Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-07-2011, n. 30190

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata M.A. e M.R. venivano condannati alle rispettive pene di Euro 500 ed Euro 35 di multa per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen., rispettivamente commessi in (OMISSIS) da M. A. percuotendo R.S. e cagionandogli escoriazioni all’avambraccio sinistro, e da M.R. minacciando R.S. con le parole "ca ci tagliamo i catini du cuoio a (OMISSIS)".

La responsabilità degli imputati veniva affermata sulla base delle dichiarazioni della parte offesa in merito all’aggressione avvenuta all’esito di una lite su un terreno agricolo conteso e della ritenuta inattendibilità delle contrarie dichiarazioni degli imputati e dei testi M.R. e M.L..

I ricorrenti deducono violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, lamentando la mancata valutazione delle contraddizioni della parte offesa sulle modalità dell’aggressione e sulla effettiva presenza di M.A. sul luogo del fatto, delle ammissioni della stessa parte offesa sul suo accesso arbitrario al fondo coltivato dai M. e degli elementi portati dai testi a difesa.

Motivi della decisione

I ricorsi sono infondati.

La sentenza impugnata è congruamente motivata sull’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, valutata in base al carattere circostanziato delle stesse, sulla non credibilità della versione difensiva in ordine all’essersi il R. autonomamente prodotto le lesioni riscontrate e sull’irrilevanza dell’alibi addotto da M.A. nell’essersi recato presso la locale Stazione dei Carabinieri a denunciare l’intrusione del R. nel terreno degli imputati per la compatibilità temporale di detta denuncia con la presenza del M. sul luogo del fatto.

Il riferimento dei ricorrenti all’omessa motivazione sulla circostanza appena indicata è, per quanto appena detto, superato dalla motivazione specifica sul punto. Per il resto, i ricorsi denunciano contraddizioni rilevate nella versione dalla parte offesa in base al raffronto della deposizione dibattimentale della stessa con il contenuto della querela; argomentazione che, oltre a doversi ritenere implicitamente disattesa nel giudizio di attendibilità del R. complessivamente formulato e motivato con la sentenza impugnata, si fonda su elementi non valutabili, essendo la querela di per sè utilizzabile solo ai fini della verifica sulla procedibilità del reato (Sez. 6, n. 7832 del 24.5.2000, imp. Primon, Rv.220578) e non risultando che la stessa sia stata nella specie contestata al R. non corso dell’esame dibattimentale.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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