Cass. civ. Sez. III, Sent., 20-12-2011, n. 27566 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’INA Assitalia propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, depositata il 26 giugno 2006, la quale, per quanto rileva in questa sede ed in riforma della sentenza di primo grado: a. riteneva B.L. esclusivo responsabile del sinistro stradale del (OMISSIS), in cui era deceduto C. G.; b. condannava il predetto solidalmente con l’Assitalia al pagamento di tutti i danni determinati in sentenza, non essendovi stato appello incidentale (della Compagnia) sul massimale; c. a pag.

19 e seguenti della sentenza indicava le ragioni in ordine alla quantificazione e alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto ai prossimi congiunti della vittima iure proprio; d. a pag. 18 sono riportava le motivazioni della conferma del rigetto della domanda di danno biologico iure heredilatis: si era trattato di morte istantanea, essendo decorsi circa 15 minuti tra lo scontro tra i veicoli e l’accertamento della morte in ospedale, morte presumibilmente avvenuta ancor prima dell’arrivo del C. in ospedale, avvenuta, quindi, nel giro di pochi minuti, lasso di tempo con certezza assolutamente non apprezzabile.

2. Nel proprio ricorso, l’INA Assitalia denuncia:

2.1. violazione e falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 342 e 246 c.p.c., con riferimento all’erroneamente ritenuta omessa proposizione di appello incidentale sul massimale di polizza e chiede alla Corte se costituisca violazione delle indicate norme "la condanna solidale di Assitalia al risarcimento di tutti i danni liquidati in favore dei congiunti di C.G. per non avere la medesima Compagnia proposto appello incidentale sulle questioni concernenti i limiti del massimale assicurato con la polizza posta a fondamento dell’obbligazione assicurativa dedotta a suo carico, trattandosi di questioni non esaminate dal Tribunale in quanto assorbite";

2.2. vizio di ultra/extrapetizione della sentenza nella parte in cui ha condannato solidalmente la Compagnia al risarcimento degli importi liquidati in linea capitale anche per la parte eccedente il massimale di polizza e chiede alla Corte se "costituisca violazione dell’art. 112 c.p.c., la condanna solidale di Assitalia al risarcimento in favore dei danneggiati degli importi liquidati in linea capitale anche per la parte eccedente il massimale di polizza, nonchè degli interessi e della rivalutazione sulle somme complessivamente liquidate anzichè sul solo massimale di polizza, a fronte delle conclusioni assunte dai danneggiati medesimi (richiamate nella trattazione del motivo);

2.3. violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 c.c. e L. n. 990 del 1969, art. 18, in relazione alla condanna solidale di Assitalia al risarcimento in favore dei danneggiati degli importi liquidati in linea capitale per la parte eccedente il massimale di polizza a titolo di mula gesto impropria e chiede alla Corte se costituisca violazione delle indicate disposizioni "la condanna solidale di Assitalia al risarcimento in favore dei danneggiati degli importi liquidati in linea capitale anche per la parte eccedente il massimale di polizza, nonchè degli interessi e della rivalutazione sulle somme complessivamente liquidate anzichè sul solo massimale di polizza". 3. I prossimi congiunti del C. resistono con controricorso, illustrato con memoria, nel quale chiedono respingersi l’avverso ricorso e propongono anche ricorso incidentale, denunziando:

3.1. violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 2059 c.c., in combinato disposto con l’art. 1226 c.c., artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 36 Cost., nonchè violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ai criteri di liquidazione del danno morale in relazione agli artt. 2043 e 2056 c.c., chiede alla Corte se costituisca violazione delle indicate norme "il non avere la sentenza impugnata convenientemente accolta la domanda di m maggior risarcimento del danno iure proprio sotto il profilo del danno morale – parentale subito dalla moglie e dai figli della vittima a seguito della perdita del congiunto avendo la medesima sentenza liquidato il mero risarcimento del danno morale soggettivo transeunte senza attribuire adeguato ristoro anche del danno da perdita della figura rispettivamente del marito e del padre in relazione alle peculiarità del caso e segnatamente alla giovanissima età dei superstiti";

3.2. violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 2059 c.c., in combinato disposto con l’art. 1226 c.c., artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., e chiede alla Corte se costituisca violazione delle indicate norme il "non avere la sentenza impugnata accolta la domanda di risarcimento del danno biologico e morale catastrofale del defunto trasmissibile ture hereditatis eventualmente sotto il profilo del danno da morte con perdita della integrità e delle speranze di vita biologica in relazione alla lesione del diritto inviolabile della vita tutelato dall’art. 2 Cost., nonchè dall’art. 11 Cost. europea e dal principio di prevalenza della fonte costituzionale europea che integra e completa la fonte italiana sul diritto alla vita ( artt. 2 e 3 Cost.) nel senso di diritto ad esistere". 4. I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza ( art. 335 c.p.c.).

4.1. I tre motivi del ricorso principale – da trattarsi congiuntamente avendo tutti ad oggetto la medesima statuizione della sentenza impugnata – si rivelano inammissibili, sotto i seguenti profili.

