Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-07-2011, n. 30185

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.D. è imputato di concorso in furto pluriaggravato (consumato in appartamento, con violenza sulle cose).

Per tali fatti è stato condannato dal Tribunale di Giulianova. La CdA de L’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado.

Con il ricorso, il difensore deduce violazione di legge processuale e carenza dell’apparato motivazionale.

Sotto il primo profilo, rileva che, fissato il dibattimento in appello per un giorno del maggio 2009, la trattazione venne differita, per gli eventi sismici che avevano colpito la città, al 16.10.2009. Tale secondo decreto di citazione non risulta notificato al difensore che, dunque, non è potuto intervenire in giudizio, con conseguente nullità dello stesso.

Sotto il secondo profilo, rileva che la responsabilità del G. è stata ritenuta semplicemente sulla base del fatto che i presunti ladri avrebbero adoperato una vettura la cui targa corrisponde a quella dell’imputato.

I giudici di merito non hanno condotto alcun accertamento per verificare se il ricorrente, in quel giorno, non avesse avuto la disponibilità della vettura o se comunque, altri la avessero utilizzata.

Motivi della decisione

La prima censura manifestamente infondata.

In appello il G. era difeso dall’avv. Di Nanna, al quale l’avviso della fissazione della nuova udienza è stato dato, come emerge da fol. 17 retro.

La seconda censura è inammissibile per la sua assoluta genericità (in quanto il ricorrente non sembra tener conto di quanto affermato nella sentenza di primo grado) e perchè articolato in fatto, in quanto si prospetta una diversa "lettura" delle emergenze probatorie emerse e non illogicamente valutate dai giudici del merito.

A carico del G. sussistono due elementi: il primo consiste nel fatto che la sua auto fu presente in beo nel momento in cui il furto venne perpetrato (e che a bordo della stessa si allontanarono, unitamente all’autista, le due donne uscite precipitosamente dall’appartamento della PO), il secondo nel fatto che il "consuocero" della vittima fornì una descrizione dell’uomo che stava in auto attendendo che le sue complici uscissero dall’appartamento nel quale il furto fu consumato, descrizione che corrisponde ai tratti fisici dell’imputato.

Va inoltre osservato che, con il ricorso, si formulano rilievi meramente congetturali, con l’ipotizzare che l’auto avrebbe potuto essere nella disponibilità di persona diversa dall’intestatario, ma ciò non si afferma e, tantomeno, si allega.

Nè risulta – dalla sentenza o dal ricorso – che il G. abbia mai esplicitamente affermato che, il giorno del furto, la vettura fosse affidata ad altri.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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