Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-07-2011, n. 30193

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano in data 17.6.2009, Z.R. veniva condannato alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all’art. 612 cod. pen., commesso in (OMISSIS) dicendo a D.P.A. che l’avrebbe ammazzato, ed alla pena di mesi uno di arresto per il reato di cui all’art. 660, commesso il (OMISSIS) suonando insistentemente il campanello dell’abitazione del D. P..

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine:

2.1. alla ritenuta gravità della minaccia, non ravvisabile per la sola condizione di dipendenza da sostanze alcoliche e stupefacenti dell’imputato;

2.2. alla determinazione della pena per il reato di cui all’art. 660 cod. pen. sulla base anche in questo caso delle condizioni di dipendenza dell’imputato.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla ritenuta gravità della minaccia è infondato. La sentenza impugnata perveniva invero ad una conclusione positiva sul punto in base non alla condizione di dipendenza dell’imputato di per sè sola considerata, ma al contenuto della minaccia di morte ed all’apparire la stessa non incredibile in considerazione delle descritte condizioni dell’imputato; ed in questi termini la motivazione appare congrua e coerente con i termini del giudizio in esame, fondato non solo sull’esame complessivo delle modalità della condotta, ma anche sul contesto nel quale la stessa si colloca (Sez. 5, n. 43380 del 26.9.2008, imp. De Marco, Rv.

242188).

2. Il motivo di ricorso relativo alla determinazione della pena per il reato di cui all’art. 660 cod. pen. è anch’esso infondato. La sentenza impugnata presenta sul punto adeguata motivazione nel suo riferimento alle condizioni soggettive dell’imputato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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