T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 09-08-2011, n. 7073 Trasporto pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il ricorso meglio indicato in epigrafe il Signor M.C. ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 260, assunta in data 4 novembre 2009 dall’Ufficio temporaneo di scopo Trasporto pubblico non di linea del Comune di Roma, con la quale è stato opposto al ricorrente il diniego della licenza taxi, all’esito della verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso pubblico per l’assegnazione di n. 150 licenze per l’esercizio di trasporto pubblico non di linea, indetto dal predetto Comune con determina dirigenziale n. 1395 del 15 agosto 2005, prot. Dop. VII n. 27955.

Soggiunge il ricorrente di aver partecipato alla suindicata selezione pubblica e di aver reso le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per come stabilito dal bando. Tra questi, per quanto è qui di interesse, era richiesto che il concorrente non avesse riportato condanna, irrevocabile, a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio".

Riferisce il Signor C. che, all’esito della verifica circa il possesso del requisito di cui sopra, il Comune di Roma apprendeva dal certificato del casellario giudiziale che nei suoi confronti era stata applicata una condanna ex art. 444 c.p.p. a mesi sei di reclusione e di lire 300.000 di multa per il reato di cui all’art. 12 della legge n. 197 del 1991, pena sospesa condizionalmente. A seguito di tale contestazione da parte del Comune, l’odierno ricorrente replicava con scritti difensivi che, tuttavia, non impedivano l’adozione del provvedimento qui impugnato che ne ha comportato la esclusione dalla graduatoria finale pur essendosi posizionato utilmente per il rilascio della aspirata licenza.

Il ricorrente contesta la legittimità di tale provvedimento assunto dall’Amministrazione, atteso che quest’ultima non ha tenuto conto del fatto che la pena è stata applicata attraverso l’istituto del patteggiamento e che quindi tale condanna, stante anche nel caso di specie la previsione della sospensione condizionale della pena a norma degli artt. 164 e 165 c.p., "non può costituire in alcun caso, di per sé sola (…) motivo per il diniego di concessioni, licenze e autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorative", per come recita testualmente l’art. 166 c.p. (così a pag. 4 del ricorso introduttivo).

Ad ogni modo, specifica il ricorrente, egli ha richiesto e conseguito in data 7 ottobre 2009 la declaratoria di estinzione del reato, ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.p., dal Tribunale penale di Roma quale giudice dell’esecuzione penale.

Da qui la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.

2. – Si è costituita in giudizio il Roma Capitale contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo, sul presupposto della legittimità del provvedimento impugnato e del corretto comportamento assunto dagli Uffici nella specie, la reiezione del gravame.

In particolare la difesa comunale ricorda come anche il bando di concorso sia stato esplicito nel prescrivere che, al momento della presentazione della domanda e per poter partecipare alla selezione, il concorrente non dovesse essere stato condannato, irrevocabilmente, a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio. Posto che il C. ha subito l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e che la richiesta di vedere dichiarata la estinzione del reato è stata accolta dopo la scadenza di quel termine, gli Uffici non potevano che procedere alla esclusione dalla graduatoria definitiva della selezione della posizione del C..

3. – Con ordinanza n. 1738 del 23 dicembre 2009 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

Roma Capitale ha depositato memoria illustrando le ragioni del corretto comportamento degli Uffici e chiedendo la reiezione del gravame.

All’udienza di merito del 13 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

4. – In punto di fatto il Collegio rileva, dall’esame degli atti depositati, che:

A) al punto 2, lett. b), della sezione del bando dedicata ai "REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO" era stabilito che per poter partecipare alla selezione avrebbe dovuto dichiararsi e conseguentemente dimostrarsi "entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione" (così nella successiva sezione del bando dedicata ai "TITOLI DI PREFERENZA", con riferimento anche al possesso dei requisiti generali di partecipazione)

B) il Signor M.C., nel partecipare al concorso ebbe a dichiarare di non essere stato destinatario di sentenze di condanna irrevocabili a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio;

C) la sua domanda veniva quindi accolta posizionandosi utilmente nella graduatoria finale per il rilascio della licenza taxi;

