Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-07-2011, n. 30068 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Potenza ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di F.C. in ordine ai reati: a) di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44; b) di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 a lui ascritti perchè, quale titolare dell’omonima ditta, nel corso dei lavori di taglio del bosco comunale, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, realizzava una pista di esbosco, in assenza del permesso di costruire e della autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

E’ stato accertato in punto di fatto che l’imputato aveva realizzato ex novo una strada larga tre metri e lunga quasi un chilometro.

La Corte territoriale ha respinto i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva contestato la sussistenza del fatto e dedotto la carenza dell’elemento soggettivo del reato.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente, denunciando violazione ed errata applicazione di legge, ripropone la questione della carenza dell’elemento psicologico del reato, deducendo che l’imputato era in possesso di una legittima autorizzazione comunale rilasciata dal Comune di (OMISSIS) per il ripristino della pista di escobosco. Si deduce inoltre la carenza di offensività per il paesaggio della condotta ascrittagli.

Con il secondo mezzo di annullamento, denunciando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, si deduce che dalle risultanze delle prove acquisite nel giudizio non è emerso in modo univoco l’accertamento della condotta riferibile all’imputato, che era in possesso di una regolare autorizzazione, alla quale si era attenuto. Il ricorso è manifestamente infondato.

In ordine all’elemento psicologico del reato la sentenza impugnata ha puntualmente affermato che l’imputato, invece di attenersi alla autorizzazione ottenuta dal dirigente dell’area tecnica comunale, che lo abilitava esclusivamente al ripristino della pista preesistente, ha realizzato ex novo la strada di cui alla contestazione.

Il secondo punto, di cui al primo motivo di gravame, non ha formato oggetto di deduzione nella sede di merito e, perciò, è inammissibile.

Peraltro, la sentenza ha evidenziato le notevoli dimensioni dell’opera, che in alcuni punti ha comportato uno sterro di 3 metri di altezza con l’innesco di fenomeni franosi, sicchè è evidente l’accertamento non della potenziale, ma della concreta offesa al paesaggio prodotta dall’opera realizzata dall’imputato.

Il secondo motivo, del tutto generico, è esclusivamente finalizzato a prospettare un accertamento di fatto diverso da quello che emerge dalla sentenza e, perciò, è inammissibile. Deve essere, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c. con le conseguenze di legge, tra cui la preclusione per questa Corte della possibi81ità di rilevare l’esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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