Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-07-2011, n. 30189 Prova penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.M. ricorre avverso la sentenza 2-7-2009 con la quale il Tribunale Monocratico di Ancona, sez. dist. di Senigallia, in accoglimento dell’appello della parte civile G.S. e in riforma della sentenza del giudice di pace della stessa città in data 22-9-2008, lo aveva condannato al risarcimento del danno subito da G. per il reato di ingiuria, danno quantificato in Euro 500.

L’imputato aveva pronunciato espressioni asseritamente ingiuriose mentre transitava con il trattore lungo una strada presso l’abitazione della p.o., transito da questi ritenuto non consentito, il che era oggetto di continui contrasti tra le parti.

Con l’unico motivo del ricorso articolato In tre censure, si assume violazione di legge in ordine ai seguenti profili.

1) Assunzione e valutazione della prova testimoniale. La p.o. e la moglie, anzichè deporre su fatti specifici, avevano attribuito a M. le frasi di cui "al capo d’imputazione", precludendo il contraddittorio sul punto e la verifica, da parte della difesa, della loro attendibilità. 2) Diversità del fatto emerso in dibattimento rispetto a quello contestato. L’imputato in primo grado ammetteva di aver pronunciato soltanto, a fronte dell’ironico applauso di G. al suo passaggio a bordo del trattore, la frase "Mi hai rotto i coglioni", non lesiva delle qualità morali e del decoro della p.o., soprattutto in considerazione del contesto rurale e delle condizioni soggettive del M., semianalfabeta.

3) Ricorrenza dell’esimente della provocazione, quanto meno putativa, trovandosi l’imputato su una strada di pubblico transito, che egli percorreva abitualmente, ed avendo reagito ad una delle sistematiche proteste del G..

Si chiede quindi l’annullamento della sentenza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

1) Tutt’altro che preclusiva del controesame, e quindi della regolare instaurazione del contraddittorio, la circostanza che la p.o. e la moglie abbiano dichiarato che il prevenuto aveva pronunciato le parole di cui al capo d’Imputazione, senza citarle testualmente.

Mentre, infatti, tale atteggiamento è da attribuire ad una sorta di pudore che può indurre a mantenere in un’aula di giustizia un contegno consono al luogo, è indubbio che, come del resto il ricorrente non contesta, i predetti testi fossero pienamente edotti del tenore del capo d’imputazione. D’altro canto nulla impediva alla Difesa, in sede di controesame, di approfondire il punto, eventualmente sollecitando i testi ad essere più espliciti.

2) Manifestamente infondata, poi, la pretesa, oggetto del secondo motivo, di ritenere provato che M. avesse pronunciato soltanto la frase da lui ammessa ("Mi hai rotto i coglioni"), asseritamente non lesiva dell’onore e del decoro di G.. Infatti, a parte l’opinabilità di tale ultimo assunto, risulta dall’esame dei coniugi G., ritenuti attendibili dai giudici di merito con congrua motivazione che non trascura il contesto di perdurante contrasto tra le parti sul diritto di passaggio, che anche altre parole vennero profferite dall’imputato ("cosa vuoi, stonzo … che cazzo vuoi pezzo di stronzo … hai rotto i coglioni stronzo"), il cui contenuto offensivo, peraltro indiscutibile, non è stato messo dubbio neppure dal ricorrente.

3) non condivisibile è da ultimo, la pretesa configurabilità dell’esimente della provocazione, essendo in contrasto con la teso di un subitaneo moto d’ira da parte del M. la circostanza che il diritto di questi di passare, a bordo del trattore, lungo la strada contigua all’abitazione della p.o. era oggetto di risalente contestazione da parte di questi donde l’impossibilità di quantificare fatto ingiusto anche sotto il profilo putativo, il comportamento del G., che peraltro si era limitato ad un ironico applauso al passaggio di M..

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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