Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 28-07-2011, n. 30194

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Pescara, ha confermato la sentenza in data 6 maggio 2008 del locale Giudice di pace appellata da C.O., che l’aveva dichiarato responsabile del delitto di diffamazione, commesso fino al (OMISSIS), per avere, quale segretario generale provinciale del SIULP, inviato ai diretti superiori della p.o. due lettere di identico tenore – in cui, fra l’altro, si affermava che M.C., dirigente della sottosezione della Polizia stradale di Pescara nord, aveva una personalità poco equilibrata; e per avere in seguito affisso alla bacheca dei comunicati sindacali della sottosezione un comunicato per i colleghi in cui si ribadiva in sostanza una tale convinzione.

Ricorre per cassazione il prevenuto deducendo violazione di legge avendo erroneamente ritenuto il giudice d’appello che l’invio da parte sua di quelle lettere potesse aver finalità di diffusione, in quanto erano indirizzate ai singoli destinatari, a causa delle loro funzioni gerarchicamente sovra-ordinate, al fine di stimolare i loro poteri di intervento con riguardo a comportamenti del M. lesivi della dignità personale dei subalterni, senza che ne fosse prevista una diffusione orizzontale al di fuori degli uffici destinatari.

Contesta poi che l’espressione usata nel comunicato sindacale appeso in bacheca avesse contenuto offensivo, perchè tale non sarebbe ritenuta dall’opinione comune. Osserva il Collegio che le censure prospettate dal ricorrente non sono fondate. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr ASN 200106920, Rv. 218277; ASN 198400485, Rv. 162160; ASN 198306447, Rv. 159881), la comunicazione con più persone si realizza anche se consiste in comunicazioni distinte fra loro, come nel caso di un plurimo invio di lettere, e concretizza quella diffusione dell’espressione lesiva della reputazione che integra il reato, non occorrendo certo un’ulteriore diffusione del contenuto da parte dei primi destinatari. Travalica poi l’esercizio del diritto di critica e della facoltà di segnalazione del rappresentante sindacale ai superiori gerarchici – legittimo se fosse limitato all’evidenziazione di concreti comportamenti del responsabile di una minore articolazione dell’organizzazione della Polizia stradale considerati inadeguati – l’attribuzione alla persona di una condizione di squilibrio psichico, che la rappresenta genericamente in termini negativi.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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