D) dal certificato del casellario giudiziale, successivamente acquisito dal Tribunale di Roma dall’Amministrazione procedente in sede di verifica sull’effettivo possesso dei requisiti per come dichiarato dal concorrente, è risultato che al Signor C. era stata applicata, con sentenza ex art. 444 c.p.p. divenuta irrevocabile in data 18 maggio 1996 (quindi in epoca ampiamente antecedente rispetto alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in questione), la pena di mesi sei di reclusione e di lire 300.000 di multa, pena sospesa ai sensi dell’art. 163 c.p., per violazione delle norme sull’uso delle carte di credito e dei documenti che abilitano al prelievo di denaro contante ex art. 12 della legge 5 luglio 1991 n. 197 (ora abrogato e sostituito dall’art. 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che comunque mantiene la previsione della punizione con pena detentiva per il comportamento precedentemente punito dall’art. 12 della legge n. 197 del 1991, interamente abrogata dall’art. 64, comma 1, del citato decreto legislativo);

E) l’Amministrazione ha avviato il procedimento di esclusione dalla graduatoria invitando l’interessato a produrre scritti difensivi con nota prot. n. 4350 del 22 settembre 2009, alla quale il C. ha replicato con controdeduzioni del 6 ottobre 2009 sostenendo che la sentenza a pena patteggiata non è equiparabile ad una sentenza di condanna ed integrandole in data 8 ottobre 2009 con la produzione della documentazione attestante la richiesta di estinzione del reato presentata all’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Roma in data 1 ottobre 2009 ed accolta dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, in seguito a parere favorevole della Procura, in data 7 ottobre 2009;

F) all’esito del suindicato procedimento, comunque e nonostante gli scritti difensivi prodotti e l’intervenuta dichiarazione di estinzione del reato, gli uffici competenti hanno adottato la determina dirigenziale n. 260 del 4 novembre 2009 di esclusione del C. dalla graduatoria e di diniego di rilascio della relativa licenza.

5. – In punto di diritto dirimente e decisiva, ai fini della decisione del qui esaminato contenzioso, è la circostanza che sia intervenuta la estinzione del reato di cui all’applicazione della pena per "patteggiamento" seppure a notevole distanza dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, ma prima dell’adozione del provvedimento afflittivo qui impugnato.

Giova in argomento chiarire che:

1) l’estinzione del reato già oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, c.p.p. (cioè la mancata commissione nel termine previsto – cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione – di un delitto ovvero di una contravvenzione della stessa indole) non opera ipso iure, ma richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 c.p.p." (cfr. Cass. penale, Sez. IV, 27 febbraio 2002 n. 11560);

2) più di recente, si è affermato che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, richiesto di declaratoria di estinzione del reato, dopo applicazione di pena patteggiata, per la decorrenza del prescritto termine, rigetti l’istanza, in quanto, pur producendosi l’effetto estintivo ope legis, spetta a detto giudice accertare e dichiarare l’estinzione del reato qualora sussistano i presupposti di legge, attivando, a tal fine, tutti gli accertamenti necessari nell’ambito dei poteri previsti dall’art. 666, comma quinto, c.p.p. (cfr. Cass. pen., Sez. I, 24 novembre 2009 n. 49987 sulla scorta del principio espresso da Corte cost., ord. 6 aprile 1998 n. 107);

3) gli approdi cui è giunta la suindicata elaborazione giurisprudenziale sono chiari, nel senso che: a) l’effetto estintivo "premia" la mancata commissione di fatti illeciti in un determinato torno di tempo; b) la indagine sulla ricorrenza dei presupposti applicativi è spesso complessa e postula delicate valutazioni giudiziali; c) si vuole che il ricorrere del presupposto (cui la legge ricollega numerose conseguenze favorevoli al prevenuto) venga rigidamente vagliato in sede giudiziale; ci si trova, quindi, in presenza di un necessario accertamento costitutivo sulla fattispecie estintiva.

Da tale condivisibile orientamento, aderente alla lettera dell’art. 676 c.p.p. non ritiene il Collegio di doversi discostare, potendosi da tale insegnamento trarre il principio per cui, affinché operi la causa estintiva, è necessario che essa sia dichiarata dal giudice dell’esecuzione penale nonché, a contrario, che sino a quando non sia stato reso il formale provvedimento di cui all’art. 676 c.p.p. non può farsi riferimento al concetto di reato estinto.

