legge processuale nella valutazione della prova d’accusa fornita dal coimputato G., personaggio condannato in questo processo per calunnia eppertanto incapace di affidamento giudiziale; avendo, inoltre, la moglie dello G. – altra testimone di accusa – descritto le caratteristiche documentali del contratto in guisa difforme dal vero, manifestando anch’essa di non esser degna di attendibilità;

l’erronea applicazione della legge penale poichè la novella legislativa, portata dalla L. n. 80 del 2005, non postula la necessità dell’attestato notarile per il trasferimento di veicolo, sicchè il falso contestato doveva definirsi innocuo;

inoltre, poichè il documento portava già la firma di G. sicchè già era attestata la volontà negoziale, anche senza la verifica del pubblico ufficiale; si trattava, al più, della cd. autentica minore o vera di firma, che non dispone di affidamento privilegiato;

l’inaffidabilità intrinseca delle dichiarazioni di G., che aveva interesse a negare di essersi recato dal Notaio, essendo ristretto agli arresti domiciliari;

la carenza di motivazione sull’elemento psicologico del reato, che non può essere supposto senza adeguata dimostrazione, poichè l’ A. non si rese conto di attentare alla fede pubblica;

la carenza di motivazione quanto alla statuizione sanzionatoria eccessivamente severa se rapportata al fatto.

Motivi della decisione

L’impugnazione è infondata (oltre che per qualche parte versata in fatto).

Il primo mezzo tende a rivalutare la risultanze testimoniale di R. avendo, invece, i giudici del merito attentamente vagliato la serietà e solidità della prova d’accusa, asseverata oltre che dallo G. e dalla moglie, anche dal testimone P., presente alla firma.

Se è dato riscontrare discordanze dal vero nella narrazione dei protagonisti, correttamente i giudici di seconde cure hanno ragionevolmente qualificato le stesse come marginali e non significative, in ogni caso tali da non consentire di screditare la precisa e dettagliata voce della R., portatrice di narrazione coerente a quella degli astanti alla firma del documento.

Manifestamente infondata è la qualificazione giuridica proposta dal ricorrente sulla fattispecie in esame.

Il notaio, il quale attesti falsamente l’avvenuta identificazione della firma in sua presenza risponde di falsità ideologica in atto pubblico, ai sensi degli artt. 476 e 479 c.p.. La mendace certificazione, a cui si riferisce l’art. 480 cod. pen., ricorre soltanto nel caso egli l’attestata veridicità della sottoscrizione, sia priva della menzione di attività dal notaio medesimo compiute o percepite personalmente.

Del pari assolutamente priva di rilievo è la convinzione che l’attestazione notarile sul passaggio di proprietà dell’automezzo costituisca un falso innocuo: la decisione impugnata precisa che la legge a cui allude il ricorrente è successiva ai fatti e che la giurisprudenza segnala che permane la responsabilità del Notaio qualora questi, pur potendo il contraente valersi della disciplina novellata, attesti fatti come avvenuti in sua presenza.

Non è chiaro, infine, come la firma di un contraente possa rendere inutile l’ulteriore prova della volontà negoziale propria dell’altro contraente, dal momento che la compravendita è contratto bilaterale (la presenza della firma di uno solo dei contraenti può, al più, costituire mera presunzione semplice) e che la contemporanea sottoscrizione di entrambe le parti completa la dimostrazione dell’accordo intervenuto.

L’attendibilità della narrativa di accusa, per le ragioni danzi espresse esclude interesse al successivo mezzo: le deposizioni degli altri soggetti presenti, superano il dubbio del (possibile, ma non espresso da alcuno) interesse dello G. ad affermare di non esser uscito di casa.

Inammissibili perchè incidenti in area di discrezionalità(tecnica) del giudice le doglianze sul trattamento sanzionatorio, il quale è accompagnato da adeguata, ragionevole ed esauriente giustificazione.

Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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