Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-07-2011, n. 30186

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Agrigento in data 13.6.2008 con la quale M. C. veniva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 300 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato continuato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. commesso fino al (OMISSIS) in concorso con P. A., entrambi essendo dipendenti della s.p.a. Gessica di Campobello di (OMISSIS), impossessandosi in diverse occasioni di quantitativi di gasolio sottratti dalla cisterna della ditta aprendo il quadro della relativa colonnina con una chiave duplicata.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. mancanza della motivazione in ordine all’eccepita nullità della sentenza di primo grado per essere stati con la stessa contestualmente giudicati per i medesimi fatti il M. con il rito abbreviato e il coimputato P.A. con procedimento di applicazione di pena;

2.2. violazione di legge per essere stato il M. giudicato per gli stessi fatti con sentenza n. 49 del 2008;

2.3. violazione di legge per essere stato il fatto giudicato dal Tribunale di Agrigento anzichè dalla competente Sezione distaccata di Licata, in contrasto con il principio costituzionale del giudice naturale.

Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’eccepita nullità della sentenza di primo grado è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Nessuna causa di nullità è invero ravvisabile nell’emissione di un dispositivo unico nei confronti di imputati giudicati con riti diversi, salve le conseguenze in ordine ai mezzi di gravame proponibili avverso le due distinte decisioni (Sez. 5, n. 5155 del 21.2.1992, imp. D’Anna, Rv.190070, principio sostanzialmente ribadito da Sez. U, n. 36084 del 24.6.2005, imp. Fragomeli, Rv.231807).

2. Parimenti inammissibile, è il motivo di ricorso relativo all’essere stato il M. giudicato per gli stessi fatti con sentenza n. 49 del 2008. Oltre a non essere oggetto di alcun motivo di appello, la doglianza è manifestamente infondata. Dall’esame del dispositivo della decisione di primo grado risulta invero che la numerazione di cui sopra ad altro non corrisponde che alla sentenza di applicazione di pena nei confronti del coimputato P., separatamente motivata; detto dispositivo riporta invero distintamente i nn. 49 e 50 riferiti alle due pronunce.

3. Inammissibile è infine il motivo di ricorso relativo all’essere stato il fatto giudicato dal Tribunale di Agrigento anzichè dalla competente Sezione distaccata di Licata. Con lo stesso si ripropone invero una questione correttamente risolta dalla sentenza impugnata in base ai principi generali sull’insussistenza di cause di nullità nella violazione dei criteri di attribuzione fra la sede principale e quelle distaccate di un ufficio giudiziario (Sez. 1, n. 42172 del 29.11.2006, imp. Wieser, Rv.235571), e peraltro affrontata dalla sentenza di primo grado sull’ulteriore profilo dell’assenza della stessa violazione delle previsioni tabellari del Tribunale di Agrigento, attributive della trattazione dei processi con rito direttissimo, quale quello in esame, per l’intero circondario ad un unico giudice designato con turnazione settimanale.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di _.500 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese della parte civile, che in considerazione dell’impegno processuale si liquidano in Euro 1.100, di cui Euro 750 per onorari, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro500 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.100, di cui Euro 750 per onorari, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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