6. – Fermo quanto sopra occorre ora interrogarsi sulla eventuale presenza o meno, nel nostro ordinamento giuridico, di una regola di corrispondenza cronologica, nell’ambito delle selezioni pubbliche ivi compresi i concorsi, che condizioni l’efficacia del provvedimento del giudice penale che dichiara la estinzione del reato rispetto alla tempistica dimostrativa del possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione imposto dal bando e dalle norme che disciplinano concorsi e procedure di scelta in genere (seppure l’Amministrazione comunale, anche nelle difese prodotte, ha voluto ricondurre la presente fattispecie, verosimilmente più collegabile al generico settore delle selezioni pubbliche ex art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al mondo della c.d. evidenza pubblica, avvertendo il Collegio la necessità di sottolineare come non si possa fare piana applicazione nei confronti della qui esaminata procedura delle disposizioni recate dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, stante la peculiarità dell’oggetto dell’affidamento).

In altri termini si tratta di valutare se la dichiarazione di estinzione del reato intervenuta ad oltre quattro anni di distanza dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e ad oltre due anni dalla data di approvazione della graduatoria definitiva sia utile ad evitare l’esclusione dalla graduatoria finale dell’odierno ricorrente e, quindi, a giustificare giuridicamente la scelta posta in essere dall’Amministrazione, con il provvedimento qui impugnato, "di procedere al diniego di licenza di taxi".

Rilevante, con riferimento a tale indagine, è la constatazione di fatto che il provvedimento dell’Amministrazione comunale qui impugnato è intervenuto circa un mese dopo l’emissione del provvedimento di accoglimento dell’istanza di dichiarazione di estinzione del reato (in questione) resa, su richiesta del C., il 7 ottobre 2009 dal giudice dell’esecuzione penale presso il Tribunale di Roma; circostanza che incide su una ulteriore valutazione in ordine al momento in cui i reati ascritti al C. e rispetto ai quali fu patteggiata la pena possano considerarsi giuridicamente estinti e se ciò incida temporalmente sul momento in cui l’Amministrazione ha reso il provvedimento impugnato, ai fini della legittimità di quest’ultimo.

Come è noto e specificamente in tema di patteggiamento, se si valorizza la natura meramente dichiarativa del provvedimento emesso dal Giudice dell’esecuzione (cfr. anche T.A.R. Sardegna, Sez. I, 12 agosto 2009 n. 1443), si giunge alle seguenti conclusioni con riguardo alla vicenda contenziosa qui in esame:

A) posto che, sul piano giuridico, è essenziale valutare gli effetti della intervenuta dichiarazione di estinzione degli effetti penali della condanna di cui trattasi, va rilevato che, secondo giurisprudenza pacifica (cfr. Cass. pen., Sez. I, 7 luglio 2005 n. 32801) e per come si è sopra anticipato, pur essendo necessario l’accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie estintiva da parte del giudice dell’esecuzione, atteso che l’estinzione del reato non opera ipso iure (così Cass. pen., sez. IV, n. 11560 del 2002, cit.), il provvedimento giurisdizionale ha natura dichiarativa, il che comporta la retroattività degli effetti estintivi i quali operano dal momento in cui si è perfezionata la fattispecie, cioè al termine del quinquennio fissato dal secondo comma dell’art. 445 c.p.p.;

B) considerato, quindi, che la sentenza di patteggiamento (per quel che emerge dalla copia del certificato del casellario giudiziale versata in atti) è divenuta irrevocabile il 18 maggio 1996 e che il termine dei cinque anni si è compiuto in data 18 maggio 2001, appare evidente che l’effetto estintivo si è realizzato fin da quella data ed ancor prima rispetto all’avvio della procedura selettiva con la pubblicazione del bando e di molto anteriormente, quindi, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

C) la retroazione dell’estinzione degli effetti penali, impedisce (come ha implicitamente affermato in tema di gare d’applato anche il T.A.R. Lazio, sez. III, ordinanza del 12 dicembre 2007 n. 5775) di attribuire qualsiasi ulteriore effetto giuridico alla condanna penale riportata e ciò a far data dallo spirare del termine quinquennale indicato secondo comma dell’art. 445 c.p.p., indipendentemente dalla circostanza che la relativa dichiarazione sia intervenuta ad anni di distanza.

