T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 09-08-2011, n. 886 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con il ricorso in epigrafe, il Vicebrigadiere dei Carabinieri A.S. impugna i provvedimenti del Ministero della Difesa e del "Comitato Verifica per le Cause di Servizio", relativi al diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate dalla CMO di Cagliari (verbale del 19 luglio 2002: otite catarrale dx; sinusite mascellare cronica; lieve ipoacusia trasmissiva destra).

Nel decreto n. 2514/N, del 12 dicembre 2008, il direttore della 9ª divisione motiva il diniego con integrale richiamo al verbale del "Comitato Verifica per le Cause di Servizio", che ha formulato parere negativo in ordine al nesso di causalità tra le infermità e l’attività di servizio.

2. – Con il ricorso, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 2 settembre 2009 e depositato il successivo 18 settembre 2009, deduce le seguenti censure:

– violazione dei termini, fissati dal D.P.R. n. 461/2001, per la conclusione del procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo;

– violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 461/2001, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, nonchè difetto di istruttoria e difetto di motivazione, poiché il Comitato non avrebbe correttamente valutato la documentazione relativa alle modalità di svolgimento dei servizi in qualità di carabiniere presso la stazione di Morgongiori, in condizioni climatiche e ambientali che avrebbero favorito (concausa) l’insorgenza delle patologie.

3. – Si è costituita l’amministrazione intimata, chiedendo che il ricorso sia respinto.

4. – All’udienza dell’11 maggio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. – Il ricorso è infondato.

6. – In ordine al primo motivo, deve rammentarsi che in linea generale i termini procedimentali non hanno natura perentoria; e il loro superamento, da parte dell’amministrazione procedente, non determina il venir meno del potere amministrativo, ma può – solo – costituire il presupposto di una apposita azione risarcitoria per il danno da ritardo (attualmente testualmente regolata dall’art. 30, comma 4, del codice del processo amministrativo). Osservazioni che valgono, in assenza di elementi normativi in senso contrario, anche ai termini del procedimento di cui trattasi.

7. – Anche la seconda censura, essenzialmente incentrata sul difetto di istruttoria e di motivazione, non può essere accolta.

Vanno rammentati, in primo luogo, i limiti del sindacato di legittimità del giudice, secondo la prevalente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, che possono essere così riassunti: "Il sindacato giurisdizionale sui giudizi espressi in relazione a domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie contratte da pubblici dipendenti in costanza di servizio e/o di riconoscimento dell’equo indennizzo è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui emergano dall’atto contestato evidenti vizi logici, desumibili dalla sua motivazione, in ragione dei quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione; segue da ciò che il giudice della legittimità non può impingere nel merito, specialmente se tecnico, di valutazioni che competono esclusivamente all’Amministrazione, né tanto meno sostituire la valutazione di merito dell’Amministrazione con una propria determinazione di merito di segno opposto, che direttamente conceda il beneficio richiesto dall’interessato" (così Consiglio di Stato, sez. IV, 16 ottobre 2009, n. 6352).

8. – In secondo luogo, passando all’applicazione di tali principi alla fattispecie concreta, da una piana lettura del provvedimento del "Comitato Verifica per le Cause di Servizio" emerge la completezza dell’analisi condotta dal Comitato, che ha esaminato ciascuna delle infermità lamentate e, per ciascuna, ha confutato l’ipotetico nesso di causalità. Nel motivare, il Comitato ha dedicato specifica attenzione ai fatti relativi allo svolgimento del servizio, prospettati dal ricorrente: così, per citare un passo del verbale dell’11 giugno 2008, con riguardo alla infermità "otite catarrale dx" è stato messo in rilievo, per un verso, come la patologia sia stata il risultato di un "processo infiammatorio dell’orecchio medio, dovuto ai comuni germi patogeni"; e, per altro verso, come proprio per tale etiopatogenesi, essa non sia ricollegabile "neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinate, agli eventi del servizio prestato in ambienti chiusi e pertanto non caratterizzato da esposizione continuativa e duratura a gravi fattori perfrigeranti".

Non si possono riscontrare, pertanto, quei vizi di istruttoria e di motivazione sollevati dal ricorrente. 9. – Nè può rilevare la pretesa contraddittorietà con le valutazioni formulate dalla Commissione Medica Ospedaliera, per la semplice ragione che questa non si è occupata della questione del nesso di causalità tra infermità e fatti di servizio.

10. – Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

11. – Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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