Cons. Stato Sez. III, Sent., 10-08-2011, n. 4773 Concorso interno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’A.S.L. Caserta (di seguito A.S.L.), con deliberazione n. 887 dell’11 dicembre 2003, ha indetto un unico bando di concorso per due distinte procedure concorsuali volte a coprire 6 posti di dirigente amministrativo, di cui tre con concorso pubblico ex D.P.R. n. 483/1997 e tre riservati al personale dipendente di ruolo ex legge 401/2000 e quest’ultima procedura prevedeva la valutazione dei titoli integrata da colloquio.

L’A.S.L., a seguito di sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Campania n. 16249 del 6 dicembre 2007 che ha accolto parzialmente il ricorso principale proposto dalla dr.ssa R. D. e quello incidentale della dr.ssa R. C., con deliberazione n. 480 del 18 settembre 2008, procedeva all’annullamento della graduatoria del concorso di cui alla determina dirigenziale n. 661/2005 e, quindi, con deliberazione n. 590 del 18 novembre 2998 approvava la nuova graduatoria del concorso interno, che la signora D. impugnava dinanzi al T.A.R..

Il giudice di primo grado, con sentenza semplificata n. 2718 del 7 maggio 2009, depositata il 18 maggio 2009, ha accolto detto ricorso con l’annullamento della intera prova orale ritenendo illegittima la formulazione di identica domanda, relativa al posto messo in concorso, per tutti gli esaminati in ragione della mancata esclusione della stessa dalle estrazioni a sorte effettuate per altre domande come previsto dalla normativa richiamata nel bando.

2. Avverso detta sentenza sono stati proposti, con richiesta di riunione, i due appelli in epigrafe indicati, da parte della controinteressata signora C. con istanza di sospensione, con atto notificato il 10 giugno 2009 e depositato il 16 giugno 2009, e da parte dell’ A.S.L. di Caserta, con atto notificato il 6 giugno 2009 e depositato il 22 giugno 2009.

La signora C. deduce, come già in precedente contenzioso, difetto di giurisdizione nonché l’erroneo riferimento nella sentenza all’articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 487/1994 non invocato dalla ricorrente in primo grado, la carenza di interesse in capo alla stessa in quanto esaminata dalla Commissione dopo le controinteressate e la specificità della prova del colloquio a sostegno di una sola domanda identica per tutte le concorrenti.

L’A.S.L., nel ribadire la legittimità dell’operato della Commissione, lamenta che il T.A.R. non abbia atteso l’esito dei contenziosi in precedenza instaurati avverso la citata sentenza dello stesso T.A.R. n. 16249/2007.

Ambedue gli appellanti richiedono in effetti la riunione con quei ricorsi pendenti presso questo Consiglio.

3. In ambedue gli appelli si è costituita la controinteressata R. D., con atti rispettivamente depositati in data 21 gennaio e 8 febbraio 2011, con i quali si sostiene la legittimità della sentenza appellata e si ripropongono censure di merito sulla mancata o erronea valutazione di alcuni titoli prodotti a suo tempo e dichiarati assorbite da quel giudice.

Le controinteressate dr.sse E. G. e M. T. T. hanno depositato più memorie, rispettivamente in data 18 marzo, 23 maggio e 8 giugno 2011, chiedendo l’accoglimento dei predetti appelli e soggiungendo infine l’ingiusto e contraddittorio comportamento successivamente tenuto dall’ A.S,L. che, con deliberazione del Commissario straordinario n. 164 del 10 febbraio 2011, prendendo atto della sentenza qui appellata n. 2718/2209, ha annullato gli atti di cui al concorso di cui trattasi e relativi ai 3 posti riservati a personale già in servizio, "revocando l’inquadramento di dirigente amministrativo delle d.sse M. T. T., E. G. e R. C. a far data dal 1 dicembre 2005, riservandosi di procedere al calcolo delle somme che le stesse dovranno restituire all’Azienda ed al recupero delle medesime".

L’A.S.L., con atto depositato il 22 marzo 2011, si è costituita nel giudizio promosso dalla signora C., allegando, fra le altre, copia della deliberazione n. 488/2011 con cui lo stesso Commissario ha integrato e modificato il precedente atto deliberando formalmente i provvedimenti già contenuti per l’appunto nella delibera n. 164.

