Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-07-2011, n. 30187

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Decidendo su impugnazione della PC, il Tribunale di Torre Annunziata, giudice di appello, ha riformato, anche agli effetti penali, la sentenza del GdP di Gragnano con la quale C.P. era stato assolto dal delitto di ingiuria ai danni di A. L., che aveva apostrofato con l’epiteto di "zappatore".

Il giudice di appello ha affermato la colpevolezza dell’imputato e lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre risarcimento danni.

Ricorre per cassazione l’imputato e deduce violazione di legge processuale e carenza dell’apparato motivazionale.

Con la prima censura, afferma la inappellabilità della sentenza in quanto relativa a reato punito con sola pena pecuniaria, dal momento che la pena alternativa, originariamente prevista per il delitto ex art. 594 c.p., è da ritenersi inapplicabile nel momento in cui l’ingiuria è stata attribuita alla competenza del GdP. Orbene, poichè per il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21, l’art. 38 del medesimo Decreto prevede che il ricorrente può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, nei termini in cui è ammessa la impugnazione da parte del PM, è evidente che, nel caso in esame, a tanto non è legittimata la PC. Ciò appunto, in quanto trattandosi di reato punito con la sola pena pecuniaria, il PM è legittimato al solo ricorso per cassazione:

Al proposito il ricorrente conclude perchè il giudice di legittimità dichiari la inammissibilità dell’appello, con condanna della PC alla rifusione delle spese.

Con la seconda censura, il ricorrente afferma che illogicamente il Tribunale, ribaltando il giudizio del GdP, ha ritenuto insultante l’espressione "zappatore". In realtà, sulla base della istruzione dibattimentale condotta in primo grado, è risultato evidente che i presenti non hanno minimamente inteso le parole pronunziate dal C. come manifestazione di disprezzo o di dileggio nei confronti dell’ A.;

manca dunque l’elemento soggettivo del reato contestato.

Motivi della decisione

Le SS.UU. di questa Corte hanno chiarito (sentenza n. 27614/2007, rie. PC in proc. Lista, RV 236539) che, anche dopo le modificazioni introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 6 all’art. 576 c.p.p., la PC ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado.

L’assunto è stato ribadito anche successivamente dalle "sezioni semplici" (es. ASN 200838669-RV 242021), con particolare riferimento al giudizio instaurai" innanzi al GdP con ricorso immediato (ASN 2O1O23726-RV 247509), atteso che la regola generale dettata dall’art. 576 c.p.p. è applicabile, in virtù del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 anche nel processo davanti al GdP. A tanto consegue che il giudice di appello non avrebbe potuto pronunziare con riferimento alla responsabilità penale dell’imputato, ma solo conoscere – incidenter tantum – della stessa al fine di accertare la responsabilità civile dell’imputato. Si deve pertanto procedere ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata imitatamente agli effetti penali, i quali vanno eliminati.

Il ricorso dell’imputato va, a tal punto, esaminato per quel che riguarda le statuizioni civili.

Entro tali limiti, il ricorso merita rigetto, atteso che correttamente il giudice di appello ha ritenuto, contestualizzandola, la natura offensiva dell’espressione "zappatore" indirizzata alla PC. Con motivazione compiuta e congrua, il Tribunale ha chiarito per qual motivo l’attribuzione all’evitabile della "qualifica professionale" di lavoratore della terra, nella sua funzione più umile (qualifica che nulla aveva a che fare con l’effettiva professione della PO) avesse valore ingiurioso, anche perchè accompagnato all’invito a tacere, in quanto, evidentemente, ritenuto non in grado di intervenire, con le necessarie competenze, in una discussione già in corso ("tu sfatte zitto, cà sì ‘nu zappatore!).

La liquidazione delle spese sostenute dalla PC non può che essere fatta in via equitativa, dal momento che il difensore non ha, in questo grado, depositato nota spese. Detta liquidazione si fissa in Euro 400, oltre accessori.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti" penali, che elimina; rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro quattrocento, oltre accessori, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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