Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-07-2011, n. 30192

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.V.S. ricorre, per il tramite del difensore avv. Giovanna Vista, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari in data 11-3-2010, che aveva ridotto, previa concessione di attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, ad anni uno e mesi uno di reclusione ed Euro 500 di multa la pena infintagli dal tribunale di Trani, sez. dist. Di Molfetta, del 24-11- 2009, in relazione a due imputazioni, rispettivamente di furto consumato (capo a) e di furto tentato (capo b) in danno di un panificio, chiuso al momento dei fatti.

Con unico motivo il ricorrente deduce i vizi di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b, c, e limitatamente al furto tentato di cui al capo b), evidenziando contraddittorietà della prova di responsabilità in ordine alla circostanza se la saracinesca del negozio fosse aperta o chiusa nel momento in cui il proprietario del panificio aveva sorpreso F..

La richiesta è di annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

L’asserita contraddittorietà non solo non sussiste, dal momento che la p.o. risulta aver riferito che aveva sorpreso il prevenuto in atto di aprire la saracinesca del negozio, poi trovata effettivamente aperta dall’app. M. – risultanze non incise, alla stregua della logicità del percorso argomentativo del provvedimento gravato, dalla citazione, effettuata dal ricorrente, di stralci, fuori contesto, di deposizioni tendenti ad accreditare una diversa ricostruzione del fatto, ma è comunque irrilevante dal momento che dalla testimonianza della moglie di F. emerge che questi le aveva confidato di aver tentato di aprire la saracinesca, con ciò ammettendo il fatto. Confidenza il cui contenuto è, del resto, del tutto plausibile perchè in sintonia con l’analogo tentativo, messo a segno con successo, qualche giorno prima, dall’imputato, quando aveva sottratto la somma di 400 Euro dai locali dello stesso panificio, in quel momento chiusi, come da contestazione sub a), non oggetto di gravame.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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