T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 09-08-2011, n. 538 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – Il ricorrente, assistente capo della Polizia Penitenziaria in servizio dal 1997, avendo chiesto il riconoscimento della dipendenza di una sua infermità da causa di servizio e avendone ottenuto un rigetto, insorge per impugnare i seguenti atti: 1)il Decreto datato 11.8.2009 del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Settore Amministrativo Sanitario del Personale della Polizia Penitenziaria – Area della Previdenza, a firma del dott. De Pascalis, notificato il 18.9.2009, con il quale è stata respinta la domanda del ricorrente datata 33.11.2004 intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo per infermità "faringite cronica ipertrofica"; 2)ogni atto presupposto, conseguente o connesso, ivi compreso il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio reso nell’adunanza n. 68 del 19.3.2008. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: eccesso di potere, violazione del procedimento, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.

Si costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo, anche con una successiva memoria e con note di deposito, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Con ordinanza presidenziale n. 223 del 2011, sono disposti incombenti istruttori, ai quali l’Amministrazione da esecuzione.

All’udienza del 6 luglio 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso, pur prescindendo dai dedotti profili di inammissibilità, è da ritenersi infondato.

III – Il ricorrente, con istanza del 30.11.2004, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità "faringite cronica ipertrofica". Inviato a visita medica presso la competente Commissione medica ospedaliera (C.m.o.) di Caserta, questa, con verbale n. 224 dell’8.3.2005, lo ha giudicato affetto dall’infermità segnalata, riconoscendogli una menomazione fisica ascrivibile alla tabella B annessa al D.P.R. 30.12.1981 n. 834. La pratica è stata quindi inoltrata al Comitato di verifica per le cause di servizio ((C.v.c.s.), il quale – nell’adunanza n. 68 del 19.3.2008 – ha espresso parere negativo al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

Pertanto, la C.m.o. ha formulato una diagnosi confermativa dell’infermità, limitandosi a quanto di sua competenza, ritenendo – correttamente – che il D.P.R. n. 461/2001 non attribuisca alla C.m.o. un giudizio sulla dipendenza da causa di servizio. Viceversa, il Comitato di verifica ha espresso proprio tale giudizio sulla ascrivibilità della malattia a fattore esogeno connesso alla situazione lavorativa e, in tale sede, ha escluso l’esistenza di un nesso di causalità tra servizio e malattia, ritenendo che la patologia sia da attribuire per intero a fattori endogeni.

Il parere del Comitato di verifica è così motivato: "…nel caso di specie, secondo quanto emerge dagli atti, il servizio non fu svolto con esposizione protratta a gravi perfrigerazioni e non vi furono inalazioni di sostanze tossiche aeriformi o irritanti. Pertanto, non emergono eventi tali da assurgere a fattori causali o concausali determinanti ed efficienti nell’insorgenza dell’infermità…".

E’ vero che vi sono, agli atti della pratica, relazioni di servizio attestanti che il ricorrente fu esposto ad agenti atmosferici, per ragioni di impegno istituzionale, in zone dal clima freddoumido, quali quelle della Casa circondariale di Larino, dove il ricorrente ebbe a prestare servizio. Ma, è altresì vero che il Comitato di verifica ha ritenuto che solo un’esposizione a gravi perfrigerazioni possa giustificare la riconducibilità della patologia a causa di servizio. Non vi è, dunque, riscontro oggettivo circa il fatto che il lavoro svolto dal ricorrente abbia presentato significativi elementi di esposizione, tali da implicare l’efficacia concausale, nell’insorgenza della malattia. Invero, anche se l’esposizione al freddo e agli agenti atmosferici si fosse posta come fattore occasionale – piuttosto che come fattore efficiente e determinante della patologia – ciò non sarebbe sufficiente ai fini del riconoscimento della causa di servizio. Tale considerazione, da sola, fornisce fondamento e giustificazione al mancato riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio (cfr.: Cons. Stato VI 26.7.2000 n. 4146). Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata dal pubblico dipendente, il nesso causale o concausale fra le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e l’insorgere della malattia deve essere obiettivamente riscontrabile dagli accertamenti tecnici predisposti dall’Amministrazione, non essendo sufficiente che esso sia solo ipotizzato. Nella nozione di concausa efficiente e determinante della genesi di una infermità di natura endogena possono farsi rientrare solo fatti ed eventi concreti e individuati in modo specifico, non anche circostanze e condizioni generali, connaturate ai disagi propri di qualsiasi attività lavorativa (cfr.: Cons. Stato VI 16.9.1998 n. 1256; T.A.R. Puglia I Bari 20.7.1999 n. 931; idem I 20.7.1999 n. 931).

Il provvedimento impugnato è motivato "per relationem" al parere del Comitato di verifica, che, a sua volta, reca un giudizio avente connotazione di discrezionalità tecnica: esso non presenta significativi vizi logici, di guisa che non appare censurabile sotto il profilo dell’eccesso di potere (cfr.: Cons. Stato IV 22.6.2000 n. 3544; idem 27.9.1996 n. 1062; idem V 4.10.1993 n. 978).

IV – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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