4.1.a. In primo luogo, si deve ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, ciascun motivo deve essere formulato nel rispetto dei canone di autosufficienza. In particolare, attraverso dette censure la Corte non è stata messa in grado di verificare se e come sia stata sollevata nelle precedenti fasi di merito la questione concernente la solidarietà passiva in relazione alla misura della pretesa risarcitoria superante i limiti del massimale di polizza. La società ricorrente assume che non sarebbe stato necessario proporre appello incidentale sul punto, ma non specifica neanche se la questione sia stata semplicemente riproposta in appello o, almeno, formulata in detta fase. Infatti, va ribadito che, in riferimento ai procedimenti – come quello in esame – iniziati prima del 30 aprile 1995, ai quali si applica l’art. 345 c.p.c., nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della modifica introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 52, l’eccezione dell’assicurazione di contenimento della domanda nei limiti del massimale può essere formulata anche per la prima volta nell’atto di appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 2, vecchio testo, trattandosi non già di una domanda bensì di mera eccezione (Cass. n. 10817/04; 477/03 591/95; v. anche 13753/06 in rapporto al testo dell’art. 345 c.p.c. successivo all’entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, secondo cui, essendo quella relativa al massimale un’eccezione in senso proprio, non può essere formulata per la prima volta in appello). Ciò in quanto l’esistenza del massimale di polizza, nella fattispecie, rappresenta un elemento impeditivo o estintivo, dato che, nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, mentre nel caso di rapporto assicurativo con impresa assicuratrice in bonis la sussistenza e l’entità del massimale, sia pure nel rispetto dei limiti minimi di legge, dipende dalla libera volontà negoziale delle parti, sicchè è l’assicuratore stesso che ha l’onere di provare, mediante esibizione della polizza, quale fosse il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all’epoca del sinistro, mentre solo nella fattispecie disciplinata dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 19 e 21, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce invece, per volontà di legge, limitato Cass. n. 9243/07, in motivazione; 4016/06; 2991/01).

4.1.b. Pertanto, era imprescindibile la formulazione di censure autosufficiente sul punto in questa sede, dovendosi ribadire che l’assicuratore, condannato in solido con il proprietario del veicolo al risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dello stesso, non può dedurre per la prima volta in sede di legittimità la questione dei limiti della sua solidarietà, assumendo che la misura del risarcimento riconosciuto ai danneggiati e superiore al massimale, i quali, previsto dalla polizza assicurativa (Cass. n. 4639 del 16 luglio 1981).

4.1.c. D’altra parte, il ricorso per cassazione si rivela non autosufficiente neppure sotto il profilo della completezza documentale, non risultando prodotta la polizza rispetto alla quale si deduce il superamento del massimale (v. Cass. n. 3689/2011).

5.1. Anche i motivi del ricorso incidentale si rivelano tutti inammissibili per inidoneità dei quesiti di diritto formulati in relazione a ciascuno di essi. Detti mezzi risultano, pertanto, privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie nel testo di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo. Va ribadito che il quesito di diritto non può consistere in una domanda che si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni spiegate nel motivo e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere al quesito con l’enunciazione di una regula iuris (principio di diritto) che sia suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. A titolo indicativo, si può delineare uno schema secondo il quale sinteticamente si domanda alla corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata (Cass. S.U., ord. n 2658/08). E ciò quand’anche le ragioni dell’errore e della soluzione che si assume corretta siano invece – come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4 – adeguatamente indicate nell’illustrazione del motivo, non potendo la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., interpretarsi nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. 20 giugno 2008 n. 16941). Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede, pertanto, che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (v. Cass., 17/7/2008 n. 19769; 26/3/2007, n. 7258). Occorre, insomma che la Corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l’errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare. Non si rivelano, pertanto, idonei i quesiti di cui ai motivi del ricorso incidentale, dato che non contengono alcun riferimento alla maniera in cui la Corte territoriale ha effettivamente deciso in ordine alle richieste dei danneggiati rispetto alle componenti di danno oggetto delle odierne censure; nè, di conseguenza possono considerarsi esposte chiaramente le regole di diritto che si assumono erroneamente applicate; infine, le indicazioni circa le regole di cui si invoca l’applicazione, si esauriscono in enunciazioni di carattere generale ed astratto che, in quanto prive di chiari e corretti riferimenti al tipo della controversia e sulla loro riconducibilità alla fattispecie in esame, non consentono di dare risposte utili a definire la causa (Cass. S.U. 11.3.2008 n. 6420). Del resto, il quesito di diritto non può risolversi – come nell’ipotesi – in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta (Cass. S.U. 2/12/2008 n. 28536).

5.2. Senza contare, peraltro, che i motivi del ricorso incidentale non si rivelano adeguatamente specifici, nè compiutamente riferibili alla sentenza impugnata, perchè non danno conto dell’effettiva decisione resa dalla Corte territoriale sui rispettivi punti, non indicando e non contestando specificamente le ragioni che hanno indotto i giudici di secondo grado ad accogliere solo parzialmente la domanda di danno biologico iure proprio ed a respingere del tutto quella del medesimo danno iure hereditatis. Infatti, quando – come nella specie – è denunziata violazione e falsa applicazione della legge e non risultano adeguatamente indicate anche le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le medesime o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. Non è infatti sufficiente un’affermazione apodittica (nella specie, la semplice e generica invocazione di una diversa quantificazione di determinate componenti del danno, senza alcun effettivo aggancio al contenuto dell’impugnata sentenza) e non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 31 maggio 2006 n. 12984; 16 gennaio 2007 n. 828;

nonchè Cass. 18 aprile 2007 n. 9245 e 16 luglio 2007 n. 15768, in motivazione).

6. Pertanto, i ricorsi sono entrambi inammissibili. Le spese del presente giudizio vanno compensate stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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