Cons. Stato Sez. III, Sent., 10-08-2011, n. 4771 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.La Questura di Bari, con provvedimento n. 4 del 29 luglio 2010, ha ammonito, ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), il signor E. L. a "tener un comportamento conforme alla legge desistendo da ogni atteggiamento persecutorio e vessatorio di qualsiasi genere espresso, anche sotto forma di minacce e/o molestie capaci di causare a R. M. L. e F. D. un consequenziale grave disagio psicofisico nonché un comprensibile senso di paura e di timore nonché ogni atto presupposto consequenziale o comunque connesso".

Avverso tale provvedimento il signor L. ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo per la Puglia lamentando che le querele sporte anche da lui stesso avrebbero dovuto impedire il corso dell’ammonizione come per legge e deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione, posto che l’ammonizione si basava sulle sole dichiarazioni della signora R. e sull’ unico episodio del 21 maggio 2010, nonchè la mancanza dell’ "oralità" del provvedimento come prescritta dalla normativa.

Il T.A.R. ha respinto l’impugnativa con sentenza n. 4166 del 1° dicembre 2010 depositata il 14 dicembre 2010, confutando motivatamente le singole censure e compensando le spese di giudizio.

2.1. Il signor L., con atto notificato il 16 marzo 2011 e depositato il 5 aprile 2011, ha quindi interposto appello, con istanza di sospensione, per la riforma di detta sentenza, riproponendo gli stessi motivi dedotti in primo grado e soggiungendo che il T.A.R. si è limitato a recepire quanto dichiarato dall’autorità di p.s..

2.2. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Bari si sono costituiti, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, con mero atto formale depositato il 2 maggio 2011.

I signori M. L. R. e D. F., controinteressati, si sono costituiti con memoria depositata il 3 maggio 2011, sostenendo la legittimità del provvedimento della Questura e della sentenza impugnata, ed eccependo preliminarmente la tardività dell’appello in quanto notificato dapprima in data 21 febbraio 2011 e poi nuovamente il 16 aprile 2011, e solo a questo punto depositato presso il Consiglio di Stato.

2.3. La causa alla camera di consiglio del 6 maggio 2011, è stata rinviata all’esame di merito, e all’udienza pubblica dell’8 luglio 2011, presenti i legali dell’appellante e dell’Avvocatura dello Stato, è stata trattenuta in decisione.

3. L’appello è infondato e va respinto, dovendosi condividere le estese, puntuali e logiche argomentazioni già svolte dal giudice di primo grado, alle quali si fa esplicito richiamo.

4.1. Va disattesa in via preliminare l’eccezione di tardività sollevata dai signori R. e F., posto che l’appello, a prescindere dalla notifica in data 21 febbraio 2011, risulta notificato il 16 marzo 2011 (e non il 16 aprile come erroneamente indicato), e depositato il 5 aprile 2011, quindi, in mancanza della notifica della sentenza impugnata, tempestivamente entro il termine di cui all’articolo 92 c.p.a.. Si deve infatti ritenere che nulla osti (sempreché come nella fattispecie, sia ancora aperto il termine per ricorrere) a che il ricorrente reiteri la notifica del ricorso già notificato; dopo di che il termine per il deposito decorre dalla notifica più recente.

Quanto al merito, l’appellante si limita sostanzialmente alla mera riproposizione delle censure già dedotte in primo grado senza addurre elementi o considerazioni tali da suscitare perplessità e quindi approfondimenti, o porre in dubbio i contenuti vuoi del provvedimento del Questore vuoi della stessa sentenza impugnata.

4.2. L’ammonizione irrogata dalla Questura di Bari si appalesa invero debitamente istruita, congruamente e logicamente motivata, e contiene tutti gli elementi, in fatto e diritto, indispensabili a configurare la fattispecie.

Si fa riferimento in effetti a precedenti minacce e offese gravi, aggressioni fisiche e verbali per strada e sul luogo di lavoro, all’invio costante di messaggi telefonici scritti ("s.m.s.") e di telefonate sulle utenze fisse dei due controinteressati, quindi a condotte persecutorie (cd. stalking) attuate nei confronti della signora R., oltre alla sospensione inflitta nel 1994 dal lavoro e dalla retribuzione per 5 giorni dopo un richiamo verbale. Comportamenti e fatti che si sono registrati fin dal 1993 dopo la fine della loro relazione sentimentale, fino all’episodio di aggressione avvenuto il 21 maggio 2010 in Altamura, descritto analiticamente nel provvedimento stesso, che ha richiesto anche le cure sanitarie presso il locale ospedale.

4.3. Peraltro, come sottolineato dal T.A.R., allo stato degli atti non risulta che dopo la richiesta di ammonimento o precedentemente vi sia stato deferimento di alcuna delle parti all’autorità giudiziaria per i fatti in questione, né potevano assumere rilievo gli esposti richiamati dal ricorrente, in quanto risalenti nel tempo, così come l’ultima denuncia in effetti preordinata a paralizzare la richiesta di ammonimento, ma che non è stata seguita da alcuna attività giudiziaria, laddove la norma (articolo 8 D.L. n. 11/2009) è volta ad impedire il sovrapporsi di provvedimenti di polizia e giudiziari sui medesimi comportamenti, dando prevalenza a quelli giudiziari, e prevedendo comunque il termine di sei mesi per la proposizione della querela, come da articolo 612 bis del codice penale (atti persecutori) introdotto con l’articolo 7 del citato D.L. n. 11/2009.

Ciò stante la Questura ha svolto l’istruttoria in conseguenza della formale presentazione dell’istanza di ammonimento da parte dei signori R. e F., a prescindere quindi dagli aspetti penali, e, come evidenziato sempre dai giudici di prime cure, la reciprocità di comportamenti e denunce potrebbe semmai dar luogo, ove formalizzati e ne ricorrano i presupposti, a più procedimenti finalizzati ad altri provvedimenti ammonitori

5.4. Si rileva infine che il provvedimento della Questura è stato preceduto dal formale avvio del procedimento che non ha registrato sostanziali riscontri probatori a discarico da parte dell’interessato e lo stesso risulta inflitto nelle forme previste per legge.

6. Per le considerazioni che precedono l’appello è infondato e va respinto, condannando parte ricorrente alle spese del presente giudizio come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle controparti costituite, liquidandole in complessivi euro 1.500 per l’Amministrazione dell’Interno, e altrettanto, unitariamente, per i controinteressati signori R. e F., in ogni caso con gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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