4.1. Questa Sezione, con ordinanza n. 1398 del 25 marzo 2011, depositata in pari data, ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla signora C. sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata e disponendo la trattazione dell’appello nella pubblica udienza odierna con l’esame congiunto del ricorso proposto dalla A.S.L. Caserta avverso la medesima sentenza.

4.2. All’udienza pubblica dell’8 luglio 2011, presenti i legali delle parti, gli appelli in epigrafe riuniti, relatore il consigliere Stelo sono stati trattenuti in decisione.

5.1. Ciò premesso in fatto, gli appelli, riuniti, vanno dichiarati in via preliminare improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse in capo alle parti appellanti.

5.2. Questa Sezione invero deve respingere dapprima l’istanza di riunione, richiesta appunto dalle parti appellanti, della trattazione delle impugnative in epigrafe con gli appelli asseritamente pendenti presso questo Consiglio avverso la precedente citata sentenza del T.A.R. Campania n. 16249/2007 e proposti ancora dalla signora C. e dalla A.S.L..

La Sezione V del Consiglio infatti, con sentenza n. 6684 del 14 luglio 2009 depositata il 29 ottobre 2009, ha già avuto modo di dichiarare quegli appelli improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

5.3. Per completezza, con riferimento all’eccezione dedotta in via preliminare dalla signora C. in ordine al difetto di giurisdizione del T.A.R. in materia di concorso interno, si ritiene di evidenziare che il giudice di primo grado ha implicitamente riconosciuto la propria giurisdizione esaminando nel merito il ricorso presentato dalla signora D..

Questa Sezione non ha rilievi di sorta da sollevare in proposito, richiamandosi e conformandosi alla già citata sentenza del T.A.R. n. 16249/2007 che ebbe a respingere identica eccezione proposta nell’occasione sempre dalla signora C. con estesa e puntuale motivazione condivisa da questo Collegio.

6.1. Ciò stante, occorre verificare se nella fattispecie permanga tuttora in capo alle appellanti l’interesse a coltivare il presente contenzioso posto che, come peraltro già riferito dalle signore Guerriero e T., l’A.S.L., con le cennate deliberazioni, ha disposto, dando seguito alla sentenza in questa sede appellata e nelle more del presente giudizio, l’annullamento di tutti gli atti del concorso di cui trattasi, specificatamente riguardo alla copertura dei tre posti riservati al personale in servizio, revocando con decorrenza retroattiva gli inquadramenti disposti nelle prime tre posizioni utili.

6.2. Orbene, a questo punto, il Collegio ritiene che debba essere dichiarata l’improcedibilità degli appelli in epigrafe.

E, infatti, nel caso in cui, come nella specie, nelle more del processo sia emanato un altro provvedimento, adottato peraltro da una parte appellante ed incidente sulla pretesa dell’altro appellante, ambedue le parti non hanno, per diverse ragioni, più interesse a coltivare il giudizio, poiché, anche se la sentenza qui impugnata venisse annullata, nessun vantaggio o concreta utilità ne deriverebbe agli appellanti medesimi, che risulterebbe impedito, proprio nel raggiungimento dello scopo (cfr. Consiglio Stato, Sezione IV, 7 novembre 1978 n. 958; Consiglio di Stato, Sezione V, 28 settembre 1979 n. 573; 31 luglio 1979 n. 543), proprio dal permanere della vigenza degli ultimi due provvedimenti revocatori.

Il ricorso giurisdizionale risulta in effetti improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse, anche quando l’Amministrazione abbia, come nella specie, provveduto all’azzeramento del procedimento ed abbia emanato un nuovo atto, a sua volta impugnabile in sede giurisdizionale (cfr. Consiglio di Stato., Sezione V, 27 ottobre 1978 n. 1046), in quanto direttamente e concretamente pregiudizievole.

Ciò vale di certo per l’appello proposto dalla signora C., ma anche per l’ A.S.L. che, nella sua discrezionalità, si appalesa aver dato seguito proprio alla sentenza impugnata, così manifestando, implicitamente ma oggettivamente e per facta concludentia, l’intendimento di far acquiescenza alla sentenza stessa facendo venir meno gli atti in contestazione, e quindi di non voler proseguire nella coltivazione dell’appello, che proprio da quegli atti trovava le ragioni della proposizione.

6.3. Ne consegue, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, c.p.a., l’improcedibilità degli appelli in esame per sopravvenuta carenza di interesse.

In considerazione altresì della riferita sopravvenuta situazione sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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