Peraltro ed a conferma di quanto sopra si è illustrato, è stato anche posto il rilievo in giurisprudenza circa la sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione – quali previsti dall’art. 178 c.p. – e quelli di estinzione del reato per positivo decorso dell’arco temporale previsto dall’art. 445, comma 2 c.p.p., nei casi di applicazione della pena su richiesta così che, al realizzarsi detta seconda condizione, viene meno ogni interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere la riabilitazione, tenendo anche presente che, ai sensi dell’art. 689, comma 2, lett. a) n. 5 e lett. b) c.p.p., le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell’interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo (Cons. Stato, Sez. VI, 8 agosto 2008 n. 3902, Cass. pen., Sez. IV, 19 febbraio 1999 n. 534 nonché T.A.R. Toscana, Sez. I, 12 febbraio 2007 n. 212); seppure un provvedimento dichiarativo ad hoc diventa ineludibile, poiché l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 c.p.p., se non elimina l’iscrizione dal casellario giudiziale, fa cessare gli effetti penali (cfr. ancora Cass. pen. n. 11560 del 2002, cit.)

E’ sicuramente vero che la pronuncia dichiarativa della estinzione del reato esplica i suoi effetti diretti limitatamente alla sfera della responsabilità penale, ma non preclude che i fatti accertati possano essere considerati nel corso di un procedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 febbraio 2007 n. 605), tuttavia ciò non è accaduto nel caso di specie atteso che l’Amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato ancorandolo sulla sola evenienza della applicazione della pena a carico del concorrente con sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p. pronunciata prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e non dimostrando di aver effettuato alcuna ulteriore valutazione circa il possesso dei requisiti morali di partecipazione al concorso sulla scorta di specifici elementi.

7. – Preme da ultimo e per completezza di motivazione rammentare che, per quanto in particolare riguardante la disposizione dell’art. 445, comma 2, c.p.p., riproposta, come noto, in maniera testualmente identica, anche con riferimento al procedimento per decreto penale ( art. 460, comma 5, c.p.), in essa sono visibilmente disciplinati alcuni degli effetti premiali discendenti dalla sentenza di applicazione della pena "non allargata", e, segnatamente, a determinate condizioni, l’estinzione del reato, l’estinzione degli effetti penali (in virtù, specificamente, della disposizione per cui "si estingue ogni effetto penale" derivante dalla sentenza di patteggiamento") e la non ostatività dell’applicazione su richiesta rispetto ad una successiva sospensione condizionale.

Il meccanismo che consente l’attivazione di tali effetti è sostanzialmente legato al decorso del tempo (due o cinque anni a seconda che la pena patteggiata riguardi una contravvenzione ovvero un delitto) considerato, appunto, idoneo ad estinguere il reato e gli effetti penali laddove non sia stato commesso un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole e riprende quanto già stabilito, con riferimento in generale al beneficio della sospensione condizionale della pena, dall’art. 167 c.p. laddove la non commissione, nei medesimi termini temporali, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole provoca, infatti, l’estinzione del reato; se ne differenzia, tuttavia, proprio per l’estensione dell’estinzione degli effetti penali della condanna, prevista dall’art. 445 c.p.p. e non contemplata, invece, dall’art. 167 c.p.

Ne deriva, a contrario, che laddove, nei termini di legge, vengano commessi un delitto od una contravvenzione della medesima indole, resterà impedita, per il mancato verificarsi della condizione sospensiva prevista dalla legge, la causa di estinzione del reato e degli effetti penali discendenti dalla sentenza di patteggiamento.

Ciò dimostra dunque che, quando intervenga la pronuncia dichiarativa di estinzione del reato ogni effetto penale viene meno e quindi, la sentenza patteggiata non può essere – esclusivamente – posta ad unico fondamento dell’adozione di un provvedimento amministrativo pregiudizievole nei confronti di un concorrente che, seppur non abbia dichiarato in sede di partecipazione tale precedente penale, abbia dimostrato, prima dell’adozione del ridetto provvedimento da parte dell’Amministrazione, l’intervenuta e dichiarata estinzione. In altri termini, si conferma la illegittimità del provvedimento impugnato in quanto l’Amministrazione, pur a conoscenza dell’intervenuta dichiarazione di estinzione del reato, non ha affatto preso in considerazione tale decisiva circostanza.

8. – In ragione delle suesposte osservazioni le censure dedotte dal ricorrente si mostrano fondate, di talché il gravame va accolto con annullamento dell’atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., stimando equo ad avviso del Collegio liquidarle nella misura complessiva di Euro 3.000,00 (euro tremila/00), come da dispositivo. Cionondimeno possono compensarsi le spese con riferimento dell’altra parte intimata e non costituitasi in giudizio.

P.Q.M.

pronunciando in via definitiva sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, a rifondere le spese del presente giudizio in favore del ricorrente Signor M.C. che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.

Spese compensate nei confronti dell’ulteriore parte intimata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *